La materia è regolata dal vigente modello organizzativo. Riporto in basso la parte che ci interessa. In via generale, invece, è didciplinata dal regolamento CEE che allego, che però non si applica alle FF.PP. (vedi l'art.4).
Buon lavoro, gennarino de fazio
§ 3. Organizzazione delle traduzioni.
L'organizzazione delle traduzioni straordinarie compete ai coordinatori dei nuclei T.P. i quali dovranno in particolare: - definire l'impiego del mezzo e del personale di scorta più idonei; - comunicare al capo scorta, con assoluto riserbo, i tempi e l'itinerario, ivi comprese le eventuali soste programmate, per il pernottamento o per esigenze logistiche; - effettuare le prescritte segnalazioni preventive agli altri nuclei T.P. interessati nonché alle altre forze di polizia per le opportune misure di vigilanza e di assistenza; - prevedere, per le traduzioni con percorso superiore ai 500 chilometri:
1) che facciano parte della scorta autisti di ricambio: uno, da comprendersi nel numero del personale di scorta, quando la traduzione non presenti particolari difficoltà, due, da aggiungere, invece, al contingente del personale di scorta, quando la traduzione sia ritenuta di particola¬re rilevanza operativa;
2) che il cambio degli autisti avvenga ogni tre ore, per una durata giornaliera di guida, per ciascun autista, non su¬periore alle otto ore;
3) che la durata delle tappe non sia, di regola superiore alle dodici ore;
4) che l'eventuale sosta, dopo ciascuna tappa, sia di dodici ore;
5) che la sosta sia programmata in funzione della possibilità di custodire i detenuti o gli internati in istituti ade¬guati, di ricoverare il mezzo e di alloggiare convenientemente il personale