Riassumendo, in estrema sintesi:
1. Indipendentemente che si richieda congedo straordinario o aspettativa, in caso di assenza per malattia si è sempre soggetti alle visite di controllo medico-fiscali;
2. Per lo stesso periodo di malattia possono essere richieste più visite di controllo (naturalmente non con frequenza tale da farle divenire vessatorie). Tuttavia, secondo prevalente ma non univoca giurisprudenza, dopo la prima visita fiscale, non si è più obbligati a rispettare le fasce orarie di reperibilità;
3. Il regime di cui al DPR 686/57 non si applica più, in relazione ai controlli medici, da quando questi ultimi sono demandati alla Aziende Sanitarie;
4. Teoricamente, quando il dipendente comunica la malattia dovrebbe anche comunicare se intende fruire di congedo straordinario o di aspettativa e formalizzare la domanda contestualmente alla produzione del certificato medico. Se non lo fa, si espone a possibili decisioni discrezionali dell’Amministrazione, che dovrebbero comunque essere regolate da ordine di servizio;
5. Secondo prevalente, ma anche qui non univoca giurisprudenza, lo scopo della visita fiscale è sia quello di accertare la presenza presso il domicilio dichiarato del lavoratore, sia quello di verificare la sussistenza dell’infermità;
6. In caso di infortunio sul lavoro (una volta che sia stato riconosciuto come tale), non si è soggetti a visita fiscale.
Buon lavoro, gennarino de fazio