Ex art. 208, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, “Agli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per partecipare ad esami di promozione spetta il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell'indennità di missione dal giorno che precede gli esami fino al giorno successivo al loro espletamento. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennità coloro che non si siano presentati senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse”.
Tuttavia per la liquidazione del trattamento economico di missione occorre tener conto di molteplici elementi di valutazione, quali la distanza tra la sede di servizio e quella di espletamento delle prove d’esame, la frequenza dei mezzi di collegamento, la durata del viaggio fra le due sedi e l’orario in cui hanno termine le prove.
In bocca al lupo, gennarino de fazio