D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (1).
Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalità
mafiosa (2).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1992, n. 133 e
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7
agosto 1992, n. 356 (Gazz. Uff. 7 agosto 1992, n. 185).
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente
decreto-legge.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti
processuali, di prevenzione
e di repressione nei confronti della criminalità organizzata, intervenendo in
materia di processo penale,
procedimenti di prevenzione, regime penitenziario, protezione di coloro che
collaborano e reati contro
l'amministrazione della giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'8 giugno 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di
grazia e giustizia e
dell'interno;
Emana il seguente decreto-legge:
TITOLO I
Modifiche al codice di procedura penale e alle norme ad esso
collegate
Capo I - Prove
1. (3).
(3) Soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n.
356.
2. Esame di persona imputata in un procedimento connesso. -
1 (4).
2 (5).
(4) Modifica l'art. 210 del codice di procedura penale.
(5) Comma modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356. Esso
modifica l'art. 142 del
codice di procedura penale.
3. Verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione di
documenti. - 1 (5/a).
2 (5/b).
3 (5/c).
4 (6).
(5/a) Così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto
1992, n. 356. Esso sostituisce l'art. 238 del
codice di procedura penale.
(5/b) Così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356. Esso
inserisce l'art. 238-bis dopo
l'art. 238 del codice di procedura penale.
(5/c) Così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356. Esso
inserisce l'art. 190-bis dopo
l'art. 190 del codice di procedura penale.
(6) Così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356. Esso
modifica l'art. 495 del codice
di procedura penale.
3-bis. Intercettazioni ambientali. - 1 (6/a).
2 (7).
(6/a) Inserisce il comma 3-bis all'art. 295 del codice di
procedura penale.
(7) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356. Il comma che si
omette, aggiunge un
periodo al comma 1 dell'art. 13, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, riportato al n.
T/XVII.
Capo II - Potenziamento dell'attività di indagine
4. Attività a iniziativa della polizia giudiziaria. - 1 (7/a).
2 (7/b).
3 (7/c).
4 (7/d).
5 (7/e).
6 (7/f).
7 (8).
8 (9).
9 (9/a).
10 (9/b).
11. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto col
Ministro dell'interno sono
disciplinate le modalità di consegna dei supporti magnetici mobili e della
comunicazione via cavo da
parte degli organi di polizia giudiziaria.
12. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia sono disciplinate le
procedure dell'inserimento
delle comunicazioni redatte su supporto magnetico o trasmesse via cavo, in
apposita sezione del
registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale e per la
conseguente formale
registrazione delle notizie stesse disposta dal pubblico ministero.
(7/a) Modifica l'art. 347 del codice di procedura penale.
(7/b) Modifica l'art. 348 del codice di procedura penale.
(7/c) Sostituisce il comma 7 dell'art. 350 del codice di procedura penale.
(7/d) Modifica l'art. 351 del codice di procedura penale.
(7/e) Modifica l'art. 357 del codice di procedura penale.
(7/f) Modifica l'art. 380 del codice di procedura penale.
(8) Comma modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356. Esso
inserisce l'art. 108-bis
dopo l'art. 108 del codice di procedura penale.
(9) Comma modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356. Esso
modifica l'art. 112 del
codice di procedura penale.
(9/a) Inserisce il comma 2-bis all'art. 117 del codice di procedura penale.
(9/b) Modifica l'art. 118 del codice di procedura penale.
5. Attività del pubblico ministero. - 1 (9/c).
2 (9/d).
3 (10).
4 (10/a).
(9/c) Modifica l'art. 360 del codice di procedura penale.
(9/d) Modifica l'art. 362 del codice di procedura penale.
(10) Comma sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356. Esso
modifica l'art. 370 del
codice di procedura penale.
(10/a) Modifica l'art. 373 del codice di procedura penale.
6. Chiusura delle indagini preliminari. Fascicolo per il
dibattimento. - 1 (10/b).
2 (11).
3 (11/a).
4 (11/b).
(10/b) Modifica l'art. 405 del codice di procedura penale.
(11) Comma modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356. Esso
sostituisce l'art. 406 del
codice di procedura penale.
(11/a) Modifica l'art. 407 del codice di procedura penale.
(11/b) Modifica l'art. 431 del codice di procedura penale.
Capo III - Giudizio
7. Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale. - 1 (11/c).
2 (12).
3 (12/a).
4 (13).
