D.Lgs. 30-10-1992 n. 448 Accesso del personale del disciolto pool degli agenti di custodia e del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che espletava attività amministrative, contabili e patrimoniali, nelle corrispondenti qualifiche funzionali in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, a norma dell'art. 5, comma 5, della medesima legge. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1992, n. 274, S.O. |
D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 448 (1).
Accesso del personale del disciolto pool degli agenti di custodia e del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che espletava attività amministrative, contabili e patrimoniali, nelle corrispondenti qualifiche funzionali in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, a norma dell'art. 5, comma 5, della medesima legge (2).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1992, n. 274, S.O.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 5, comma 5;
Visti l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172;
Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;
Acquisito il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
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1. Inquadramento del personale proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia e dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.
1. Il personale appartenente al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (3), espletava attività amministrative, contabili e patrimoniali, può chiedere, con domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrare in vigore del presente decreto, l'accesso ai profili professionali e qualifiche funzionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1988, pubblicato nel s.o. alla G.U. n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la corrispondenza delle attribuzioni e delle mansioni effettivamente svolte.
2. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 nelle qualifiche di corrispondente professionalità è disposto previo accertamento dell'attività svolta e su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente la qualifica cui aspira. A tale personale è attribuito il trattamento economico in godimento, se più favorevole. L'inquadramento è disposto fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche.
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(3) Riportata al n. C/XXVI.
2. Clausola finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'articolo 44 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (3), con i fondi stanziati sui Capitoli 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
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(3) Riportata al n. C/XXVI.
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P.A. PENITENZIARI - 2.64