D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201 (1).
Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 (2), in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;
Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre
1994;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;
Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per
la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I - Riordinamento di ruoli del personale del corpo forestale dello stato
Sezione I - Riordinamento di ruoli del personale che espleta funzioni di polizia
1. Istituzione dei ruoli. - 1. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale
dello Stato che espleta funzioni di polizia sono istituiti i seguenti ruoli, sottordinati rispettivamente l'uno
all'altro e tutti a quelli degli ufficiali:
a) ruolo degli agenti ed assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori.
2. Nella tabella A allegata al presente decreto legislativo sono determinate le dotazioni organiche dei
ruoli indicati al comma 1, nonché l'equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo forestale
dello Stato con quelle della Polizia di Stato.
3. Detti ruoli sostituiscono il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo Forestale dello
Stato, come stabilito dalla tabella A allegata alla legge 7 giugno 1990, n. 149 (3).
4. La Scuola allievi sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale assume la denominazione di Scuola
del Corpo forestale dello Stato.
2. Ruolo degli agenti e degli assistenti. - 1. Il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo Forestale
dello Stato è articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:
agente, allievo agente;
agente scelto;
assistente;
assistente capo.
3. Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti. - 1. Al personale
appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica
sicurezza ed agente di polizia giudiziaria.
2. Detto personale nell'ambito dei compiti istituzionali svolge, con margine di iniziativa e di
discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, mansioni di attuazione di specifiche istruzioni
impartite, provvedendo alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con
l'utilizzazione anche di apparecchiature complesse di uso semplice. Gli assistenti ed assistenti capo, in
relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale, possono espletare compiti di
addestramento.
4. Nomina ad allievo agente. - 1. L'assunzione degli agenti del Corpo forestale dello Stato avviene
mediante pubblico concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare i cittadini italiani che
abbiano:
a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30. Non si applicano le disposizioni di
legge relative all'aumento di limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi (3/a);
b) idoneità fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'art. 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990,
n. 149 (3);
c) titolo di studio di scuola dell'obbligo;
d) qualità morali e di carattere come previsto dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (2);
e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi di polizia
o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione e gli obiettori di coscienza.
3. L'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i relativi punteggi, nonché il
programma e la determinazione della prova d'esame e delle modalità di svolgimento di questa sono
fissati nel bando di concorso.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato.
5. Gli allievi agenti frequentano presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato un corso di
istruzione professionale per il conseguimento della specializzazione necessaria all'impiego con
particolare riguardo alle attività antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il
profilo naturalistico ambientale, con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. La durata, i programmi,
le modalità di svolgimento del corso nonché quelle degli esami finali sono fissate con decreto
ministeriale.
6. Gli allievi agenti che abbiano superato gli esami di fine corso sono nominati agenti del Corpo
forestale dello Stato, secondo l'ordine di graduatoria finale e prestano giuramento.
5. Dimissioni dal corso per la nomina ad agente. - 1. Sono dimessi dal corso gli allievi agenti che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi.
2. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da
malattia contratta per motivi di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso
successivo alla sua riacquistata idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso
non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura. Gli allievi agenti di sesso femminile, la
cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo
corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi agenti responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari
più gravi della censura.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore
generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, su proposta del direttore
della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.
6. Promozioni. - 1. Nell'ambito del ruolo degli agenti e degli assistenti la promozione da una
qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono
ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica inferiore.
2. Il servizio prestato come allievo agente è compreso per intero nella qualifica di agente.
7. Ruolo dei sovrintendenti. - 1. Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato è
articolato nelle sottospecificate tre qualifiche:
vice sovrintendente;
sovrintendente;
sovrintendente capo.
8. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti. - 1. Al personale del ruolo dei
sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia
giudiziaria.
2. Detto personale, nell'ambito dei compiti istituzionali, svolge anche in collaborazione con personale
delle qualifiche superiori attività istruttoria nel contesto di prescrizioni di massima e di procedure
predeterminate con ricorso a margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche
attribuite, con mansioni progressive di coordinamento di personale con qualifica inferiore o di direzione
di piccole unità operative, nonché di sostituzione del superiore gerarchico in caso di assenza o di
impedimento; provvede alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con
l'utilizzazione anche di apparecchiature e sistemi di uso complesso. Il personale del ruolo dei
sovrintendenti in relazione alla professionalità posseduta svolge anche compiti di addestramento.
9. Nomina a vice sovrintendente. - 1. La nomina a vice sovrintendente si consegue:
a) nel limite del trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante
concorso interno teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione e
specializzazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli
appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro
anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi
della censura;
b) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante
superamento di apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi al
quale sono ammessi, a domanda, previa selezione consistente in risposte a questionario articolato su
domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, gli assistenti capo
che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica i quali, nei due anni precedenti, non
abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura o abbiano riportato un giudizio complessivo
non inferiore a "buono con punti otto".
2. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in
aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera b).