(11/c) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 468 del codice di
procedura penale.
(12) Inserisce l'art. 147-bis dopo l'art. 147 del codice di procedura penale.
(12/a) Modifica l'art. 495 del codice di procedura penale.
(13) Così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356. Esso
sostituisce l'art. 500 del
codice di procedura penale.
8. Contestazioni nell'esame delle parti. Atti di cui è
divenuta impossibile la ripetizione.
- 1 (13/a).
1-bis. (14).
2 (15).
2-bis. (15/a).
(13/a) Modifica l'art. 503 del codice di procedura penale.
(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356. Esso
inserisce l'art. 511-bis
dopo l'art. 511 del codice di procedura penale.
(15) Comma sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356. Esso
modifica l'art. 512 del
codice di procedura penale.
(15/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356. Esso
inserisce l'art. 512-bis
dopo l'art. 512 del codice di procedura penale.
Capo IV - Misure cautelari
9. Divieto di espatrio. - 1 (15/b).
(15/b) Inserisce il comma 2-bis all'art. 281 del codice di
procedura penale.
(Giurisprudenza)
10. Computo della custodia cautelare all'estero. - 1
(15/c).
(15/c) Sostituisce l'art. 722 del codice di procedura
penale.
TITOLO II
Modifiche al codice penale e disposizioni in materia di armi, di
stupefacenti e di riciclaggio (16)
Capo I - Modifiche al codice penale
11. Reati contro l'amministrazione della giustizia. - 1 (17).
2 (17/a).
3 (17/b).
4 (17/c).
5 (17/d).
6 (17/e).
7 (17/f).
(16) Rubrica sostituita dalla legge di conversione 7 agosto
1992, n. 356.
(17) Comma modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356. Esso
inserisce l'art. 371-bis
dopo l'art. 371 del codice penale.
(17/a) Modifica l'art. 372 del codice penale.
(17/b) Inserisce l'art. 374-bis dopo l'art. 374 del codice penale.
(17/c) Sostituisce l'art. 375 del codice penale.
(17/d) Modifica l'art. 376 del codice penale.
(17/e) Comma sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356. Esso
modifica l'art. 377 del
codice penale.
(17/f) Sostituisce l'art. 384 del codice penale.
11-bis. Modifica dell'articolo 416-bis del codice penale. -
1 (18).
(18) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n.
356. Esso modifica l'art. 416-bis del codice
penale.
11-ter. Introduzione dell'articolo 416-ter del codice
penale. - 1 (18/a).
(18/a) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992,
n. 356. Esso inserisce l'art. 416-ter dopo
l'art. 416-bis del codice penale.
11-quater. Modifica all'articolo 96 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati. - 1. Al primo comma dell'articolo 96 del testo unico
delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361 (19), le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni» (19/a).
(19) Riportato alla voce ELEZIONI.
(19/a) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356, apporta
modifiche all'art. 644 del
codice penale ed aggiunge l'art. 644-bis allo stesso codice.
11-quinquies. Usura e usura impropria. - 1 (19/a).
(19/a) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992,
n. 356, apporta modifiche all'art. 644 del
codice penale ed aggiunge l'art. 644-bis allo stesso codice.
Capo II - Disposizioni in materia di armi, di stupefacenti
e di riciclaggio (20).
12. Disposizioni in materia di armi. - 1. Nel permesso di porto d'armi e nel
nulla osta all'acquisto di
cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (21), è indicato il numero massimo di
munizioni di cui è consentito
l'acquisto nel periodo di validità del titolo. Non sono computate le
munizioni acquistate presso i poligoni
delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate
negli stessi poligoni (22).
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono determinate le modalità per
l'attuazione della
disposizione del comma 1.
3. Al quarto comma dell'art. 2, L. 18 aprile 1975, n. 110 (23), le parole «a
carica esplosiva,
autopropellenti» sono sostituite dalle seguenti: «a carica esplosiva, ad
espansione, autopropellenti».
4 (24).
5. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (21), è aggiunto il seguente periodo:
«e deve essere conservato
per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività».
6 (25).
7 (26).
8 (27).
9 (26).
10 (26).
11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal primo giorno
del mese successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e
con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite modalità di
comunicazione attraverso consegna
di supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica (28).
(20) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 7
agosto 1992, n. 356.
(21) Riportato al n. A/I.
(22) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356.
(23) Riportata al n. A/XIII.
(24) Comma così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356.
