30.06.2008

- 1 - Dalla stesura letterale della norma, è riferito alle assenze per periodi superiori a dici giorni ed in ogni caso dopo il secondo evento nell'anno solare. In sostanza, dopo il secondo evento nell'anno solare (da non confondere con l'anno civile), qualsiasi assenza, anche di un solo giorno per un banale raffreddore, deve essere giustificata da certificazione dedica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

- 2 - È in vigore dal 25 giugno.

- 3 - Allego risposta ad analogo quesito. Sottolineo che quando la norma si riferisce alle Amministrazioni si intendono tutti i dipendenti di quelle amministrazioni.... l'art. 1 indica le amministrazioni, l'art. 3 la natura del rapporto giuridico di alcune categorie di dipendenti. Preciso inoltre che ogni volta in cui le leggi hanno fatto riferimento, in passato, alle amministrazioni di cui all'art. 1 (del D.Lgs 165/01), esse si sono applicate a tutti i dipendenti delle stesse (ivi comprese le Forze di polizia e le Forze armate).

- 4 - Non credo proprio.

- 5 - Rispetto alla situazione previgente, la parte retributiva che non si percepisce dovrebbe essere quella indicata in busta paga come "indennità pensionabile". Uso il condizionale perché sto leggendo un mare di interpretazioni a dir poco affrettate, se non pittoresche, quindi preferisco essere cauto. La decurtazione ci sarà sempre, salvo eventuale ripetizione delle somme trattenute, fino a quando l'infermità non verrà definitivamente riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

- 6 - La certificazione medica deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare (a prescindere della durata dell'assenza) ed in tutti i casi in cui il periodo di assenza supera i dieci giorni.

- 7 - Rispetto alla situazione previgente, la parte retributiva che non si percepisce dovrebbe essere quella indicata in busta paga come "indennità pensionabile". Uso il condizionale perché sto leggendo un mare di interpretazioni a dir poco affrettate, se non pittoresche, quindi preferisco essere cauto. La decurtazione c'è sempre, per ogni periodo, anche nel caso di attestazione della CMO, a meno che non si tratti di infermità dipendente da causa di servizio. Per la pensione, non me ne occupo io. Devi compilare l'apposito post in "Calcola la tua pensione".

-8- L’orario è 08.00/13.00 e 14.00/20.00. Il medico può venire più volte.

-9- No, solo per i primi 10 giorni per ogni periodo ininterrotto di malattia. Tuttavia,leggendo la 7/81 del ministro Brunetta, in corso di emanazione, si registrano alcune "marce indietro" per le quali non dovrebbe esserci affatto la decurtazione dell'indennità pensionabile.

Buon lavoro, gennarino de fazio

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