D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197 (1)
Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 (2), in materia di riordino delle carriere del 
personale non direttivo della  Polizia di Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 
1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;
Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 
1994;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del 
tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I - Riordinamento dei ruoli del personale che espleta   funzioni di polizia
1. 1. Le disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 24 
aprile 1982, n. 335 (3), concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta 
funzioni di polizia, sono modificate a norma dei seguenti commi.
2 (4).
3 (5).
4 (6).
5 (7).
6 (8).
7 (9).
8 (10).
9 (11).
2. 1. Le disposizioni del Titolo I - Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 
1982, n. 335 (3), sono modificate a norma dei seguenti commi.
2. Dopo l'art. 15, abrogato dall'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (12), l'intitolazione 
"Capo IV" è sostituita dalla seguente: "Capo III".
3. Gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 sono abrogati.
4 (13).
3. 1. Le disposizioni del Titolo I - Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 
1982, n. 335 (3), sono modificate a norma dei seguenti commi.
2. La intitolazione "Capo V" è sostituita dalla seguente "Capo IV".
3 (14).
4 (15).
5 (16).
6 (17).
7 (18).
8 (19).
4. 1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (3), è 
sostituita, nelle parti relative al ruolo degli ispettori, al ruolo dei sovrintendenti ed a quello degli agenti e 
assistenti, dalla tabella 1 allegata al presente decreto.
Capo II - Riordinamento dei ruoli del personale della polizia di  stato che espleta attività tecnico-
scientifica o tecnica.
5. 1. Le disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 24 
aprile 1982, n. 337 (20), concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta 
attività tecnico-scientifica o tecnica, sono modificate a norma dei seguenti commi.
2. Il primo comma dell'art. 1, è così modificato:
a) le parole "di equipaggiamento ed accasermamento," sono sostituite dalle seguenti: "di 
equipaggiamento, di accasermamento,";
b) i numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti:
 (21).
3. All'art. 1, terzo comma, le parole "i profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori, 
collaboratori, dei revisori, dei periti" sono sostituite dalle seguenti: "i profili professionali degli 
appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti".
4 (22).
5 (23).
6 (24).
7 (25).
8 (26).
9 (27).
10 (28).
6. 1. Le disposizioni del Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 
(29), sono modificate a norma dei seguenti commi.
2. Dopo l'art. 13, abrogato dall'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (30), convertito in 
legge 20 novembre 1987, n. 472, l'intitolazione "Capo IV" è sostituita dalla seguente: "Capo III".
3. Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 sono abrogati.
4 (31).
5 (32).
7. 1. Le disposizioni del Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 
(29), sono modificate a norma dei seguenti commi.
2. La intitolazione "Capo V" è sostituita dalla seguente: "Capo IV".
3 (33).
4 (34).
5 (35).
6 (36).
7 (37).
8 (38).
9 (39).
10 (40).
11 (41).
8. 1 (42).
9. 1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (29), 
come sostituita dalla tabella I allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, è sostituita, nelle parti relative 
ai ruoli degli operatori tecnici e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, dalla tabella 
2 allegata al presente decreto.
2. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (29), è 
sostituita, nelle parti relative ai ruoli di cui al comma 1, dalla tabella 3 allegata al presente decreto.
Capo III - Riordinamento dei ruoli del personale della banda   musicale della polizia di stato.
10. 1. Le disposizioni del Titolo II  - Capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 
1987, n. 240 (43), concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato, sono 
modificate a norma dei seguenti commi (44):
2 (45).
3 (46).
4 (47).
5 (48).
6 (49).
7 (50).
8 (51).
9 (52).
10 (53).
11. 1. Le tabelle F e G, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 
(43), sono sostituite dalle tabelle F e G allegate al presente decreto.
Capo IV - Disposizioni transitorie e finali
12. 1. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio alla 
data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano oltre ventinove anni di effettivo servizio, 
sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di 
Stato, secondo l'ordine di ruolo.
2. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio alla data di
 entrata in vigore del presente decreto, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio, sono 
inquadrati nella qualifica di sovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, 
secondo l'ordine di ruolo.
3. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio alla data di
 entrata in vigore del presente decreto, non compresi fra quelli di cui ai commi 1 e 2, sono inquadrati 
nella qualifica di vice sovrintendenti del nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo 
l'ordine di ruolo.