3. L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, le modalità di svolgimento del concorso di cui
al comma 1, lettera a), compresa la determinazione della prova di esame e la composizione della
commissione esaminatrice, nonché per le finalità anche di cui all'art. 4, comma 5, i programmi e le
modalità di svolgimento del corso di cui alle lettere a) e b), e quelle dello svolgimento degli esami di
fine corso sono fissati con decreto ministeriale.
4. La nomina a vice sovrintendente è conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami
di fine corso.
10. Dimissioni dal corso. - 1. E' dimesso dal corso di cui all'art. 9 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi.
2. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da
malattia contratta per motivi di servizio il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso
successivo alla sua riacquistata idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso
non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura. Il personale di sesso femminile, la cui
assenza oltre i limiti di cui al comma 1, lettera b), è stata determinata da maternità è ammesso a
partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla
tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi
della censura.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore
generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche su proposta del direttore
della scuola.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni
pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli
effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa
graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazione di anzianità,
è restituito al servizio d'istituto ed è ammesso, a domanda, alla frequenza del corso successivo purché
continui a possedere i requisiti previsti. E' dimesso dal corso il personale che non supera gli esami
finali dopo aver ripetuto il corso.
11. Promozione a sovrintendente. - 1. La promozione a sovrintendente si consegue a ruolo aperto
mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice sovrintendenti con sette anni
di effettivo servizio nella qualifica.
12. Promozione a sovrintendente capo. - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si
consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i
sovrintendenti con sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
13. Ruolo degli ispettori. - 1. Il ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle
sottospecificate quattro qualifiche:
vice ispettore;
ispettore;
ispettore capo;
ispettore superiore.
14. Funzioni del personale del ruolo degli ispettori. - 1. Al personale del ruolo degli ispettori sono
attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Detto personale, nell'ambito di compiti istituzionali, può essere preposto ad unità organiche
operative ed organizzative con margini di iniziativa e discrezionalità inerenti anche alle qualifiche
attribuite, coordina e promuove l'attività di qualifiche inferiori con l'emanazione di programmi ed
istruzioni specifiche per l'individuazione di obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire
con piena responsabilità dell'attività svolta; collabora alla predisposizione di programmi relativi al
servizio concorrendo all'attuazione dei medesimi nonché alla predisposizione di atti e provvedimenti di
competenza degli ufficiali sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvede ove occorra alle attività necessarie all'assolvimento delle
proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature specializzate e sistemi autonomi gestibili
con programmi variabili entro procedure generali determinate. Il personale del ruolo degli ispettori
svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e di istruzione.
15. Nomina a vice ispettore. - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori si
consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami
seguito da un corso di formazione e specializzazione di otto mesi. Un sesto dei posti è riservato agli
appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di
servizio ed esame consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo
forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di pubblicazione del bando che
indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e di diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado. Un terzo dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti anche se privi del titolo di studio.
2. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria
di merito.
3. Non può partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), né usufruire della riserva di
cui alla lettera a) il personale che abbia riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari o un giudizio
complessivo inferiore a "buono con punti otto".
16. Concorso pubblico. - 1. Al concorso pubblico di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), possono
partecipare i cittadini italiani che abbiano:
a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40. Non si applicano le disposizioni di
legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
b) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
c) gli altri requisiti previsti dall'art. 4, commi 1 e 2;
d) per gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti si applicano le
disposizioni di cui all'art. 52, secondo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121 (4), come sostituito
dall'art. 4, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (5), convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
2. Gli esami del concorso pubblico consistono in una prova scritta ed in un colloquio.
3. La prova d'esame è preceduta da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test
il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le
modalità di svolgimento di tale prova, nonché la composizione della commissione esaminatrice sono
fissate con decreto ministeriale.
17. Concorso interno. - 1. Le modalità del concorso interno, le categorie di titoli da ammettere a
valutazione, i relativi punteggi, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione
esaminatrice, sono stabilite con decreto ministeriale.
2. I vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione e specializzazione tecnico-professionale
della durata di sei mesi. I programmi, le modalità di svolgimento del corso per le finalità anche di cui
all'art. 4, comma 5, e degli esami finali, nonché la composizione della commissione esaminatrice sono
fissati con decreto ministeriale.
3. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che non
abbiano superato gli esami finali del corso sono restituiti al servizio d'istituto e ammessi alla frequenza
del corso successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10.
6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva
la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
18. Corso per la nomina a vice ispettore in prova. - 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 15,
comma 1, lettera a), sono nominati allievi vice ispettori e ammessi a frequentare il prescritto corso di
formazione e specializzazione tecnico-professionale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione
attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.
Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva la
qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
2. Gli allievi vice ispettori durante i primi cinque mesi di corso non possono essere impiegati in
servizio d'istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il
servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a un mese.
3. Sono dimessi dal corso gli allievi vice ispettori che:
a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni anche non consecutivi
e di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che
essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a
partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità. Gli allievi vice ispettori di
sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 2 sia stata determinata da maternità, sono
ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
4. Sono espulsi dal corso gli allievi vice ispettori responsabili di mancanze punibili con sanzioni
disciplinari più gravi della censura.
