D.Lgs. 12-5-1995 n. 200 Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria. Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122, S.O. |
7. Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti.
8. Inquadramento nel ruolo degli ispettori.
9. Concorso ad ispettore superiore.
10. Concorsi, esami e scrutini in atto.
11. Decorrenza giuridica ed economica.
12. Equiparazione con il personale non direttivo delle altre forze di polizia.
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 (1).
Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216 (2), in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122, S.O.
(2) Riportata alla voce Forze armate.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;
Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
Acquisito il parere della competente commissione permanente del Senato della Repubblica;
Considerato che la competente commissione permanente della Camera dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno;
Emana il seguente decreto legislativo:
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Capo I - Riordinamento dei ruoli del personale non direttivo del corpo di polizia penitenziaria
1. 1. Nell'art. 4 del capo II, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (3), il comma 2 è soppresso.
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(3) Riportato al n. C/XXVIII.
1-bis. 1. Nel capo III, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (3/a);
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(3/a) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 5, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.
(3/b) Sostituisce la lettera d) al comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.
(3/c) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76.
2. 1. Nel capo III, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (3), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (4);
b) nell'art. 11, le parole «abbia compiuto quindici anni di servizio ovvero» sono soppresse;
c) gli articoli 12 e 13 sono soppressi;
d) (4/a).
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(3) Riportato al n. C/XXVIII.
(4) Sostituisce l'art. 10, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, riportato al n. C/XXVIII.
(4/a) La presente lettera, aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76, aggiunge l'art. 11-bis al D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.
3. 1. Nel capo IV, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (3), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 15, comma 4, le parole «di rilevante dimensione» sono soppresse;
b) (5);
c) l'art. 17 è soppresso;
d) (6);
e) l'art. 19 è soppresso;
e-bis) (6/a);
f) nell'art. 20 le parole «tre anni» sono sostituite dalle parole «sette anni»;
g) (7);
h) (7/a).
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(3) Riportato al n. C/XXVIII.
(5) La presente lettera, sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n .76, sostituisce l'art. 16, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, riportato al n. C/XXVIII.
(6) La presente lettera, modificata dall'art. 4, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76, sostituisce l'art. 18, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, riportato al n. C/XXVIII.
(6/a) La presente lettera, aggiunta dall'art. 5, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76, aggiunge l'art. 19-bis al D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.
(7) Sostituisce l'art. 21, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, riportato al n. C/XXVIII.
(7/a) La presente lettera, aggiunta dall'art. 6, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76, aggiunge l'art. 21-bis al D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.
4. 1. Nel capo V, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (3), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (8);
b) (9);
c) (10);
c-bis) (10/a);
d) (11);
d-bis) (11/a);
e) (12);
e-bis) (12/a);
f) (13);
g) (13/a).
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(3) Riportato al n. C/XXVIII.
(8) Sostituisce l'art. 22, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, riportato al n. C/XXVIII.
(9) Aggiunge due periodi al comma 2 dell'art. 23, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, riportato al n. C/XXVIII.
(10) La presente lettera, modificata dall'art. 7, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76, sostituisce l'art. 24, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, riportato al n. C/XXVIII.
(10/a) La presente lettera, aggiunta dall'art. 8, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76, sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 27, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.
(11) La presente lettera, modificata dall'art. 9, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76 sostituisce l'art. 28, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, riportato al n. C/XXVIII.
(11/a) La presente lettera, aggiunta dall'art. 10, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76, aggiunge l'art. 28-bis al D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.
(12) Sostituisce l'art. 29, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, riportato al n. C/XXVIII.
(12/a) La presente lettera, aggiunta dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76, aggiunge l'art. 29-bis al D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.
(13) La presente lettera, sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76, sostituisce l'art. 30, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, riportato al n. C/XXVIII.
(13/a) La presente lettera, aggiunta dall'art. 13, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76, aggiunge l'art. 30.1 al D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.
5. 1. (14).
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(14) Il presente comma, modificato dagli articoli 14 e 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76, aggiunge gli articoli da 30-bis a 30-quinquies al D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, riportato al n. C/XXVIII.
6. 1. La tabella A prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (3), come modificata ed integrata dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
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(3) Riportato al n. C/XXVIII.
Capo II - Norme transitorie e finali
7. Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti.
1. I vice sovrintendenti ed i sovrintendenti già inquadrati a norma dell'art. 68 comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (3), sono inquadrati nella qualifica di sovrintendenti capo nel nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio maturata nel ruolo, collocandosi in testa al personale inquadrato ai sensi del successivo comma 2.
2. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1° settembre 1995, che abbiano oltre ventinove anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo.
3. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1° settembre 1995, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo.
4. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1° settembre 1995, non compresi fra quelli di cui ai commi 2 e 3, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo (14/a).
5. Gli assistenti capo in servizio alla data d'entrata in vigore del presente decreto, saranno inquadrati, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Al termine del predetto corso, il personale idoneo consegue la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con decorrenza 1° settembre 1995. Gli assistenti capo che non partecipano o non superano il corso permangono nel ruolo di appartenenza.
6. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati, salvo espressa rinuncia da presentarsi da parte degli interessati appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, anche in sovrannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie. In corrispondenza del personale eventualmente inquadrato in soprannumero sono resi indisponibili altrettanti posti nel ruolo degli agenti ed assistenti.
