Ex art. 208, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, “Agli impiegati che debbano
trasferirsi fuori della sede di impiego per partecipare ad esami di
promozione spetta il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione
dell'indennità di missione dal giorno che precede gli esami fino al giorno
successivo al loro espletamento.
Perdono il diritto al rimborso ed alla indennità coloro che non si siano
presentati senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati
espulsi da qualcuna di esse”.
Tuttavia per la liquidazione del trattamento economico di missione occorre
tener conto di molteplici elementi di valutazione, quali la distanza tra la
sede di servizio e quella di espletamento delle prove d’esame, la frequenza
dei mezzi di collegamento, la durata del viaggio fra le due sedi e l’orario
in cui hanno termine le prove.
In bocca al lupo,
GdF