5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore
generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche su proposta del direttore
della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione
salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato.
6. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio e superato gli esami
scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Essi prestano
giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
7. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi
di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.
19. Promozione a ispettore. - 1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto
mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore
che abbia compiuto nella stessa almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del
corso.
20. Promozione a ispettore capo. - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a
ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la
qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
21. Promozione alla qualifica di ispettore superiore. - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore
superiore si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante
scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente un'anzianità di otto anni di
effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;
b) per il restante cinquanta per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed
esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di
ispettore capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 15, lettera b).
2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si
sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo quello di cui alla lettera
b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).
3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la
determinazione delle prove di esame e la composizione della Commissione esaminatrice, sono fissate
con decreto ministeriale.
22. Promozione per merito straordinario. - 1. La promozione alla qualifica superiore può essere
conferita anche per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'art. 1, ad eccezione dei
sovrintendenti capo ed ispettori superiori, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia compiuto
operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbia corso
grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le
qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbia conseguito
eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai propri compiti, dando particolare prestigio al Corpo
forestale dello Stato.
2. Al personale con la qualifica di sovrintendente capo e ispettore superiore, che si trovi nelle
condizioni previste dal comma 1, sono attribuiti tre scatti stipendiali.
23. Decorrenza delle promozioni per merito straordinario. - 1. Le promozioni di cui all'art. 22
decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile
con le vacanze ordinarie.
2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano
deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la
decorrenza prevista dal comma 1.
3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi
dei fatti, dal direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche. Sulla
proposta decide il Ministro, previo parere del Consiglio d'amministrazione del Corpo forestale dello
Stato.
4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi
almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti
articoli, al personale interessato sono attribuiti tre scatti stipendiali.
24. Disposizioni diverse. - 1. Tutte le disposizioni legislative vigenti che si riferiscono al ruolo dei
sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato si intendono riferite ai ruoli di cui all'art. 1 del
presente decreto, ove compatibili e non diversamente stabilito.
Sezione II - Riordinamento di ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-
strumentale ed amministrativa.
25. Istituzione dei ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed
amministrativa. - 1. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale dello Stato
sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed
amministrativa per le esigenze organizzative ed operative del Corpo, intrinsecamente coordinate a
quelle dell'altro personale con qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sottordinati
rispettivamente l'uno all'altro e tutti a quelli degli ufficiali:
a) ruolo degli aiuto operatori;
b) ruolo degli operatori e dei collaboratori;
c) ruolo dei revisori;
d) ruolo dei periti.
2. Nella tabella B allegata al presente decreto, sono determinate le dotazioni organiche dei ruoli
indicati al comma 1, nonché l'equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo forestale dello
Stato con quelle della Polizia di Stato.
3. Sono soppresse per il personale del Corpo forestale dello Stato senza qualifiche di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza le dotazioni organiche di seconda, terza, quarta, quinta e sesta
qualifica funzionale e dei relativi profili professionali nonché il contingente di qualifica dei
corrispondenti profili professionali della dotazione organica della settima qualifica funzionale, individuati
nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988,
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991 - Serie generale.
4. Ogni qualifica di ciascuno dei ruoli di cui al comma 1 comprende più profili professionali fondati
sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti
culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta ed ai requisiti di accesso. Alla
loro identificazione si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto ministeriale d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Ruolo degli aiuto operatori. - 1. Il ruolo degli aiuto operatori del Corpo forestale dello Stato è
articolato nelle sottospecificate due qualifiche:
vice aiuto operatore;
aiuto operatore.
27. Mansioni del personale appartenente al ruolo degli aiuto operatori. - 1. Il personale
appartenente al ruolo degli aiuto operatori svolge attività semplici con conoscenze elementari tecnico-
strumentale non specialistiche. Allo stesso può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi,
strumenti, apparecchi di uso semplice o complessi nell'ambito di procedure predeterminate.
28. Nomina a vice aiuto operatore. - 1. La nomina alla qualifica di vice aiuto operatore si consegue
mediante concorso pubblico per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che
abbiano:
a) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
b) qualità morali e di carattere come previsto dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (6);
c) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
3. Il numero dei posti conferibili per ciascun profilo professionale, la determinazione e le modalità di
svolgimento delle prove d'esame ed i programmi sono stabiliti nel bando di concorso.
4. Le prove degli esami sono precedute da una prova preliminare a carattere generale mediante
idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al
concorso. Le modalità di svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di concorso.
5. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali
individuati nel bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono
dichiarati vincitori ed inseriti, ai fini della determinazione del posto di ruolo, in un'unica graduatoria di
merito finale.
6. I vincitori sono nominati vice aiuto operatore in prova, ed al superamento del periodo di prova
sono nominati vice aiuto operatori, a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 (7).
29. Promozione alla qualifica di aiuto operatore. - 1. La promozione ad aiuto operatore si consegue
a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice aiuto operatori con
quattro anni di effettivo servizio nella qualifica alla data dello scrutinio.
