Premetto che la norma pattizia a cui ti riferisci, che in parte riprende e
specifica il 4° comma, art. 21, DPR 15 febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di
servizio del Corpo di polizia penitenziaria), non garantisce, di per sé, a
coloro che abbiano superato il 50° anno di età o i 30 anni di servizio
l'esonero assoluto dai turni notturni. In maniera, direi, più limitata li
esonera, a richiesta, “dalle turnazioni notturne nell’ambito dei servizi di
vigilanza ed osservazione dei detenuti di cui all’articolo 42 del citato DPR
15 febbraio 1999, n. 82, e dal servizio notturno di vigilanza armata, salvo
inderogabili e comprovate esigenze di servizio”.
Questi ultimi, peraltro, sono solo due dei criteri generali indicati
dall'art. 9, comma 3, dell'A.N.Q. del 24 marzo 2004 che non è affatto
esaustivo, né limitativo di ulteriori modalità e limiti di impiego nei turni
notturni da individuare in sede decentrata anche in funzione delle
situazioni particolari e contingenti. Il primo periodo dello stesso comma,
infatti, detta: "Al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 17 DPR
164/2002, fatte salve le norme di cui al Testo Unico n. 151/2001 le modalità
d’impiego del personale nei turni notturni sono definite in sede di
contrattazione decentrata nel rispetto dei seguenti criteri generali: ...
... ... "
Ne discende che l’Accordo decentrato periferico stipulato nelle singole sedi
può, eventualmente, prevedere ulteriori e/o più ampie fattispecie di
esenzione.
Buon lavoro,
GdF