La normativa in proposito è di carattere generale e non specifica per i
beneficiari delle previsioni di cui alla legge 104/92 e successive
modificazioni ed integrazioni.
In particolare art. 12, comma 4, DPR 31 luglio 1995, n. 395, detta:
L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al
pubblico; l’articolazione dell’orario di lavoro è determinata con le
procedure stabilite dall’art.3, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio
1995 2, secondo le seguenti tipologie d’orario:
• orario articolato in turni;
• orario articolato su cinque giorni;
• orario articolato su sei giorni;
• orario flessibile.
La materia è inoltre disciplinata dall'art. 8 dell'Accordo Nazionale Quadro
del 24 marzo 2004.
In conclusione, può dirsi che l’articolazione dei turni di servizio è
realizzata dall’autorità dirigente secondo, previo contrattazione
decentrata, le tipologie di orario di cui all’articolo 12, comma 4, del DPR
31 luglio 1995, n.395. In tale ambito può essere anche prevista, per
particolari tipologie di servizio, la flessibilità oraria.
Buon lavoro,
GdF