Esso, a sua volta,
inserisce un comma, dopo il secondo, all'art. 35, R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
riportato al n. A/I.
(25) Comma così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356.
Esso, a sua volta,
aggiunge un periodo al primo comma dell'art. 55, R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
riportato al n. A/I.
(26) Comma soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356.
(27) Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 7 agosto
1992, n. 356, sostituisce il
primo periodo del comma 6 dell'art. 10, L. 18 aprile 1975, n. 110, riportata
al n. A/XIII.
(28) Comma così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356.
(Giurisprudenza)
12-bis. Giudizio direttissimo. - 1. Per i reati concernenti
le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero
procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli
449 e 566 del codice di
procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini (28/a).
(28/a) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992,
n. 356.
12-ter. Disposizioni in materia di stupefacenti. - 1. Nel
comma 1 dell'articolo 97 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309 (29),
dopo le parole: «dal comandante del nucleo di polizia tributaria», sono
inserite le seguenti: «o dal
direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 29 ottobre 1991,
n. 345 (30), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.
410» (30/a).
(29) Riportato alla voce STUPEFACENTI.
(30) Riportato al n. T/XVIII.
(30/a) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356.
12-quater. Ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego
simulati. - 1. Fermo quanto disposto
dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia
giudiziaria della Direzione
investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui
all'articolo 12 del D.L. 13 maggio
1991, n. 152 (31), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n.
203, i quali, al solo fine di
acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli artt. 648-bis e
648-ter del codice penale,
procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da
taluno dei delitti indicati nei
suddetti articoli, o altrimenti procedono in modo da ostacolarne
l'identificazione della provenienza
ovvero in modo da consentirne l'impiego.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono altresì
punibili gli ufficiali di
polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi
centrali e interprovinciali di cui
all'art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (31), convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991,
n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a
delitti concernenti armi, munizioni od
esplosivi, acquistano o ricevono od occultano o comunque si intromettono
nel fare acquisire, ricevere
od occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi.
3. Delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è data immediata notizia
all'autorità giudiziaria; questa,
se richiesta dagli ufficiali di polizia giudiziaria procedenti, può, con
decreto motivato, differire il
sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilità, ovvero delle armi,
delle munizioni o degli esplosivi
fino alla conclusione delle indagini disponendo se necessario specifiche
prescrizioni per la
conservazione.
4. L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è disposta dal capo
della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei
carabinieri ovvero della
Guardia di finanza a seconda che si tratti di servizio appartenente all'una o
all'altra forza di polizia; è
disposta dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla
delinquenza di tipo mafioso quando
ad essa procedono ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione
investigativa antimafia.
(31) Riportato al n. T/XVII.
(Giurisprudenza)
12-quinquies. Trasferimento fraudolento di valori (31/a). -
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o
disponibilità di denaro, beni o altre utilità al
fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione
patrimoniali o di contrabbando, ovvero
di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648,
648-bis e 648-ter del codice
penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter
del codice penale, coloro
nei cui confronti pende procedimento penale per uno dei delitti previsti dai
predetti articoli o dei delitti
in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'articolo
416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644 e
644-bis del codice penale e agli
articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (31/b), ovvero nei cui confronti è in corso di
applicazione o comunque si
procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale i quali,
anche per interposta persona
fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a
qualsiasi titolo di denaro, beni o altre
utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle
imposte sul reddito, o alla
propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima
provenienza, sono puniti con
la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono
confiscati (32) (32/a) (32/cost).
(31/a) Rubrica così modificata dall'art. 1, D.L. 20 giugno
1994, n. 399, riportato al n. A/CIV.
(31/b) Riportato alla voce STUPEFACENTI.
(32) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356.
(32/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 17 settembre 1993, n. 369 (Gazz.
Uff. 20 settembre
1993, n. 221), convertito in legge, con modificazioni, con L. 15 novembre
1993, n. 461 (Gazz. Uff. 19
novembre 1993, n. 272). La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 febbraio
1994, n. 48 (Gazz. Uff.
23 febbraio 1994, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del
comma 2 dell'art. 12-quinquies,
nel testo da ultimo modificato dal D.L. 17 settembre 1993, n. 369.
(32/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-13 febbraio 1995, n. 41 (Gazz.
Uff. 22 febbraio
1995, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 25, secondo
comma, e 27 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza
15-28 dicembre
1995, n. 526 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale) e con ordinanza
18-23 luglio 1996, n. 299
(Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo
comma, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione.
