D.Lgs. 30-10-1992 n. 447

Passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, a norma dell'art. 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1992, n. 274, S.O.

Epigrafe

Premessa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 447 (1).

Passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, a norma dell'art. 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (2).

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1992, n. 274, S.O.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 25, comma 8;

Visti l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172;

Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;

Acquisito il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

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(giurisprudenza)

1. 1. Gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia inquadrati nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (3), possono transitare a domanda, nelle altre forze armate dello Stato, nelle altre forze di polizia, nei ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni secondo le norme previste nel presente decreto.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 8, lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (3), le forze armate e le forze di polizia sono individuate, tenendo conto delle esigenze delle Amministrazioni riceventi, con modalitą e criteri determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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(3) Riportata al n. C/XXVI.

(3) Riportata al n. C/XXVI.


2. 1. Gli ufficiali trasferiti assumono lo stato giuridico del personale della forza armata, della forza di polizia o della pubblica amministrazione in cui vengono inquadrati.

2. Il trasferimento alle forze armate, alle forze di polizia, ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni ha luogo secondo l'ordine di anzianitą nel ruolo di provenienza.

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3. 1. Gli ufficiali di cui all'articolo 1 vengono inquadrati nelle forze armate o nelle forze di polizia in soprannumero all'organico, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, con il grado rivestito o con la qualifica corrispondente e con l'anzianitą assoluta maturata alla data del trasferimento.

2. Gli ufficiali vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo pari grado o pari qualifica del ruolo ricevente, conservando nei confronti della pari grado del ruolo di provenienza la precedente anzianitą relativa.

3. Gli ufficiali transitati conservano, ai fini economici, l'anzianitą di servizio.

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4. 1. Ai fini dell'avanzamento, agli ufficiali transitati nelle forze armate o nelle forze di polizia viene considerata una anzianitą di grado o di qualifica o di servizio comunque non superiore a quella del pari grado o del pari qualifica non proveniente dal disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, che precede immediatamente in ruolo.

2. Agli ufficiali transitati si applica la disciplina vigente per il personale delle forze armate o di polizia riceventi e, qualora iscritti in quadro, la promozione č ad essi conferita in eccedenza al numero delle promozioni previste nell'anno, restando nella posizione di soprannumero.

3. Ove non sia possibile iscrivere in quadro almeno una unitą per l'avanzamento di cui al comma 2, l'eventuale frazione č arrotondata all'unitą.

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5. 1. Gli ufficiali di cui all'articolo 1 vengono inquadrati nel ruolo amministrativo, direttivo o dirigenziale, del personale dell'Amministrazione penitenziaria o nei ruoli delle altre pubbliche amministrazioni in soprannumero all'organico, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, con la qualifica corrispondente al grado rivestito e con l'anzianitą assoluta maturata alla data del trasferimento.

2. Gli ufficiali trasferiti vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo di pari qualifica del ruolo ricevente, conservando nei confronti del pari grado del ruolo di provenienza la precedente anzianitą relativa.

3. Gli ufficiali inquadrati conservano, ai fini economici, l'anzianitą di servizio.

4. La corrispondenza tra il grado rivestito e la qualifica da assumere č stabilita ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 (4), e successive modificazioni.

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(4) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.


6. 1. L'accesso alla qualifica funzionale di livello superiore e la progressione nelle qualifiche dirigenziali avviene in soprannumero in conformitą alle norme vigenti per il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi.

2. Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del comma 1 sono determinati di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione.

3. Ove non sia possibile designare almeno una unitą per gli avanzamenti di cui al comma 2, l'eventuale frazione č arrotondata, per eccesso, all'unitą.

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(giurisprudenza)

7. 1. La domanda di passaggio alle forze armate o alle forze di polizia deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 2, mentre quella per il passaggio ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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8. 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'articolo 44 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (5), con i fondi stanziati sui capitoli 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Alle eventuali variazioni compensative tra gli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, in relazione al passaggio degli ufficiali ad altri ruoli previsti nell'articolo 1, provvede, previa proposta del Ministro di grazia e giustizia, il Ministro del tesoro, con propri decreti.

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(5) Riportata al n. C/XXVI.


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