Premetto che la norma pattizia a cui ti riferisci, che in parte riprende e specifica il 4° comma, art. 21, DPR 15 febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria), non garantisce, di per sé, a coloro che abbiano superato il 50° anno di età o i 30 anni di servizio l'esonero assoluto dai turni notturni. In maniera, direi, più limitata li esonera, a richiesta, “dalle turnazioni notturne nell’ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti di cui all’articolo 42 del citato DPR 15 febbraio 1999, n. 82, e dal servizio notturno di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio”.

Questi ultimi, peraltro, sono solo due dei criteri generali indicati dall'art. 9, comma 3, dell'A.N.Q. del 24 marzo 2004 che non è affatto esaustivo, né limitativo di ulteriori modalità e limiti di impiego nei turni notturni da individuare in sede decentrata anche in funzione delle situazioni particolari e contingenti. Il primo periodo dello stesso comma, infatti, detta: "Al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 17 DPR 164/2002, fatte salve le norme di cui al Testo Unico n. 151/2001 le modalità d’impiego del personale nei turni notturni sono definite in sede di contrattazione decentrata nel rispetto dei seguenti criteri generali: ... ... ... "

Ne discende che l’Accordo decentrato periferico stipulato nelle singole sedi può, eventualmente, prevedere ulteriori e/o più ampie fattispecie di esenzione.


Buon lavoro,

 

 GdF

Indietro