4. Gli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno inquadrati, 
secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, previo superamento di un corso straordinario di 
aggiornamento della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con decreto del 
Ministro dell'interno. Al termine del predetto corso, il personale idoneo consegue la qualità di ufficiale 
di polizia giudiziaria e la qualifica di inquadramento con decorrenza dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, collocandosi in ruolo, per ciascuna qualifica, successivamente al personale 
inquadrato a norma dei commi 1, 2 e 3. Gli assistenti capo che non partecipano al corso o non lo 
superano permangono nel ruolo di appartenenza.
5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in sovrannumero riassorbibile 
con le vacanze ordinarie.
6. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla 
qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. Lo stesso 
personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli articoli 24-sexies e 24-septies beneficia, per una 
sola volta, di una riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha 
rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
13. 1. Il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (54), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è 
inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, 
nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, istituito con il presente decreto, conservando, se 
più favorevole, il trattamento economico in godimento:
a) nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, gli ispettori capo e gli
 appartenenti al ruolo degli ispettori provenienti dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza, in possesso di un'anzianità di servizio nel predetto ruolo dei sottufficiali non 
inferiore a cinque anni;
b) nella qualifica di ispettore capo il personale che riveste la qualifica di ispettore principale e di 
ispettore, nonché il personale appartenente al ruolo degli ispettori proveniente dai sottufficiali del 
disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non compreso nella lettera a);
c) nella qualifica di ispettore, il personale che riveste la qualifica di vice ispettore non compreso 
nelle lettere precedenti;
d) nella qualifica di vice ispettore, il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e vice 
sovrintendente.
2. Il personale di cui alla lettera b) che riveste la qualifica di ispettore principale conserva, ai fini della
 progressione nella qualifica di ispettore superiore, quattro anni della anzianità complessiva maturata 
nella qualifica di ispettore, nonché quattro quinti di quella maturata nella qualifica di ispettore 
principale; quello che riveste la qualifica di ispettore mantiene quattro quinti dell'anzianità maturata 
nella qualifica. Il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, inquadrato ai sensi della lettera c) 
del comma 1, matura l'anzianità per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al compimento del 
quinto anno di effettivo servizio nella qualifica di inquadramento, conservando l'anzianità maturata nel 
ruolo degli ispettori prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per il personale di cui alla lettera b) e c) del 
comma 1, il periodo di anzianità residuo per l'ammissione agli scrutini di promozione, rispettivamente, 
ad ispettore superiore ad ispettore capo, è ridotto di un quinto.
4. Il personale di cui alla lettera d) del comma 1, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione 
alla qualifica di ispettore conserva l'anzianità posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di 
due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la 
permanenza minima nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni.
14. 1. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la 
promozione alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza si consegue, 
anche in soprannumero:
a) secondo le modalità previste dall'art. 31-bis, lettera a);
b) per contingenti di 1000 posti l'anno, previa selezione alla quale è ammesso il personale che 
riveste la qualifica di ispettore capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro dell'interno sono 
fissati i criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, 
nonché la composizione della commissione che procederà alla selezione.
2. Alla selezione di cui al comma 1 può partecipare il personale ivi indicato che, nei tre anni 
precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari pari o più gravi della deplorazione ed abbia riportato 
un giudizio non inferiore a "buono".
3. Le procedure inerenti alla prima delle selezioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono avviate 
immediatamente dopo l'effettuazione dell'inquadramento previsto all'articolo 13, comma 1, lettera a) e 
le sole promozioni relative a detta prima selezione sono conferite con decorrenza dalla data 
dell'inquadramento suddetto ai soli fini giuridici. I promossi conseguono la qualifica di ispettore 
superiore andandosi a collocare nel ruolo immediatamente dopo gli ispettori superiori inquadrati nella 
qualifica ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), che, prima dell'inquadramento, li precedevano nel 
ruolo.
15. 1. Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il ruolo ad esaurimento 
degli ispettori del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
2. Il ruolo ad esaurimento degli ispettori comprende l'unica qualifica di ispettore capo.
3. Il personale che riveste la qualifica di sovrintendente capo o di sovrintendente principale alla data 
di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad 
esaurimento degli ispettori secondo l'ordine di qualifica e di ruolo, conservando il trattamento 
economico attualmente in godimento.
