Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (art. 78, DPR 782/85; art. 21 DPR 395/95; art. 22, DPR 164/02; art. 9, c. 7, A.N.Q. 24 marzo 2004) il personale interessato al conseguimento di titoli di studio è agevolato, salvo eccezionali motivate esigenze di servizio, con turni di servizio compatibili con la frequenza dei corsi.
Pertanto, laddove il servizio di missione, per la sua tipologia (distanza dalla sede e dal luogo dove si frequentano gli studi, durata, etc.) sia contrario al principio sopra enunciato, il dipendente che fruisce delle 150 ore di permesso per studio - salvo eccezionali e motivate esigenze di servizio - non dovrebbe esservi comandato.
 

 

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