30. Ruolo degli operatori e dei collaboratori. - 1. Il ruolo degli operatori e dei collaboratori del
Corpo forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:
operatore;
operatore scelto;
collaboratore;
collaboratore capo.
31. Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori. - 1. Il personale
appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche di natura
tecnico-strumentale con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure
predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione,
anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
2. I collaboratori ed i collaboratori capo possono, in relazione alla professionalità posseduta, svolgere
compiti di addestramento del personale sottordinato ed avere responsabilità di guida e di controllo di
altre persone.
32. Nomina ad operatore. - 1. La nomina alla qualifica di operatore si consegue mediante pubblico
concorso per esami al quale sono ammessi i cittadini italiani che abbiano i requisiti previsti dai commi 1
e 2 dell'art. 28.
2. Il trenta per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale appartenente al ruolo degli
aiuto operatori che abbia compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione
del bando di concorso e sia in possesso dei requisiti richiesti (7/a).
3. I posti riservati e non coperti sono conferiti agli altri concorrenti secondo la graduatoria di merito.
4. Il numero dei posti conferibili per ciascun profilo professionale, la determinazione e le modalità di
svolgimento delle prove d'esame ed i programmi sono stabiliti nel bando di concorso.
5. Le prove degli esami sono precedute da una prova preliminare come previsto dall'art. 28, comma
4.
6. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali
individuati nel bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono
dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria di merito finale.
7. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori e sono destinati a frequentare un corso di
formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi.
8. Le modalità di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine
corso sono fissate con decreto ministeriale.
9. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'art. 10.
10. Con le stesse modalità di cui al comma 6 è compilata la graduatoria finale del corso, il cui ordine
viene recepito nel provvedimento di nomina.
11. Gli allievi operatori che superano gli esami di fine corso sono nominati operatori in prova e, al
superamento del periodo di prova, sono nominati operatori a norma dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (8).
12. Il personale di cui al comma 2 che non supera l'esame di fine corso o il periodo di prova viene
reintegrato nel ruolo di provenienza conservandone la qualifica, l'anzianità ed il posto.
33. Promozione ad operatore scelto, collaboratore e collaboratore capo. - 1. Nell'ambito del ruolo
degli operatori e dei collaboratori la promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio
abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.
34. Ruolo dei revisori. - 1. Il ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle
sottospecificate tre qualifiche:
vice revisore;
revisore;
revisore capo.
35. Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori. - 1. Il personale appartenente al ruolo
dei revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza specialistica e particolare perizia nel settore al
quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di
disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute.
2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore di impiego, attività di guida e controllo di unità
operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori
gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.
3. Al personale della qualifica di revisore capo, oltre a quanto già specificato, possono essere
attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere attribuiti compiti
di addestramento del personale sottordinato.
36. Nomina a vice revisore. - 1. La nomina a vice revisore si consegue:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, mediante
concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale di durata
non inferiore a dodici mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e
collaboratori provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui è bandito il concorso, che
abbiano compiuto, alla stessa data, almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato, nei
due anni precedenti, sanzioni disciplinari più gravi della censura. Il trenta per cento dei posti è riservato
al personale con qualifica di collaboratore capo;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame
teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione professionale di durata non
inferiore a dodici mesi. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso, oltre che dei
requisiti di cui all'art. 28, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, di un diploma di istruzione professionale
almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero di
un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno
triennale nell'ambito della formazione professionale. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato al
personale del ruolo degli operatori e collaboratori in possesso del prescritto titolo di studio.
2. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la
determinazione delle categorie di titoli nonché i programmi e le modalità di svolgimento del corso di cui
al comma 1, lettere a) e b), in relazione alla specificità delle mansioni previste e quelle di svolgimento
degli esami di fine corso sono fissati con decreto ministeriale.
3. Le prove degli esami di cui alla lettera b) sono precedute da una prova preliminare a carattere
generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva
partecipazione al concorso. Le modalità di svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di
concorso.
4. Con il bando dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso
in contingenti di ciascun profilo professionale, e per il solo concorso di cui alla lettera a), si procede,
altresì, alla definizione, anche, per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali
del ruolo degli operatori e collaboratori e quelli relativi ai posti messi a concorso.
5. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili
professionali individuati nel bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di
ciascun profilo sono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria di merito finale.
6. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in
aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera b).
7. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice revisori e destinati a frequentare un corso di
formazione professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al termine del corso gli allievi che
abbiano superato le prove conclusive sono nominati vice revisori in prova, a norma dell'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (8).
8. Il personale del Corpo forestale dello Stato che non supera il corso viene reintegrato nel ruolo di
provenienza conservandone la qualifica, l'anzianità ed il posto ed è ammesso, a domanda, alla
frequenza del corso successivo purché continui a possedere i requisiti richiesti. E' dimesso dal corso il
personale che non supera gli esami finali dopo aver ripetuto il corso.
