09.03.2009

Riporto il testo dell'art. 83 del Regolamento di Servizio (DPR 82/99):

Art. 83 - Principi generali
1.Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria promuove e cura l'attività sportiva del personale del Corpo di polizia penitenziaria sia attraverso la costituzione di gruppi sportivi rappresentativi del Corpo a livello nazionale in diverse discipline sia attraverso l’agevolazione delle iniziative individuali o collettive locali.
2. La struttura organizzativa dell’attività sportiva del Corpo di polizia penitenziaria e le discipline sportive sono stabilite con decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione penitenziaria. La costituzione di gruppi sportivi rappresentativi del Corpo in sede locale e la loro partecipazione a competizioni sportive sono autorizzate dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
3. Per le finalità dei gruppi sportivi e per l’attività locale, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni o accordi con il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o con singole Federazioni sportive.

Buon lavoro,

 

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