4. Il personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento degli ispettori provenienti dalla qualifica di 
sovrintendente principale conseguirà il trattamento economico corrispondente al VII livello retributivo 
al compimento del terzo anno di servizio nella qualifica di inquadramento conservando a tal fine 
l'anzianità maturata nella qualifica di sovrintendente principale prima dell'entrata in vigore del presente 
decreto.
5. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento di cui al presente articolo assumono gli obblighi e le 
funzioni previste dalle vigenti disposizioni per la qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori della 
polizia di Stato. Essi sono funzionalmente subordinati agli ispettori capo del ruolo degli ispettori.
6. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, in possesso delle prescritte anzianità di servizio nella 
qualifica, saranno scrutinabili, per non oltre il cinquanta per cento dell'aliquota di posti disponibili, a 
norma dell'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 
1982, n. 335 (55), come modificato dal presente decreto. Lo stesso personale, in possesso del 
prescritto titolo di studio, potrà inoltre partecipare ai concorsi di cui alla lettera b) del predetto articolo, 
ai quali saranno ammessi a partecipare gli ispettori capo inquadrati nel ruolo degli ispettori a norma 
dell'art. 13, comma 1, lettera d).
7. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di ispettore 
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza il giorno precedente alla cessazione dal servizio per 
anzianità, per limiti di età, infermità o decesso con il trattamento economico più favorevole e con 
l'indennità pensionabile della nuova qualifica.
16. 1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni e agli scrutini di promozione 
del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso 
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale suddetto, ove consegua nomine o 
promozioni ai sensi del periodo precedente è inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 
14 (56).
17. 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, al personale del ruolo 
degli operatori e collaboratori tecnici avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, a quello del 
ruolo dei revisori tecnici e a quello del ruolo dei periti tecnici.
2. Prima di procedere all'inquadramento di cui al comma 1, le promozioni ancora non conferite nel 
ruolo dei periti tecnici saranno attribuite, ora per allora, nel limite dei posti disponibili in ciascuna 
qualifica, prescindendo dai contingenti dei vari profili professionali. A tal fine le promozioni alla 
qualifica di perito tecnico principale non ancora conferite saranno attribuite, ora per allora, nei limiti dei 
posti disponibili, mediante scrutini per merito comparativo ai quali è ammesso il personale con la 
qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica.
18. 1. Il personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici ed il personale del ruolo dei revisori 
tecnici che, in virtù delle disposizioni del presente capo, è ammesso all'inquadramento del ruolo dei 
revisori tecnici e nel ruolo dei periti tecnici, frequenta un corso straordinario di aggiornamento della 
durata di tre mesi da effettuarsi sulle materie tecniche del corrispondente profilo professionale del 
ruolo di inquadramento, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno. Detto 
decreto deve contenere la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili 
professionali della qualifica di provenienza e quelli del ruolo di inquadramento.
19. 1. Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il ruolo ad esaurimento dei 
periti tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica.
2. Il ruolo ad esaurimento dei periti tecnici comprende l'unica qualifica di perito tecnico capo.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 15.
20. 1. Il personale del ruolo degli esecutori della banda musicale della Polizia di Stato, in servizio alla 
data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato secondo l'ordine di ruolo e di qualifica, 
anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo 
degli orchestrali, istituito con il presente decreto conservando, se più favorevole, il trattamento 
economico in godimento:
a) nella qualifica di orchestrale perito tecnico superiore, gli esecutori della prima parte A e B, 
nonché gli esecutori della seconda parte A e B con una anzianità nella parte non inferiore a otto anni e 
gli esecutori della terza parte A e B con una anzianità nella parte non inferiore a quindici anni;
b) nella qualifica di orchestrale perito tecnico capo, gli esecutori della seconda parte A e B e gli 
esecutori della terza parte A e B non compresi nella lettera a).
2. Ai fini della progressione in carriera, le anzianità di servizio nelle qualifiche di ruolo degli esecutori 
sono valutate secondo le disposizioni previste dall'art. 14 del presente decreto, in quanto compatibili.
