D.Lgs. 30-10-1992 n. 448

Accesso del personale del disciolto pool degli agenti di custodia e del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che espletava attività amministrative, contabili e patrimoniali, nelle corrispondenti qualifiche funzionali in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, a norma dell'art. 5, comma 5, della medesima legge.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1992, n. 274, S.O.

Epigrafe

Premessa

1. Inquadramento del personale proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia e dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

2. Clausola finanziaria.


D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 448 (1).

Accesso del personale del disciolto pool degli agenti di custodia e del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che espletava attività amministrative, contabili e patrimoniali, nelle corrispondenti qualifiche funzionali in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, a norma dell'art. 5, comma 5, della medesima legge (2).

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1992, n. 274, S.O.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 5, comma 5;

Visti l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172;

Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;

Acquisito il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

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1. Inquadramento del personale proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia e dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

1. Il personale appartenente al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (3), espletava attività amministrative, contabili e patrimoniali, può chiedere, con domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrare in vigore del presente decreto, l'accesso ai profili professionali e qualifiche funzionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1988, pubblicato nel s.o. alla G.U. n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la corrispondenza delle attribuzioni e delle mansioni effettivamente svolte.

2. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 nelle qualifiche di corrispondente professionalità è disposto previo accertamento dell'attività svolta e su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente la qualifica cui aspira. A tale personale è attribuito il trattamento economico in godimento, se più favorevole. L'inquadramento è disposto fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche.

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(3) Riportata al n. C/XXVI.


2. Clausola finanziaria.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'articolo 44 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (3), con i fondi stanziati sui Capitoli 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

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(3) Riportata al n. C/XXVI.


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UIL P.A. PENITENZIARI - 2.64