9. Con le stesse modalità di cui al comma 5 è compilata la graduatoria finale del corso, il cui ordine
viene recepito nel provvedimento di nomina.
10. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'art. 10.
11. Il personale del Corpo forestale dello Stato che partecipa ai concorsi di cui al comma 1 che non
supera il periodo di prova viene reintegrato nel ruolo di provenienza conservandone la qualifica,
l'anzianità ed il posto di ruolo.
37. Promozione alla qualifica di revisore e revisore capo. - 1. Nell'ambito del ruolo dei revisori la
promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto sette anni di
effettivo servizio nella qualifica inferiore.
38. Mobilità nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli aiuto operatori, degli operatori e
collaboratori e dei revisori. - 1. E' in facoltà dell'Amministrazione disporre, in relazione alle esigenze
di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli aiuto operatori, degli operatori e collaboratori, e
dei revisori, frequenti corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali
previsti per la qualifica del ruolo di appartenenza.
2. I programmi, le modalità di svolgimento e la durata dei corsi di qualificazione sono fissati con
decreto ministeriale.
39. Ruolo dei periti. - 1. Il ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle
sottospecificate quattro qualifiche:
vice perito;
perito;
perito capo;
perito superiore.
40. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti. - 1. Il personale del ruolo dei periti
svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-
scientifiche ed amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all'attività istruttoria e di studio.
Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per
l'elaborazione automatica dei dati ed il trattamento dei testi.
2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilità diretta connesse sia
alla predisposizione ed attuazione delle attività che alla elaborazione degli atti relativi ai compiti
affidatigli.
3. Può essere preposto ad unità operative coordinando l'attività di più persone con piena
responsabilità per l'attività svolta e per i risultati conseguiti. Può inoltre svolgere, in relazione alla
professionalità posseduta, compiti di formazione ed istruzione del personale.
4. Ai periti superiori, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una
qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato
contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti ed altre attività
richiedenti qualificata preparazione professionale.
5. Nell'ambito del ruolo dei periti, il personale appartenente alle qualifiche di vice perito, perito e
perito capo in caso di impedimento o di assenza può sostituire il superiore gerarchico.
41. Nomina a vice perito. - 1. La nomina a vice perito si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami e
superamento di un successivo corso di formazione professionale;
b) per il restante cinquanta per cento mediante concorso interno per titoli ed esami.
42. Concorso pubblico per la nomina a vice perito. - 1. Al concorso di cui all'art. 41, comma 1,
lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso oltre che dei requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi di cui all'art. 28, lettere b) e c), del titolo di studio di istruzione
secondaria di secondo grado, nonché, ove sia previsto, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività inerente
al profilo professionale per il quale si concorre.
2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori possono partecipare al concorso con riserva di un sesto dei
posti purché in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione di cui al comma 1.
3. Il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio che vertono sulle materie attinenti ai
tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità
professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 40.
4. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché l'abilitazione
all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, il numero dei
posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.
5. Al termine delle prove d'esame sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali
previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun
profilo sono dichiarati vincitori del concorso e sono inseriti in un'unica graduatoria di merito finale.
6. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti secondo la graduatoria di merito.
43. Concorso interno per la nomina a vice perito. - 1. Il concorso interno per titoli di servizio ed
esami di cui all'art. 41, comma 1, lettera b) consiste in una prova scritta ed in un colloquio ed è
riservato al personale del ruolo dei revisori provenienti da profili professionali omogenei a quello per il
quale concorre, in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non
inferiore a tre anni, del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo
biennio non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della censura e non abbia conseguito un
giudizio complessivo inferiore a buono.
2. Il bando di concorso deve contenere oltre alle modalità, le materie oggetto dell'esame, le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione, ed i relativi punteggi, la ripartizione dei posti messi a
concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale, nonché
la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo
dei revisori e quelli relativi ai posti messi a concorso.
3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali
previsti dal bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono
dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria di merito finale.
44. Corso di formazione. - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 41 sono nominati allievi vice periti
con esclusione del personale del Corpo forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita e
avviati a frequentare un corso della durata di almeno dodici mesi, preordinato alla formazione
professionale.
2. Le modalità di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine
corso sono fissate con decreto ministeriale.
3. I frequentatori del corso che abbiano superato gli esami di fine corso, sono nominati vice periti in
prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria è formata con le modalità
previste per la graduatoria del concorso. Al superamento del periodo di prova sono nominati vice periti
a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (9).
4. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'articolo 17.
5. Al personale del Corpo forestale dello Stato che partecipa ai concorsi di cui all'art. 41, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 8 ed 11 dell'art. 36. Lo stesso può ripetere il corso di cui al
comma 1 per una sola volta.
45. Promozione alla qualifica di perito. - 1. La promozione alla qualifica di perito si consegue, a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice periti che abbiano
compiuti almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica oltre al periodo di frequenza del corso di
cui all'art. 44.