(Giurisprudenza)
12-sexies. Ipotesi particolari di confisca. - 1. Nei casi
di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei
delitti previsti dagli articoli
416-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
comma, 648-bis, 648-ter del
codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 73,
esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre
disposta la confisca del
denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può
giustificare la provenienza e di cui,
anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o
avere la disponibilità a qualsiasi
titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle
imposte sul reddito, o alla
propria attività economica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di
applicazione della pena
su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per un
delitto commesso avvalendosi
delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine
di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato
per un delitto in materia di
contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico
approvato con D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi
in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la
gestione e la destinazione dei
beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili,
le disposizioni contenute
nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla L. 4
agosto 1989, n. 282. Il
giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'art. 444,
comma 2, del codice di
procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla
custodia, alla
conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati.
Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il
provvedimento è stato
disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi,
né le persone condannate ad
una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
coloro cui sia stata irrogata
una misura di prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione
dell'art. 321, comma 2, del
codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui
è prevista la confisca a
norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina
dell'amministratore di cui al secondo
periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette (32/b)
(33/cost).
(32/b) Aggiunto dall'art. 2, D.L. 20 giugno 1994, n. 399,
riportato al n. A/CIV, nel testo modificato dalla
relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 6, L. 7 marzo 1996,
n. 108, riportata al n. A/CXVI.
(33/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22-29 gennaio 1996, n. 18 (Gazz.
Uff. 7 febbraio
1996, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12-sexies, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24,
secondo comma, 27, secondo
comma, 42 e 97 della Costituzione.
TITOLO III
Nuove misure per la protezione di coloro che collaborano con la
giustizia.
13. Disposizioni sulla custodia di coloro che collaborano con la giustizia. -
1 (33).
2 (34).
3 (35).
4 (36).
(33) Aggiunge l'art. 13-bis al D.L. 15 gennaio 1991, n. 8,
riportato alla voce ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO.
(34) Aggiunge l'art. 13-ter al D.L. 15 gennaio 1991, n. 8.
(35) Aggiunge la lett. d) al comma 2 dell'art. 12, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8.
(36) Aggiunge il comma 3 all'art. 12, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, riportato
alla voce
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
TITOLO IV
Norme in materia penitenziaria
14. Divieti conseguenti a reati commessi durante l'espiazione della pena. - 1
(37).
(37) Aggiunge i commi 5, 6 e 7 all'art. 58-quater, L. 26
luglio 1975, n. 354, riportata alla voce
STUPEFACENTI.
14-bis. Interpretazione del primo comma dell'articolo 47
dell'ordinamento penitenziario. - 1. La
disposizione del primo comma dell'art. 47, L. 26 luglio 1975, n. 354 (38),
nella parte in cui indica i limiti
che la pena inflitta non deve superare perché il condannato possa beneficiare
dell'affidamento in prova
al servizio sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena
da espiare in concreto, tenuto
conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive (38/a).
(38) Riportata alla voce STUPEFACENTI.
(38/a) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356.
(Giurisprudenza)
15. Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti
alla criminalità organizzata. - 1 (39).
2. Nei confronti delle persone detenute o internate per taluno dei delitti
indicati nel primo periodo del
comma 1 che fruiscano, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
delle misure alternative alla
detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno,
l'autorità di polizia comunica
al giudice di sorveglianza competente che le persone medesime non si trovano
nella condizione per
l'applicazione dell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal
caso accertata l'insussistenza
della suddetta condizione il tribunale di sorveglianza dispone la revoca della
misura alternativa alla
detenzione o del permesso premio. Analogo provvedimento è adottato dalla
competente autorità in
riferimento all'assegnazione al lavoro all'esterno (40).
(39) Il comma che si omette, modificato dalla legge di
conversione 7 agosto 1992 n. 356, modifica a
sua volta l'art. 4-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata alla voce
STUPEFACENTI.
(40) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1992 n. 356.
Con sentenza 11 giugno-
8 luglio 1993, n. 306 (Gazz. Uff. 14 luglio 1993, n. 29 - Serie
speciale), la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità del comma 2 dell'art. 16, nella parte in cui
prevede che la revoca delle misure
alternative alla detenzione sia disposta, per i condannati per i delitti
indicati nel primo periodo del primo
comma che non si trovano nella condizione per l'applicazione dell'art. 58-ter,
L. 26 luglio 1975, n. 354,
anche quando non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali
dei medesimi con la
criminalità organizzata.
