Riporto, di seguito, gli articoli dal 66 al 71 del DPR 3/57 che regolano la materia.
Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti.

Buon lavoro,

gennarino de fazio


    (Art.66 - cause dell’aspettativa).
L’impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.
Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell’impiegato, dall’organo cui tale competenza è attribuita dagli
ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Può anche essere
disposto d’ufficio, per servizio militare o per infermità; in tale caso
l’impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.
Non può in alcun caso disporsi del posto dell’impiegato collocato in aspettativa.
   

    (Art.68 - aspettativa per infermità - equo indennizzo per perdita dell’integrità fisica dipendente da causa di servizio).
L’aspettativa per infermità è disposta , d’ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall’amministrazione, l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell’impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
L’aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per
la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.
L’amministrazione può in, ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.
Durante l’aspettativa l’impiegato ha diritto a l’intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Qualora l’infermità che è motivo dell’aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì a carico dell’amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica eventualmente subita dall’impiegato.
   

    (Art.69 - aspettativa per motivi di famiglia).
L’impiegato che aspira ad ottenere l’aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.
L’amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardare l’accoglimento e di ridurre la durata dell’aspettativa richiesta.
L’aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno.
L’impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
L’impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
 

    (Art.70 - cumulo di aspettative).
Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall’art.69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo
superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si
sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell’art.68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all’impiegato che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.
 

    (Art.71 - dispensa dal servizio per infermità).
Scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità
dall’art.68 o dall’art.70, l’impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.
Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 129 e 130.
 

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Ho ricevuto la risposta in merito al cumulo dell'aspettativa per motivi di salute, quindi vengono cumulati solo le aspettative per malattia che vengono usufruite prima dei tre mesi. Quindi se ho capito bene i giorni di congedo straordinario per malattia usufrutti dopo l' aspettativa anche se vengono usufruiti prima dei tre mesi non vengono cumulati alla stessa,ma rientrano nei 45 gg che spettano ogni anno,per congedo straordinario,è comunque l'amministrazione non può tramutarli in aspettativa. Chiedo gentilmente se la mia interpretazione è corretta,ringraziando per la risposta.

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Si, credo di si.
In sostanza, va precisato, il congedo straordinario e l'aspettativa sono due istituti distinti e, ricorrendone i presupposti, in caso di malattia, si fruisce dell'uno o dell'altro a richiesta del dipendente.

Ciao,

gennarino de fazio

 

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