72. CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE
C) Agenti di custodia

D.Lgs. 30-10-1992 n. 445

Analisi ed attribuzioni delle funzioni dirigenziali nel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, individuazione dei relativi incarichi, previsione degli incarichi per i magistrati, previsione dei ruoli organici e disciplina degli incarichi ministeriali, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere c), d) ed e), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1992, n. 274, S.O.

Epigrafe

Premessa

1. Preposizione alla funzione di Direttore di ufficio centrale o di ufficio equiparato.

2. Attribuzioni di incarichi a magistrati.

3. Piante organiche dei dirigenti.

4. Nomina a Dirigente Generale dell'Amministrazione penitenziaria.

5. Permanenza negli incarichi presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

6. Clausola finanziaria.

Tabella A

Tabella B


D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 445 (1).

Analisi ed attribuzioni delle funzioni dirigenziali nel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, individuazione dei relativi incarichi, previsione degli incarichi per i magistrati, previsione dei ruoli organici e disciplina degli incarichi ministeriali, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere c), d) ed e), della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (2).

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1992, n. 274, S.O.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 30, comma 4, lettere c), d) ed e);

Visti l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172;

Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;

Acquisito il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

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1. Preposizione alla funzione di Direttore di ufficio centrale o di ufficio equiparato.

1. Alla funzione di direttore di ufficio centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o di ufficio equiparato sono preposti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria, dirigenti generali dell'Amministrazione penitenziaria e magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti ai dirigenti ed ai magistrati in base alla particolare esperienza ed alla particolare preparazione acquisite nel corso dell'esercizio delle loro precedenti funzioni.

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2. Attribuzioni di incarichi a magistrati.

1. Per la particolare natura dell'attività svolta e per le specifiche esigenze di raccordo con la funzione giurisdizionale e con l'ordine giudiziario, agli uffici centrali ai quali sono affidate attribuzioni relative ai detenuti, agli internati ed al trattamento, alle attività di legislazione, studio e ricerche, ed a banche dati concernenti i detenuti, gli internati ed i sottoposti a misure privative o limitative della libertà, sono preposti, in qualità di direttori e di addetti, magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, nominati dal Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria, nei limiti delle dotazioni del personale di magistratura addetto al Ministero di grazia e giustizia.

2. I magistrati addetti sono preposti agli incarichi di vice direttore di ufficio e di direttore di divisione.

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3. Piante organiche dei dirigenti.

1. Le piante organiche dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria sono determinate come dalle tabelle A e B allegate al presente decreto, che sostituiscono i quadri B, C, D ed E contenuti nella tabella IV annessa all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (3), e successive modificazioni, comprese quelle apportate dall'articolo 83 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (4), dagli articoli 34 e 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (5), e dall'articolo 26 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (6), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (7).

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(3) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(4) Riportata al n. A/XVI.

(5) Riportata al n. C/XXVI.

(6) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(7) Riportata alla voce Ordinamento giuridico.


4. Nomina a Dirigente Generale dell'Amministrazione penitenziaria.

1. La nomina a Dirigente Generale dell'Amministrazione penitenziaria è conferita ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (3). I Dirigenti Generali sono scelti tra i dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria.

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(3) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.


5. Permanenza negli incarichi presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

1. La permanenza negli incarichi presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per dirigenti superiori, primi dirigenti e magistrati addetti agli uffici non può avere durata superiore a cinque anni.

2. Per esigenze di servizio, l'incarico può essere rinnovato per una sola volta, su proposta del Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria.

3. In sede di prima applicazione i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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6. Clausola finanziaria.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'articolo 44 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (5), con i fondi stanziati sui capitoli 1995, 1996 e 1997 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

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(5) Riportata al n. C/XXVI.


Tabella A (8)

(prevista dall'art. 3, comma 1)

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(8) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui alla presente tabella vedi, ora, la tabella allegata al D.P.C.M. 14 settembre 1988, riportato alla voce Ministero di grazia e giustizia, come sostituita dal D.P.C.M. 23 aprile 1997 (Gazz. Uff. 28 giugno 1997, n. 149, S.O.), dal D.P.C.M. 29 gennaio 1998 (Gazz. Uff. 23 aprile 1998, n. 94, S.O.), dal D.P.C.M. 27 aprile 1999 (Gazz. Uff. 26 luglio 1999, n. 173, S.O.), dal D.P.C.M. 4 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 15 novembre 2000, n. 267) e dal D.P.C.M. 11 aprile 2001 (Gazz. Uff. 28 luglio 2001, n. 174).


Tabella B (9)

(prevista dall'art. 3, comma 1)

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(9) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui alla presente tabella vedi, ora, la tabella allegata al D.P.C.M. 14 settembre 1988, riportato alla voce Ministero di grazia e giustizia, come sostituita dal D.P.C.M. 23 aprile 1997 (Gazz. Uff. 28 giugno 1997, n. 149, S.O.), dal D.P.C.M. 29 gennaio 1998 (Gazz. Uff. 23 aprile 1998, n. 94, S.O.), dal D.P.C.M. 27 aprile 1999 (Gazz. Uff. 26 luglio 1999, n. 173, S.O.), dal D.P.C.M. 4 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 15 novembre 2000, n. 267) e dal D.P.C.M. 11 aprile 2001 (Gazz. Uff. 28 luglio 2001, n. 174).


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