21. 1. In corrispondenza dei posti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 
15 e 18 sono resi indisponibili altrettanti posti rispettivamente nel ruolo degli ispettori e nel ruolo dei 
periti tecnici.
2. In corrispondenza dei posti del personale eventualmente inquadrato in soprannumero ai sensi degli 
articoli 12, 13 e 14, sono resi indisponibili altrettanti posti nel ruolo degli agenti e assistenti.
22. 1. Le disposizioni del presente decreto non innovano quelle dell'articolo 26 della legge 1° 
febbraio 1989, n. 53 (57), e quelle dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 (58), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359.
23. 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° settembre 1995, 
relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data.
24. 1 (59).
25. 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 1 
della legge 29 aprile 1995, n. 130 (57).
TABELLA 1
(prevista dall'art. 4, comma 1)
+--------------------------------------------------------------+
|   Ruolo degli Ispettori:            |                        |
|--------------------------------------------------------------|
|  Vice Ispettore . . . . . . . . . . |                        |
|  Ispettore. . . . . . . . . . . . . |      n.   18.000  [*]  |
|  Ispettore Capo . . . . . . . . . . |                        |
|--------------------------------------------------------------|
|  Ispettore Superiore - Sostituto    |                        |
|  Ufficiale di P.S.                  |      n.    6.000  [*]  |
+--------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------+
|   Ruolo dei Sovrintendenti:         |                        |
|--------------------------------------------------------------|
|  Vice Sovrintendente . . . . . . . .|                        |
|  Sovrintendente. . . . . . . . . . .|      n.   20.000  [**] |
|  Sovrintendente Capo . . . . . . . .|                        |
+--------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------+
|  Ruolo degli Agenti ed Assistenti:  |                        |
|--------------------------------------------------------------|
|  Agente. . . . . . . . . . . . . . .|                        |
|  Agente Scelto . . . . . . . . . . .|                        |
|  Assistente. . . . . . . . . . . . .|      n.   57.336  [***]|
|  Assistente Capo . . . . . . . . . .|                        |
+--------------------------------------------------------------+
----------
  [*]  Le  dotazioni organiche  contrassegnate  con un asterisco
saranno raggiunte nel 1998, mediante incrementi di  1.000  unità
nel 1996, 1.000 nel 1997 e 1.200 nel 1998.
  [**] Le dotazioni organiche contrassegnate con due  asterischi
saranno raggiunte nel 1996, mediante incremento di 2.000 unità.
  [***] Le dotazioni organiche contrassegnate con tre asterischi
sono quelle previste per l'anno 1998,  cosï  ridotte  da  62.577
nel 1995; 59.577 nel 1996; 58.577 del 1977.


TABELLA 2
(prevista dall'art. 9, comma 1)
+--------------------------------------------------------------+
|                       RUOLI TECNICI                          |
|--------------------------------------------------------------|
|      Ruolo degli Operatori e dei Collaboratori Tecnici       |
|--------------------------------------------------------------|
|  Operatore Tecnico . . . . . . . . .|                        |
|  Operatore Tecnico Scelto. . . . . .|       n.   6.600       |
|  Collaboratore Tecnico . . . . . . .|                        |
|  Collaboratore Tecnico Capo. . . . .|                        |
+--------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------+
|                       RUOLI TECNICI                          |
|--------------------------------------------------------------|
|                 Ruolo dei Revisori Tecnici                   |
|--------------------------------------------------------------|
|  Vice Revisore Tecnico . . . . . . .|                        |
|  Revisore Tecnico. . . . . . . . . .|       n.   2.400       |
|  Revisore Tecnico Capo . . . . . . .|                        |
+--------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------+
|                       RUOLI TECNICI                          |
|--------------------------------------------------------------|
|                 Ruolo dei Periti Tecnici                     |
|--------------------------------------------------------------|
|  Vice Perito Tecnico . . . . . . . .|                        |
|  Perito Tecnico. . . . . . . . . . .|       n.     380       |
|  Perito Tecnico Capo . . . . . . . .|                        |
|  Perito Tecnico Superiore. . . . . .|       n.     120       |
+--------------------------------------------------------------+


TABELLA 3
(prevista dall'art. 9, comma 2)
EQUIPARAZIONE  TRA  LE  QUALIFICHE  DEL  PERSONALE  CHE  ESPLETA
  FUNZIONI  DI  POLIZIA  E  QUELLE  DEL  PERSONALE  CHE  ESPLETA
  ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE O TECNICHE.
