23.01.2009

Non sei nel giusto. Nel senso che puoi legittimamente essere impiegata anche nel turno 18/24.

Per economia di tempo, riporto risposta già fornita a quesito analogo: Così l’A.N.Q. “il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età, o che abbia oltre trenta anni di servizio è esentato, a sua richiesta, dalle turnazioni notturne nell’ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti di cui all’articolo 42 del DPR 15 febbraio 1999, n. 82 e dal servizio notturno di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio” (peraltro, un’interpretazione fedele di tale norma pattizia dovrebbe esentare i beneficiari – a richiesta – dal turno nell’ambito dei servizi di vigilanza e osservazione dei detenuti e non da altri servizi. In sostanza, si possono espletare comunque i turni notturni se impiegati in altri servizi.

La materia, comunque, è disciplinata anche dall’art. 21 del regolamento di servizio la cui interpretazione non è affatto pacifica. Questo aspetto tuttavia non ci riguarda, anche se forse sarebbe il caso di farlo rilevare al tipo….) Così, invece, il 1° comma, art. 53, D.Lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53): “È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino”. Come si può notare, quando la norma vuole indicare un orario preciso, indipendentemente dall’articolazione dei turni, lo fa in maniera esplicita. In altri casi, quando non vuole riferirsi direttamente all’orario, ma neanche espressamente al turno, indica il “lavoro notturno”. Inoltre, il D.Lgs. 66/03 e successive modificazioni ed integrazioni(Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), che prevede particolare tutele e che non si applica alla Polizia Penitenziaria (che non può dunque beneficiare delle tutele da esso previste) e che riporto, pertanto, solo per completezza di ragionamento, all’art. 1, comma 2, lettera d), reca: “2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: … … d) «periodo notturno»: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino”.

D’altronde lo stesso A.N.Q. pone dei limiti all’impiego in servizio, correlandolo ai turni notturni, tali che un’interpretazione come quella da te sostenuta quasi non consentirebbe l’impiego nei turno 18/24 di una molteplicità di operatori. Mi riferisco, esemplificando, all’art. 6, comma 6: “I dirigenti sindacali che abbiano usufruito di giornate di permesso sindacale non possono essere impiegati nel giorno successivo nel turno notturno” – all’art. 8, comma 14: “Le giornate di assenza a vario titolo non possono essere seguite dall’espletamento di un turno notturno e non possono seguire ad un turno che termini dopo le ore 18.00 del giorno precedente.

Il turno notturno deve essere effettuato, rispetto ad altri turni precedenti, con un intervallo d’almeno otto ore. Al servizio notturno deve preferibilmente seguire il riposo settimanale” – etc.

Per la seconda questione, invece, puoi fare riferimento all’allegata circolare. http://www.polpenuil.it/Circolari/Circolari/2001/3568_6018.pdf

Buon lavoro, gennarino de fazio

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