Ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia (art. 78, DPR 782/85; art. 21 DPR
395/95; art. 22, DPR 164/02; art. 9, c. 7, A.N.Q. 24 marzo 2004) il
personale interessato al conseguimento di titoli di studio è agevolato,
salvo eccezionali motivate esigenze di servizio, con turni di servizio
compatibili con la frequenza dei corsi.
Pertanto, laddove il servizio di missione, per la sua tipologia (distanza
dalla sede e dal luogo dove si frequentano gli studi, durata, etc.) sia
contrario al principio sopra enunciato, il dipendente che fruisce delle 150
ore di permesso per studio - salvo eccezionali e motivate esigenze di
servizio - non dovrebbe esservi comandato.
GdF