Allo stato non vi sono orientamenti e/o direttive che disciplinano il
ri-trasferimento nella sede di provenienza per coloro che sono già stati
trasferiti ai sensi e per effetto dell'art. 33, 5° comma, legge 5 febbraio
1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, al venir meno dei
presupposti che hanno determinato il trasferimento stesso (né alcun
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, sinora, è stato mai
ri-trasferito).
In una bozza di circolare trasmessa dal DAP alle OO.SS. per le valutazioni
di competenza a fine luglio 2006, era stato ipotizzato il "rientro" (ma a
mio sommesso parere si dovrebbe più propriamente parlare di
"ri-trasferimento") nella sede di provenienza qualora i presupposti che
hanno legittimato il trasferimento vengano meno nell'arco dei cinque anni
successivi.
Tuttavia, allo stato, al questione non ha avuto alcun seguito.
Occorre, pertanto, attenderne l'evoluzione.
Buon lavoro,
GdF