Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532
"Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma
dell'articolo 17, comma
2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutti i datori di lavoro
pubblici e privati che utilizzino lavoratori e
lavoratrici con prestazioni di lavoro notturno, ad eccezione di quelli operanti
nei settori del trasporto aereo, ferroviario, stradario, marittimo, della
navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attività in mare, nonché
delle attività dei medici in formazione. Nei confronti del personale dirigente
e direttivo, del personale addetto ai servizi di collaborazione familiare e dei
lavoratori addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici o da confessioni
religiose, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi
di protezione civile, ivi compresi quelli del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di
quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto
delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato e per la specifica disciplina del
rapporto di impiego, con le
modalità individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i
Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e
per la funzione pubblica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 2.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
si intende per:
a) lavoro notturno: l'attivita' svolta nel corso di un periodo di almeno sette
ore consecutive
comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino;
b) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non
eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo
notturno almeno una
parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto
collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e'
considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno
per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo
e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
2. I contratti collettivi individuano le condizioni e i casi
di eccezionalità nell'adibizione al lavoro
notturno di cui al comma 1, lettere a) e b).
Art. 3.
Limitazioni al lavoro notturno
1. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i
lavoratori e le lavoratrici che ne facciano
richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2,
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come
sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e
dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, la
contrattazione collettiva può determinare ulteriori limitazioni
all'effettuazione del lavoro notturno, ovvero ulteriori priorità rispetto a
quelle di cui al comma 1.
Art. 4.
Durata della prestazione
1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali
nazionali di categoria comparativamente piu' rappresentative e delle
organizzazioni nazionali dei
datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano
rischi particolari o
rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite e' di otto ore nel caso di
ogni periodo di ventiquattro
ore.
3. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli
articoli 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934, n.
370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel
periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.
Art. 5.
Tutela della salute
1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a
spese del datore di lavoro, per il tramite
del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996,
n. 242:
a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni
al lavoro notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato
di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il
lavoro notturno.
Art. 6.
Trasferimento al lavoro diurno
1. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che
comportano l'inidoneità' alla prestazione
di lavoro notturno, accertata tramite il medico competente, e' garantita al
lavoratore l'assegnazione
ad altre mansioni o altri ruoli diurni.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di
applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e individua le soluzioni nel
caso in cui l'assegnazione prevista dal citato comma non risulti
applicabile.
Art. 7.
Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva
1. La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione
dell'orario di lavoro normale settimanale e
mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la relativa maggiorazione
retributiva.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede
a verificare periodicamente, e almeno
annualmente, le disposizioni introdotte dai contratti collettivi nazionali ai
sensi del comma 1.
Art. 8.
Rapporti sindacali
1. L'introduzione del lavoro notturno e' preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero delle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; la consultazione e' effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
Art. 9.
Doveri di informazione
1. Il datore di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
2. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, per le lavorazioni che comportano i rischi particolari di cui all'articolo 4, comma 2.
Art. 10.
Comunicazione del lavoro notturno
1. Il datore di lavoro informa per iscritto la direzione
provinciale del lavoro - settore ispezione del
lavoro, competente per territorio, con periodicità annuale, dell'esecuzione di
lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni
periodici, quando esso non sia previsto dal contratto collettivo; tale
informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto 10 settembre 1923, n.
1955.
Art. 11.
Misure di protezione personale e collettiva
1. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce,
previa informativa alle rappresentanze
sindacali di cui all'articolo 8, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione
o di protezione adeguati
alle caratteristiche del lavoro notturno e assicura un livello di servizi
equivalente a quello previsto per il turno diurno.
2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le
rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8,
dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, per i
lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi
particolari di cui all'elenco
definito dall'articolo 4, comma 2, appropriate misure di protezione personale e
collettiva.
3. I contratti collettivi possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 19 settembre
1994, n. 626, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 5;
b) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni giorno e
per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti temporali di cui
all'articolo 4.