46. Promozione alla qualifica di perito capo. - 1. La promozione alla qualifica di perito capo si
consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale
con qualifica di perito che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
47. Promozione alla qualifica di perito superiore. - 1. Le promozioni alla qualifica di perito superiore
sono conferite nei limiti dei posti disponibili nei contingenti di ciascun profilo professionale.
2. L'accesso alla qualifica di perito superiore si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante
scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di
effettivo servizio nella qualifica di perito capo;
b) per il restante cinquanta per cento dei posti, mediante concorso per titoli di servizio ed esame,
riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito capo.
3. Allo scrutinio ed al concorso di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi gli appartenenti al
profilo professionale sottordinato a quello nel quale si sono verificate le vacanze, in possesso del titolo
di studio di istruzione secondaria di secondo grado e, ove sia previsto, dell'abilitazione all'esercizio
dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
4. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si
sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede, nel ruolo, quello di cui alla lettera
b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).
5. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), la determinazione delle
prove d'esame ed i programmi sono fissati con decreto ministeriale.
48. Rapporto informativo e giudizio complessivo. - 1. Con decreto ministeriale, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, si provvede, per il
personale di cui all'art. 25, alla determinazione e modalità di compilazione del rapporto informativo e
giudizio complessivo da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 36
e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (9).
2. Al personale di cui all'art. 2; non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio
1980, n. 312 (10).
Sezione III
49. Trattamento economico. - 1. Al personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui al
presente decreto legislativo spetta, dal 1° settembre 1995, oltre l'indennità mensile pensionabile, lo
stipendio dei livelli retributivi con gli scatti stipendiali come stabilito dall'articolo 43-bis della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (11), sulla base della equiparazione di cui alle tabelle A e B. Agli allievi dei corsi di
cui agli articoli 4, 18, 32, 36 e 44 compete il trattamento economico previsto per gli allievi dei corsi
della polizia di Stato in analoga situazione di stato.
50. Disposizioni diverse. - 1. Nei confronti degli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato
vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto si applica, per il periodo di frequenza dei
corrispondenti corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 (11).
Capo II - Norme transitorie e finali
51. Inquadramento nel ruolo degli agenti ed assistenti. - 1. Il personale che al 1° settembre 1995
riveste la qualifica di allievo guardia, guardia, guardia scelta, appuntato e appuntato scelto del
previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato privo della qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria è inquadrato secondo l'ordine di ruolo, con le anzianità di qualifica e di
servizio possedute, rispettivamente in quella di allievo agente, agente, agente scelto, assistente e
assistente capo del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato.
52. Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti. - 1. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1° settembre 1995, che abbiano oltre ventinove anni di
effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti del
Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo.
2. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1°
settembre 1995, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio sono inquadrati nella qualifica di
sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo.
3. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1°
settembre 1995, non compresi fra quelli di cui ai commi 1 e 2, sono inquadrati nella qualifica di vice
sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo.
4. Gli assistenti capo di cui all'art. 51 saranno inquadrati, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e
3, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese, da
effettuarsi con le modalità da stabilirsi con decreto ministeriale. Al termine del predetto corso, il
personale idoneo consegue la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1° settembre
1995. Gli assistenti capo che non partecipano al corso o non lo superano permangono nel ruolo di
appartenenza.
5. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla
qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. Lo stesso
personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli articoli 11 e 12 beneficia, per una sola volta, di una
riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha rivestito la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso il conferimento della
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'art. 3, comma 16, del decreto-legge 21 settembre
1987, n. 387 (12), convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e all'art. 23, comma 5, della legge
1° febbraio 1989, n. 53 (13).
53. Inquadramento nel ruolo degli ispettori. - 1. Il personale che al 1° settembre 1995 riveste la
qualifica di vice brigadiere e brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo
forestale dello Stato è inquadrato anche in soprannumero, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di
vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato conservando, se più favorevole, il
trattamento economico in godimento.
2. Il personale di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di
ispettore, conserva l'anzianità posseduta da vice brigadiere e brigadiere per un massimo di due anni; ai
fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza richiesta
nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni.
3. I marescialli, in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono inquadrati anche in soprannumero
secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità di qualifica in quella di ispettore del ruolo degli ispettori del
Corpo forestale dello Stato.
4. Al personale di cui al comma 3, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di
ispettore capo, la permanenza nella qualifica di ispettore è ridotta di quattro anni.
5. Il personale che al 1° settembre 1995 riveste la qualifica di maresciallo maggiore del previgente
ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato è inquadrato anche in soprannumero
secondo l'ordine di ruolo nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori del Corpo forestale
dello Stato, conservando l'anzianità di qualifica.
6. Per un periodo di quattro anni per il personale di cui al comma 5 per l'accesso alla qualifica di
ispettore superiore la permanenza nella qualifica di ispettore capo, ai fini dell'ammissione allo scrutinio
per merito comparativo di cui all'art. 21, comma 1 lettera a), è ridotta di quattro anni ed il concorso
previsto dalla successiva lettera b) è sostituito da selezione alla quale è ammesso lo stesso personale
che ne faccia domanda.