16. Colloqui investigativi. - 1. Nel secondo comma
dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354
(41), è eliminato il punto e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e
per il personale indicato
nell'articolo 18-bis.».
2. Nell'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (41),
sono aggiunte all'inizio le
seguenti parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis,».
3 (42).
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro
dell'interno, da emanarsi
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono
adottate disposizioni di attuazione dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354 (41), per
regolare le modalità delle visite e disciplinare il rilascio delle
autorizzazioni, nonché le relative
comunicazioni e annotazioni, in modo da garantirne la riservatezza.
5 (43).
6 (44).
(41) Riportata alla voce STUPEFACENTI.
(42) Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 7 agosto
1992 n. 356, aggiunge
l'art. 18-bis alla L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata alla voce
STUPEFACENTI.
(43) Aggiunge un comma all'art. 35, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, riportato
alla voce CARCERI E
CASE DI RIEDUCAZIONE.
(44) Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 7 agosto
1992 n. 356, modifica a
sua volta il sesto comma dell'art. 1-quinquies, D.L. 6 settembre 1982, n. 629,
riportato al n. T/III, nel
testo introdotto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486.
17. Aumento dell'organico del Corpo di polizia
penitenziaria. - 1. L'organico del Corpo di polizia
penitenziaria previsto dalle tabelle A, B, parte I e parte II, e C allegate
alla legge 15 dicembre 1990, n.
395 (45), e successive modificazioni, è aumentato, nel ruolo degli agenti e
assistenti, di 2.000 unità.
2. [Per la copertura del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti
nell'organico del Corpo di
polizia penitenziaria per effetto dell'aumento di organico di cui al comma 1,
il Ministero di grazia e
giustizia si avvale dei volontari in ferma di leva prolungata dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica
collocati in congedo che presentino apposita domanda e risultino in
possesso dei requisiti di cui al
comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (46). Per la
copertura dell'ulteriore 50
per cento dei posti il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi degli
agenti ausiliari previsti dal
comma 2 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (45), il cui
reclutamento, subordinato al
prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle Forze armate, avviene dal
contingente di leva in
chiamata nell'anno, con le procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1975, n.
198 (45), e successive
modificazioni. Le assunzioni di cui al presente comma avvengono secondo le
procedure previste dal
comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36 (47),
convertito dalla legge 29
febbraio 1992, n. 213] (47/a).
3. Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di
formazione tecnico-
professionale della durata di tre mesi durante il quale è attribuito loro il
trattamento economico previsto
per gli agenti ausiliari. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e
strutture dell'Esercito, ad opera del
personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
4. Nelle assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria la
riserva di posti di cui al comma
1 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (46), è elevata al 50
per cento.
5. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è
valutata in lire 20.386 milioni
per l'anno 1992, in lire 63.823 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900
milioni a decorrere dall'anno 1994
(48).
(45) Riportata alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.
(46) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(47) Riportato alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.
(47/a) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 28 maggio 1993, n. 163, riportato alla
voce CARCERI E
CASE DI RIEDUCAZIONE.
(48) Così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1992 n. 356.
18. Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza. -
1 (49).
(49) Sostituisce il terzo comma dell'art. 43, L. 26 luglio
1975, n. 354, riportata alla voce CARCERI E
CASE DI RIEDUCAZIONE.
19. Sospensione delle normali regole di trattamento
penitenziario. - 1 (50).
(50) Aggiunge un comma all'art. 41-bis, L. 26 luglio 1975,
n. 354, riportata alla voce CARCERI E
CASE DI RIEDUCAZIONE.
20. Collegamento tra i centri elaborazione dati
dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento
della pubblica sicurezza. - 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia
di concerto con quello
dell'interno sono stabilite modalità e criteri per il collegamento tra il
centro elaborazione dati del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e quello del Dipartimento
della pubblica sicurezza, al
fine di rendere immediatamente disponibili i dati, per il personale
autorizzato all'accesso, secondo le
modalità e per i fini stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
TITOLO V
Modifiche alle norme dell'ordinamento giudiziario e alle
disposizioni in materia di sospensione di
termini processuali (51)
21. 1 (52).
2. I magistrati del pubblico ministero possono essere impegnati nella
trattazione di procedimenti che
si prevedono di lunga durata, anche se le applicazioni sono in corso alla data
di entrata in vigore del
presente decreto.