+--------------------------------------------------------------+
|   Qualifiche del Personale   |   Qualifiche del Personale    |
|        che espleta           |     che espleta attività      |
|    funzioni di Polizia       |     Tecnico-Scientifiche      |
|                              |          o Tecniche           |
|------------------------------|-------------------------------|
|  Agente                      |  Operatore tecnico            |
|  Agente scelto               |  Operatore tecnico scelto     |
|  Assistente                  |  Collaboratore tecnico        |
|  Assistente capo             |  Collaboratore tecnico capo   |
|  Vice Sovrintendente         |  Vice revisore tecnico        |
|  Sovrintendente              |  Revisore tecnico             |
|  Sovrintendente capo         |  Revisore tecnico capo        |
|  Vice ispettore              |  Vice perito tecnico          |
|  Ispettore                   |  Perito tecnico               |
|  Ispettore capo              |  Perito tecnico capo          |
|  Ispettore superiore -       |  Perito tecnico superiore     |
|  Sostit. Uff. P.S.           |                               |
+--------------------------------------------------------------+


TABELLA F
(prevista dall'art. 11, comma 1)
EQUIPARAZIONE  TRA  LE  QUALIFICHE  DEL  PERSONALE  DELLA  BANDA
  MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO E  QUELLE  DEL  PERSONALE  CHE
  ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA.
+--------------------------------------------------------------+
|   Qualifiche   del   Personale      |Qualifiche del Personale|
|       della  Banda  della           |  che espleta attività  |
|        Polizia  di  Stato           |  Tecnico-Scientifiche  |
|                                     |       o Tecniche       |
|-------------------------------------|------------------------|
| Parte B - Orchestrale perito tecnico| Perito tecnico         |
| Parte A - Orchestrale perito tecnico| Perito tecnico         |
| Parte B - Orchestrale perito capo   | Perito tecnico capo    |
| Parte A - Orchestrale perito capo   | Perito tecnico capo    |
| Parte B - Orchestrale perito tecnico| Perito tecnico capo    |
|           capo                      |                        |
| Parte A - Orchestrale perito tecnico| Perito tecnico         |
|           superiore                 | superiore              |
| Maestro vice direttore              | Direttore tecnico      |
| Maestro direttore                   | Direttore tecnico capo |
+--------------------------------------------------------------+


TABELLA G
(prevista dall'art. 11, comma 1)
PROGRESSIONE  DI  CARRIERA  DEL  PERSONALE  DELLA BANDA MUSICALE
  DELLA POLIZIA DI STATO
+--------------------------------------------------------------+
|                    |    ANNI DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA   |
|                    |-----------------------------------------|
|    Qualifiche      | Orchestrale | Orchestrale | Orchestrale |
|                    |    Perito   |    Perito   |   Perito    |
|                    |   Tecnico   |  Tec. Capo  |  Ten. Super.|
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|             +  B   |      7      |      8      |     [*]     |
| III  PARTE <       |             |             |             |
|             +  A   |      7      |      6      |     [*]     |
|                    |             |             |             |
|             +  B   |      -      |      8      |     [*]     |
| II   PARTE <       |             |             |             |
|             +  A   |      -      |      6      |     [*]     |
|                    |             |             |             |
|             +  B   |      -      |      2      |     [*]     |
| I    PARTE <       |             |             |             |
|             +  A   |      -      |      -      |     [*]     |
+--------------------------------------------------------------+
----------
  [*] Fino al compimento del limite di età.



(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122, S.O.
(2) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(3) Riportato al n. A/XL.
(4) Sostituisce le lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 24 aprile 1995, n. 335, 
riportato al n. A/XL.
(5) Sostituisce l'art. 4, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, riportato al n. A/XL.
(6) Sostituisce l'art. 5, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, riportato al n. A/XL.
(7) Sopprime, dopo l'art. 7, l'intitolazione "Capo III" e abroga gli artt. 8 e 9, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 
335, riportato al n. A/XL.