7. Con decreto ministeriale sono fissati i criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e
dei titoli eventualmente conseguiti, nonché la composizione della commissione che procederà alla
selezione.
8. Alla selezione di cui al comma 7 può partecipare il personale indicato al comma 6 che, nei tre
anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari o abbia riportato un giudizio complessivo non
inferiore a "buono con punti otto".
9. Il personale che al 1° settembre 1995 riveste la qualifica di maresciallo maggiore scelto del
previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato è inquadrato, secondo
l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore superiore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello
Stato, con l'anzianità di qualifica posseduta.
10. I vincitori del concorso in atto per la nomina alla previgente qualifica di vice brigadiere del Corpo
forestale dello Stato sono inquadrati anche in soprannumero, dalla data di approvazione della
graduatoria degli esami di fine corso, secondo le modalità di cui al comma 1, dando facoltà agli stessi,
se destinatari dell'inquadramento previsto dall'art. 52, di optare all'atto della comunicazione del
superamento del concorso per l'inquadramento previsto dall'articolo stesso.
54. Inquadramento nel ruolo degli aiuto operatori. - 1. Il personale che al 1° settembre 1995
appartiene ad un profilo professionale di quarta qualifica funzionale della previgente dotazione
organica di cui all'art. 25, comma 3, è inquadrato, anche in soprannumero, sulla base dell'anzianità di
ruolo posseduta, nella qualifica di vice aiuto operatore del ruolo degli aiuto operatori del Corpo
forestale dello Stato e, se in possesso di una anzianità di qualifica funzionale di quattro anni, in quella di
aiuto operatore dello stesso ruolo.
2. Il personale che al 1° settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di terza qualifica
funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, è inquadrato, anche in
soprannumero, sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta, dopo il personale di cui al comma 1, nella
qualifica di vice aiuto operatore del ruolo degli aiuto operatori del Corpo forestale dello Stato e, se in
possesso di una anzianità di diciassette anni, in quella di aiuto operatore previo superamento di un
corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le modalità che
saranno stabilite con decreto ministeriale, al quale sono ammessi anche i vice aiuto operatori di cui al
comma 1.
55. Inquadramento nel ruolo degli operatori e collaboratori. - 1. Il personale che al 1° settembre
1995 appartiene ad un profilo professionale di quinta qualifica funzionale della previgente dotazione
organica di cui all'art. 25, comma 3, è inquadrato nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e
collaboratori del Corpo forestale dello Stato e, se in possesso di un'anzianità nella qualifica funzionale di
cinque, dieci e quindici anni, rispettivamente in quella di operatore scelto, collaboratore e collaboratore
capo dello stesso ruolo.
2. Gli aiuto operatori di cui all'art. 54, comma 1, previo superamento di un corso straordinario di
aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le modalità che saranno stabilite con decreto
ministeriale, saranno inquadrati se in possesso, dalla data di nomina nel ruolo della previgente carriera,
di un'anzianità di diciassette e ventidue anni rispettivamente nella qualifica di operatore e operatore
scelto del ruolo di cui al comma 1.
3. Per un periodo di quattro anni gli aiuto operatori di cui all'art. 54, comma 1, al raggiungimento di
diciassette anni di anzianità dalla data di nomina nel ruolo della previgente carriera, saranno inquadrati
nella qualifica di operatore previo superamento del corso di cui al comma 2. L'inquadramento decorre
dal 1° gennaio dell'anno successivo alla frequenza del corso.
4. Nelle more dell'attuazione dell'art. 25, comma 4, gli inquadramenti di cui al comma 1 del presente
articolo sono disposti in due separati ordini dello stesso ruolo in relazione alle diversificate
professionalità di base, nel rispetto dell'anzianità di qualifica funzionale e di servizio posseduta nel ruolo
della carriera di provenienza, nonché alla posizione nello stesso.
5. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2, conserva, anche ai fini della progressione alla
qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.
56. Inquadramento nel ruolo dei revisori. - 1. Il personale che al 1° settembre 1995 appartiene ad un
profilo professionale di sesta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25,
comma 3, ad esclusione di quello di cui all'art. 57, comma 1, è inquadrato nella qualifica di revisore
capo del ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato in relazione all'anzianità di servizio di sedici
anni posseduta in detta qualifica funzionale.
2. I collaboratori capo di cui all'art. 55, comma 1, previo superamento di un corso straordinario di
aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le modalità che saranno stabilite con decreto
ministeriale, saranno inquadrati nella qualifica di vice revisore e, se in possesso dalla data di nomina
nel ruolo della previgente carriera esecutiva e di operaio specializzato, di una anzianità di servizio di
ventidue e ventinove anni, rispettivamente nella qualifica di revisore e revisore capo. Gli inquadramenti
sono disposti con le modalità di cui all'art. 55, comma 4. I collaboratori capo che non partecipano al
corso o non lo superano permangono nel ruolo di provenienza.
3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla
qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.
