Allo stato non vi sono orientamenti e/o direttive che disciplinano il ri-trasferimento nella sede di provenienza per coloro che sono già stati trasferiti ai sensi e per effetto dell'art. 33, 5° comma, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, al venir meno dei presupposti che hanno determinato il trasferimento stesso (né alcun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, sinora, è stato mai ri-trasferito).
In una bozza di circolare trasmessa dal DAP alle OO.SS. per le valutazioni di competenza a fine luglio 2006, era stato ipotizzato il "rientro" (ma a mio sommesso parere si dovrebbe più propriamente parlare di
"ri-trasferimento") nella sede di provenienza qualora i presupposti che hanno legittimato il trasferimento vengano meno nell'arco dei cinque anni successivi.
Tuttavia, allo stato, al questione non ha avuto alcun seguito.
Occorre, pertanto, attenderne l'evoluzione.

Buon lavoro,

 

 GdF

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