Premesse le seguenti considerazioni:

Il personale impiegato in servizio di traduzione, fuori dall'ordinaria sede, di regola, deve fruire di vitto e alloggio, a titolo gratuito, presso l'istituto penitenziario della città in cui il detenuto viene tradotto o sosta per transito;
Nell'ipotesi in cui l'arrivo in istituto non coincida con i normali orari di funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, il predetto personale dovrà ritenersi autorizzato a consumare il pasto presso un servizio commerciale;
Deroga a tale principio generale esiste solo per le traduzioni per tratte non inferiori a 700 Km senza soste programmate e con automezzo attrezzato, in tal caso è data facoltà al personale di fruire di vitto e alloggio presso esercizi commerciali (indipendentemente dalla circostanza che la mensa dia aperta o chiusa e che vi siano o meno posti disponibili in caserma);
La deroga appena citata non si applica, dunque, alle traduzioni aeree;
ritengo che, se l'orario di arrivo presso l'istituto di destinazione della traduzione e l'orario di apertura della mensa rientrano nella fascia oraria in cui si svolge il turno ordinario di servizio e, ancora, l'orario di partenza dell'aereo di ritorno consente di attendere l'apertura della mensa, consumare il pasto e ripartire in tempo per l'aeroporto, il personale sia tenuto a consumare il pasto presso la mensa medesima.

Diversamente si potrebbe dire nel caso di arrivo con automezzo attrezzato. In tal caso, difatti, se la mensa è chiusa il personale, senza attenderne l'apertura, può e deve intraprendere il viaggio di ritorno (quando, ovviamente, il rientro in sede è previsto nella stessa giornata).

Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

GdF

 

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