57. Inquadramento nel ruolo dei periti. - 1. Il personale che al 1° settembre 1995 appartiene, in
virtù di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ad un profilo professionale di sesta
qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, è inquadrato,
nell'attuale ordine, nella qualifica di vice perito del ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato,
conservando l'anzianità di nomina ai fini della progressione alla qualifica superiore.
2. Il personale che al 1° settembre 1995 appartiene, in virtù di un titolo di studio di istruzione
secondaria di secondo grado, ad un profilo professionale di settima qualifica funzionale della
previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, è inquadrato, anche in soprannumero, nella
qualifica di perito conservando il trattamento economico in godimento e perito capo, se in possesso di
un'anzianità di nomina rispettivamente superiore a due e nove anni, e, anche in soprannumero, in quella
di perito superiore se nominato nel ruolo della previgente carriera di concetto da oltre diciassette anni.
3. Nelle more dell'attuazione dell'art. 25, comma 4, gli inquadramenti di cui al comma 2 sono disposti
in due separati ordini dello stesso ruolo corrispondenti alle diversificate professionalità di base, nel
rispetto dell'anzianità di qualifica funzionale posseduta e di posizione nella stessa.
4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla
qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.
5. I vincitori del concorso pubblico per esami di assistente amministrativo del Corpo forestale dello
Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati, dalla data di nomina,
nella qualifica di vice perito.
58. Inquadramenti. - 1. Dove non diversamente stabilito gli inquadramenti previsti dal presente
decreto hanno effetto giuridico ed economico dal 1° settembre 1995.
2. Dopo la identificazione dei profili professionali di cui all'art. 25, comma 4, si procederà
all'inquadramento del personale nei profili professionali della qualifica d'inquadramento, disposto in
applicazione degli articoli 54, 55, 56 e 57, sulla base della professionalità di provenienza.
3. Fino al riassorbimento del soprannumero derivante dagli inquadramenti sono lasciati scoperti
altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli o nei ruoli sottordinati.
59. Entrata in vigore. - 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano con
decorrenza dal 1° settembre 1995.
60. Clausola finanziaria. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede
ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130 (14).
TABELLA A
(art. 1, comma 2)
DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DEGLI ISPETTORI, DEI SOVRINTENDENTI,
DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO -
PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA.
Ispettore superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Ispettore capo
Ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.115
Vice ispettore
Sovrintendente capo
Sovrintendente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.440
Vice sovrintendente
Ruolo degli agenti ed assistenti
Assistente capo
Assistente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.811
Agente scelto
Agente ed allievo agente
TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEGLI APPARTENENTI AL
CORPO FORESTALE DELLO STATO CON QUELLE DEGLI APPARTENENTI ALLA
POLIZIA DI STATO.
+--------------------------------------------------------------+
| Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato |
|------------------------------|-------------------------------|
|Agente |Agente |
|Agente scelto |Agente scelto |
|Assistente |Assistente |
|Assistente capo |Assistente capo |
|Vice sovrintendente |Vice sovrintendente |
|Sovrintendente |Sovrintendente |
|Sovrintentende capo |Sovrintendente capo |
|Vice ispettore |Vice spettore |
|Ispettore |Ispettore |
|Ispettore capo |Ispettore capo |
|Ispettore superiore |Ispettore superiore |
TABELLA B
(art. 25, comma 2)
DOTAZIONE ORGANICA DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE
DELLO STATO CHE SVOLGE ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-
STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA.
Perito superiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Perito capo
Perito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Vice perito
Revisore capo
Revisore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Vice revisore
Ruolo degli operatori dei collaboratori
Collaboratore capo
Collaboratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Operatore scelto operatore
Ruolo degli aiuto operatori
Aiuto operatore
Vice aiuto operatore. . . . . . . . . . . . . . . . . 60
TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEI RUOLI
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE SVOLGE ATTIVITA' TECNICO-
SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA CON QUELLE DEI
RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITA'
TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA.
+--------------------------------------------------------------+
| Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato |
|------------------------------|-------------------------------|
|Perito superiore |Perito tecnico superiore |
|Perito capo |Perito capo tecnico |
|Perito |Perito tecnico |
|Vice perito |Vice perito tecnico |
|Revisore capo |Revisore tecnico capo |
|Revisore |Revisore tecnico |
|Vice revisore |Vice revisore tecnico |
|Collaboratore capo |Collaboratore tecnico capo |
|Collaboratore |Collaboratore tecnico |
|Operatore scelto |Operatore tecnico scelto |
|Operatore |Operatore tecnico |
|Aiuto operatore |-- |
|Vice aiuto operatore |-- |
Il trattamento economico del personale del ruolo degli aiuto operatori, in mancanza di
corrispondenza, è calcolato per stipendio, sulla base del 4° livello retributivo del pubblico impiego e,
per indennità mensile pensionabile, sul rapporto proporzionale con il 5° livello retributivo.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122, S.O.
(2) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(3) Riportata al n. C/XV.
(3/a) Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 1995, n. 149.
(4) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(5) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(6) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(7) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(7/a) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 1995, n. 149.
(8) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(9) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(10) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(11) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(12) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(13) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(14) Riportata alla voce FORZE ARMATE.