25.02.2008

1. Nei servizi di missione superiori alle 12 ore si ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed documentate (fatta naturalmente eccezione per i casi in cui il pasto non può essere consumato per esigenze di servizio e per l’assenza di esercizi di ristorazione) per il 2° pasto ricorrendone, ovviamente, gli altri presupposti (traduzioni per tratte superiori a 700K, mensa chiusa o pasti non disponibili presso la mensa, etc.);

2. La questione va valutata dettagliatamente caso per caso anche in relazione ai motivi ed all’eventuale urgenza di effettuare la traduzione che determina il reimpiego della scorta, alla possibilità di provvedervi con altro personale, alla durata presumibile della stessa etc. In linea generale, si può dire che non è vietato in via assoluta, ma ribadisco, va valutato caso per caso.

3. Valgono in gran parte i principi di cui alla risposta precedente. Va valutato caso per caso, considerando che proprio ragioni di sicurezza potrebbero consigliare di iniziare la traduzione in quegli orari. Ovviamente, ciò deve costituire un’eccezione e non certamente la regola. Peraltro non mi risulta che vi siano circolari o altre disposizioni che lo vietino. In ogni caso la questione potrebbe essere regolamentata – in linea generale – nell’ambito della contrattazione decentrata periferica.

Buon lavoro,
gennarino de fazio

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