(8) Sostituisce l'art. 10, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, riportato al n. A/XL.
(9) Abroga l'art. 11, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, riportato al n. A/XL.
(10) Sostituisce l'art. 12, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, riportato al n. A/XL.
(11) Abroga gli artt. 13 e 14, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, riportato al n. A/XL.
(12) Riportato al n. A/LXV.
(13) Aggiunge gli artt. 24-bis, 24-ter, 24-quater, 24-quinquies, 24-sexies e 24-septies al D.P.R. 24 
aprile 1982, n. 335, riportato al n. A/XL.
(14) Sostituisce l'art. 25, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, riportato al n. A/XL.
(15) Sostituisce l'art. 26, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, riportato al n. A/XL.
(16) Sostituisce l'art. 27, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, riportato al n. A/XL.
(17) Sostituisce l'art. 28, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, riportato al n. A/XL.
(18) Abroga gli artt. 29 e 30, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, riportato al n. A/XL.
(19) Sostituisce l'art. 31 e aggiunge l'art. 31-bis al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, riportato al n. A/XL.
(20) Riportato al n. A/XLII.
(21) Apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, riportato al n. A/XLII.
(22) Sostituisce l'art. 3, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, riportato al n. A/XLII.
(23) Sostituisce l'art. 4, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, riportato al n. A/XLII.
(24) Sostituisce il primo comma dell'art. 5, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, riportato al n. A/XLII.
(25) Sopprime l'intitolazione che precede l'art. 6 e abroga gli artt. 7 e 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 
337, riportato al n. A/XLII.
(26) Sostituisce l'art. 9, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, riportato al n. A/XLII.
(27) Abroga l'art. 10, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, riportato al n. A/XLII.
(28) Sostituisce l'art. 11, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, riportato al n. A/XLII.
(29) Riportato al n. A/XLII.
(30) Riportato al n. A/LXV.
(31) Aggiunge gli artt. 20-bis, 20-ter, 20-quater, 20quinquies, 20-sexies e 20-septies al D.P.R. 24 aprile 
1982, n. 337, riportato al n. A/XLII.
(32) Sostituisce l'art. 21, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, riportato al n. A/XLII.
(33) Sostituisce l'art. 22, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, riportato al n. A/XLII.
(34) Sostituisce l'art. 24, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, riportato al n. A/XLII.
(35) Sostituisce l'art. 25, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, riportato al n. A/XLII.
(36) Aggiunge gli artt. 25-bis, 25-ter e 25-quater al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, riportato al n. 
A/XLII.
(37) Abroga gli artt. 26 e 27, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, riportato al n. A/XLII.
(38) Sostituisce l'art. 28, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, riportato al n. A/XLII.
(39) Abroga gli artt. 29 e 30, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, riportato al n. A/XLII.
(40) Sostituisce l'art. 31, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, riportato al n. A/XLII.
(41) Aggiunge gli artt. 31-bis e 31-ter al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, riportato al n. A/XLII.
(42) Sostituisce l'art. 42, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, riportato al n. A/XLII.
(43) Riportato al n. O/V.
(44) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1995, n. 136.
(45) Sostituisce la lett. c) del comma 1 dell'art. 7, D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, riportato al n. O/V.
(46) Sostituisce la lett. c) del comma 1 dell'art. 8, D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, riportato al n. O/V.
(47) Sostituisce l'art. 11, D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, riportato al n. O/V.
(48) Sostituisce l'art. 14, D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, riportato al n. O/V.
(49) Sostituisce l'intitolazione dell'art. 17, D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, riportato al n. O/V.
(50) Sostituisce l'intitolazione dell'art. 20, D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, riportato al n. O/V.
(51) Sostituisce l'intitolazione dell'art. 22, D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, riportato al n. O/V.
(52) Aggiunge l'art. 15-bis al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, riportato al n. O/V.
(53) Modifica il comma 2 dell'art. 27, D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, riportato al n. O/V.
(54) Riportato al n. A/XL.
(55) Riportato al n. A/XL.
(56) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1995, n. 136.
(57) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(58) Riportato al n. A/LXXVI.
(59) Aggiunge l'art. 43-bis alla L. 1° aprile 1981, n. 121, riportato al n. A/XXX.