(51) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 7
agosto 1992 n. 356.
(52) Sostituisce il comma 7 dell'art. 110, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,
riportato alla voce
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
21-bis. Sospensione dei termini delle indagini preliminari.
- 1 (53).
(53) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto
1992 n. 356. Esso, a sua volta, aggiunge un
comma, dopo il primo, all'art. 2, L. 7 ottobre 1969, n. 742, riportata alla
voce ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO.
21-ter. Trattamento economico di missione per magistrati
applicati. - 1 (54).
(54) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n.
356. Esso aggiunge, a sua volta, dopo il
terzo, un comma all'art. 1, L. 26 luglio 1978, n. 417, riportata alla voce
IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
21-quater. Procuratore nazionale antimafia. - 1 (55).
2 (56).
3. Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (57),
come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e
successivamente modificato
dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la prima
nomina del procuratore
nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla
Direzione nazionale antimafia.
4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il
Consiglio superiore della magistratura dispone, con modalità urgenti, una
nuova pubblicazione delle
vacanze dei posti di procuratore nazionale antimafia e di sostituto presso la
Direzione nazionale
antimafia, ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (58).
(55) Il comma che si omette sostituisce il comma 2
dell'art. 76-bis, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,
riportato alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(56) Il comma che si omette aggiunge il comma 6-bis all'art. 76-bis, R.D. 30
gennaio 1941, n. 12,
riportato alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(57) Riportato alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(58) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356.
21-quinquies. Magistrati addetti alla Direzione nazionale
antimafia. - 1 (59).
(59) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n.
356. Esso sostituisce, a sua volta, il comma
4 dell'art. 76-bis, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, riportato alla voce
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
21-sexies. Reversibilità delle funzioni. - 1. I magistrati
che ricoprono un ufficio con funzioni di
legittimità o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti
richiesti per la loro attribuzione
possono essere destinati, a domanda, anche ad un ufficio con funzioni di
merito.
2. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di appello o con
funzioni a queste ultime
equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono
essere destinati, a domanda, a
qualunque altro ufficio con funzioni di merito (58).
(58) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n.
356.
TITOLO VI
Disposizioni concernenti le misure di prevenzione
22. Proposta di misure di prevenzione e sequestro dei beni (60).
01 (61).
02 (62).
1 (63).
1-bis. Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere agli oneri di
carattere sanitario, assistenziale
e di prima sistemazione derivanti dall'esecuzione del presente articolo,
nell'ambito degli stanziamenti
dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.
Per i servizi aggiuntivi e gli
investimenti predisposti dai comuni, per le opere relative all'attuazione del
presente articolo, il Ministro
dell'interno è autorizzato a effettuare erogazioni straordinarie a favore dei
comuni medesimi e può
autorizzare gli stessi ad avvalersi, in deroga alle disposizioni vigenti, del
fondo di incentivazione degli
investimenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli
dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno (64).
(60) Rubrica sostituita dalla legge di conversione 7 agosto
1992, n. 356.
(61) Comma inserito dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356. Esso
sostituisce, a sua volta,
l'art. 2, L. 31 maggio 1965, n. 575, riportato al n. T/II.
(62) Comma inserito dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356. Esso
modifica, a sua volta, il
comma 4 dell'art. 2-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.
(63) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 2-ter, L. 31 maggio 1965, n.
575, riportata al n. T/II.
(64) Comma aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356.
22-bis. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (65).
1 (66).
2 (67).
3 (68).
(65) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto
1992, n. 356.
(66) Il comma che si omette aggiunge un comma all'art. 10, L. 31 maggio 1965,
n. 575, riportata al n.
T/II.
(67) Il comma che si omette modifica il comma 2 dell'art. 10-bis, L. 31 maggio
1965, n. 575, riportata
al n. T/II.
(68) Il comma che si omette modifica il comma 1 dell'art. 10-sexies, L. 31
maggio 1965, n. 575,
riportata al n. T/II.
23. Violazione di obblighi inerenti a misure di
prevenzione. - 1 (69).
2 (70).
(69) Sostituisce l'art. 9, L. 27 dicembre 1956, n. 1423,
riportata al n. T/I.
(70) Sostituisce l'art. 5, L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.
24. Misure di prevenzione patrimoniali. - 1 (71).
(71) L'articolo che si omette, modificato dalla legge di
conversione 7 agosto 1992, n. 356, inserisce gli
artt. 3-quater e 3-quinquies alla L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n.