7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. Lo stesso personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (15), beneficia, per una sola volta, di una riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
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(3) Riportato al n. C/XXVIII.
(14/a) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 13 settembre 1996, n. 479, riportato al n. C/XLIII.
(15) Riportato al n. C/XXVIII.
8. Inquadramento nel ruolo degli ispettori.
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli ispettori e sovrintendenti di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (15), in servizio al 1° settembre 1995 è inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento:
a) nella qualifica di ispettore superiore, gli ispettori capo nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori che sono in possesso di un'anzianità di servizio nel ruolo degli ispettori e nel grado di maresciallo capo del disciolto Corpo degli agenti di custodia non inferiore ad otto anni;
b) nella qualifica di ispettore capo il personale che riveste la qualifica di ispettore;
c) nella qualifica di ispettore il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, nonché quello che riveste la qualifica di sovrintendente capo, conservando se più favorevole il trattamento economico in godimento;
d) nella qualifica di vice ispettore il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e di vice sovrintendente, ad eccezione di quello inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 7, comma 1, del presente decreto (14/a).
2. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai fini della progressione nella qualifica di ispettore superiore, i quattro quinti dell'anzianità di servizio computata ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (15). Il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, inquadrato ai sensi della lettera c) del comma 1, matura l'anzianità per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al compimento del quinto anno di effettivo servizio nella qualifica di inquadramento, conservando l'anzianità maturata nel ruolo degli ispettori prima della data di entrata in vigore del presente decreto, computa secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443 (15).
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per il personale di cui al comma 1, lettere b) e c), il periodo di anzianità residuo per l'ammissione agli scrutini di promozione, rispettivamente ad ispettore superiore ed ispettore capo, è ridotto di un quinto.
4. Per il personale di cui al comma 1, lettere d) e c), proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore e ispettore capo conserva l'anzianità posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; per il personale di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni (14/a).
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(15) Riportato al n. C/XXVIII.
(14/a) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 13 settembre 1996, n. 479, riportato al n. C/XLIII.
(15) Riportato al n. C/XXVIII.
(15) Riportato al n. C/XXVIII.
(14/a) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 13 settembre 1996, n. 479, riportato al n. C/XLIII.
9. Concorso ad ispettore superiore.
1. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue, anche in sovrannumero:
a) secondo le modalità previste dall'art. 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (15), aggiunto dall'art. 5 del presente decreto;
b) per contingente di cento posti l'anno, previa selezione, alla quale è ammesso il personale che riveste la qualifica di ispettore capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono fissati criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonché la composizione della commissione che procederà alla selezione.
2. Alla selezione di cui al comma 1 può partecipare il personale ivi indicato che, nei tre anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari pari o più gravi alla deplorazione e abbia riportato un giudizio non inferiore a «buono».
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(15) Riportato al n. C/XXVIII.
10. Concorsi, esami e scrutini in atto.
1. Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed esterni ed agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il personale suddetto, ove consegua nomine o promozioni ai sensi del comma 1, è inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto.
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11. Decorrenza giuridica ed economica.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto giuridico ed economico dal 1° settembre 1995 relativamente al personale in servizio alla stessa data (16).
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(16) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 13 settembre 1996, n. 479, riportato al n. C/XLIII.
12. Equiparazione con il personale non direttivo delle altre forze di polizia.
1. L'equiparazione tra le qualifiche dei ruoli non direttivi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con i gradi e le qualifiche delle altre forze di polizia è quella prevista dalla tabella C allegata al presente decreto.
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Capo III - Trattamento economico
13. Trattamento economico.
1. Con la medesima decorrenza di cui all'art. 11, al personale dei ruoli della polizia penitenziaria è attribuito il trattamento economico complessivo risultante alla tabella C allegata al presente decreto nonché gli scatti stipendiali ivi previsti. Allo stesso personale non vanno attribuiti ulteriori scatti aggiuntivi, comunque determinati, previsti in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, nonché quelli stabiliti dall'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271 (17), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433.
2. Fino alla determinazione del trattamento economico del personale delle forze di polizia, al personale inquadrato o promosso nella qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata l'indennità mensile pensionabile è fissata nella misura lorda di lire 748.800.
3. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 2 corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.
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(17) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
14. Clausola finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130 (18).
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(18) Riportata alla voce Forze armate.
Tabella A (19)
(prevista dall'art. 6, comma 1)
Tabella C (20)
(prevista dall'art. 12)
Trattamento economico del personale non direttivo del corpo di polizia penitenziaria
Come risultante dall'applicazione dell'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121
(*) Art. 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
(**) Art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
(***) Art. 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
(****) Art. 11-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
[1] Lo scatto gerarchico o aggiuntivo è pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo).
Nei casi di passaggio dal V ai livelli retributivi VI e VI bis, nella RIA confluisce un solo scatto gerarchico aggiuntivo, qualora risulti attribuito.
Gli scatti aggiuntivi ove previsti non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici.
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(19) Sostituisce la Tab. A allegata al D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, riportato al n. C/XXVIII.
(20) Tabella così sostituita dalla tabella allegata al D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 dello stesso decreto.
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