T/II.
TITOLO VII
Attività di prevenzione
25. Controllo di imputati e condannati per gravi delitti di criminalità
organizzata. - (72).
(72) Soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n.
356.
25-bis. Perquisizioni di edifici. - 1. Fermo quanto
previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 19
marzo 1990, n. 55 (73), gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere
a perquisizioni locali di interi
edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si
trovino armi, munizioni o
esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a
taluno dei delitti indicati
nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 può essere
sospesa la circolazione di
persone e di veicoli nelle aree interessate.
3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 è data notizia
immediatamente, e comunque
entro dodici ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del
luogo in cui le operazioni sono
effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le
successive quarantotto ore (74).
(73) Riportata al n. T/XIV.
(74) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356.
25-ter. Intercettazioni preventive. - 1. Fermo quanto
previsto dall'articolo 226 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del Ministro dell'interno o,
per sua delega, del direttore
della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale
dei servizi centrali e
interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152 (75), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il
procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite
può autorizzare con
decreto l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di
altre forme di
telecomunicazione ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi
informatici o telematici, nonché
l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei
luoghi indicati
dall'articolo 614 del codice penale, quando le intercettazioni medesime siano
necessarie per la attività di
prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati
nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale (75/a).
2. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può
essere prorogata dal
procuratore della Repubblica con decreto motivato per periodi successivi di
venti giorni, qualora
permangano i presupposti indicati nel comma 1. Su richiesta dei soggetti
legittimati ai sensi del
medesimo comma 1, il procuratore della Repubblica può autorizzare che le
operazioni di
intercettazione siano eseguite con impianti diversi da quelli esistenti presso
la procura della Repubblica.
3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni
valore ai fini processuali. Le
registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore
della Repubblica che ha
autorizzato le operazioni stesse (74).
(75) Riportato al n. T/XVII.
(75/a) Comma così modificato dall'art. 13, L. 23 dicembre 1993, n. 547 (Gazz.
Uff. 30 dicembre 1993,
n. 305).
(74) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356.
25-quater. Soggiorno cautelare. - [1. Il procuratore
nazionale antimafia, anche su richiesta della
Direzione investigativa antimafia, ovvero dei servizi centrali e
interprovinciali previsti dall'articolo 12
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (75), convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, può disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti abbia
motivo di ritenere che si
accingano a compiere taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2,
lettera a), numeri da 1) a 6),
del codice di procedura penale avvalendosi delle condizioni previste
nell'articolo 416-bis del codice
penale od al fine di agevolare l'attività delle associazioni indicate nel
medesimo articolo 416-bis (75/b)
(75/cost).
2. La misura di cui al comma 1 non può avere durata superiore ad un anno;
alla scadenza del
termine stabilito ovvero quando sono cessate le condizioni che ne avevano
determinato l'applicazione,
la misura è revocata dal procuratore nazionale antimafia; questi, ove ne
sussistano i presupposti, può
richiedere nei confronti della medesima persona l'applicazione di una misura
di prevenzione a norma
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (76), e successive modificazioni.
3. Con il provvedimento che applica la misura del soggiorno cautelare sono
determinate le
prescrizioni che la persona deve osservare ed è indicata la località ove la
misura stessa deve essere
eseguita.
4. L'allontanamento abusivo dalla località di soggiorno cautelare è punito
con la reclusione da uno a
tre anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
5. Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto motivato che applica la
misura del soggiorno
cautelare, l'interessato può proporre richiesta di riesame al giudice per le
indagini preliminari presso il
tribunale del luogo ove ha sede il procuratore nazionale antimafia. La
richiesta può essere presentata o
trasmessa alla cancelleria del giudice, anche a mezzo di difensore munito di
mandato speciale. Il
giudice provvede entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, sentito
il procuratore nazionale
antimafia il quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il
decreto. Il giudice, se non deve
dichiarare l'inammissibilità, annulla o conferma il decreto oggetto del
riesame. Contro la decisione del
giudice, il procuratore nazionale antimafia, l'interessato o il difensore di
quest'ultimo possono proporre
ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione
della decisione medesima.
La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono
l'esecuzione del decreto (75/cost).
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo di
tre anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
(76/a)] (76/b).
(75) Riportato al n. T/XVII.
(75/b) Comma così modificato dall'art. 21, L. 8 agosto 1995, n. 332 (Gazz.
Uff. 8 agosto 1995, n. 184).
(75/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 2-6 giugno 1995, n. 231 (Gazz.
Uff. 14 giugno 1995, n.
25, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale
dell'art. 25-quater, primo comma - nella parte in cui definisce i presupposti
per l'applicazione
dell'istituto -, sollevata, in riferimento agli artt. 13,
primo e secondo comma, e 25, terzo comma, della
Costituzione;
ha, inoltre, dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art.
25-quater, primo e quinto comma, sollevata in riferimento agli artt. 24,
secondo comma, e 25, primo
comma, della Costituzione, norma già dichiarata illegittima, nella parte
indicata in motivazione, con la
sentenza n. 419 del 1994;
ha, infine, dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art.
25-quater, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(76) Riportata al n. T/II.
(76/a) Il comma 6 è stato abrogato dall'art. 1, L. 24 luglio 1993, n. 256,
riportata al n. T/XX.
(76/b) La Corte costituzionale, con sentenza 24 novembre-7 dicembre 1994, n.
419 (Gazz. Uff. 14
dicembre 1994, n. 51 - Serie speciale) ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 25-quater,
primo comma, nella parte in cui non prevede che il procuratore nazionale
antimafia può disporre, con
decreto motivato, il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con
l'obbligo di chiedere
contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al tribunale, ai sensi
dell'art. 4 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, il quale decide, a pena di
decadenza, nei termini e
con le procedure previste dall'anzidetto art. 4 della legge medesima. La
stessa sentenza ha, inoltre,
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25-quater, quinto comma.
Successivamente il D.P.R. 28
luglio 1995, n. 314 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in esito al
referendum indetto con D.P.R. 5
aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85) ha abrogato l'intero art.
25-quater del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto
1992, n. 356 e risultante
dalla sentenza della Corte costituzionale sopracitata.
L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del decreto
n. 314 del 1995 nella Gazzetta Ufficiale.
TITOLO VII-bis
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali similari (77).
25-quinquies. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e
sulle altre
associazioni criminali similari. - 1. E' istituita, per la durata della XI
legislatura, a norma dell'articolo
82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito
di:
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646 (78), e
successive modificazioni, e
delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con
riferimento al fenomeno mafioso;
b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione
dei pubblici poteri,
formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute
opportune per rendere più
coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti
locali e più adeguate le intese
internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali,
l'assistenza e la cooperazione
giudiziaria;
c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle
trasformazioni del
fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;
d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo
ritenga opportuno e
comunque annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e
le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla
camorra ed alle altre
associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di
cui all'articolo 416-bis
del codice penale (79).
(77) Rubrica aggiunta dalla legge di conversione 7 agosto
1992, n. 356.
(78) Riportata al n. T/V.
(79) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356.
25-sexies. Composizione della Commissione. - 1. La
Commissione è composta di venticinque
senatori e di venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del
Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei
componenti i gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo esistente in
almeno un ramo del Parlamento.
2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti
delle due Assemblee,
al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e
dell'altro ramo del
Parlamento.
3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari
(79).
(79) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n.
356.
25-septies. Audizioni e testimonianze. - 1. Ferme le
competenze dell'autorità giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le
disposizioni degli articoli 366 e 372
del codice penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le
norme in vigore.
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale
nell'ambito del mandato.
4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare
alla Commissione i nomi di chi
ha loro fornito informazioni (79).
(79) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n.
356.
25-octies. Richiesta di atti e documenti. - 1. La
Commissione può richiedere, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di
atti e documenti relativi a
procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri
organi inquirenti, nonché copie di
atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità
giudiziaria, per ragioni di natura
istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui
all'articolo 329 del codice di procedura
penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno,
l'autorità giudiziaria
provvede a trasmettere quanto richiesto.
2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto
funzionale da parte delle
competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto
all'autorità giudiziaria ed
alla Commissione di cui al presente Titolo.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere
divulgati, anche in
relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Devono in ogni caso essere
coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari
nella fase delle indagini
preliminari (79).
(79) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n.
356.
25-novies. Segreto. - 1. I componenti la Commissione, i
funzionari e il personale di qualsiasi ordine
e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora
con la Commissione o
compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per
ragioni d'ufficio o di
servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 25-
octies, comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del
segreto è punita a norma
dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si
applicano a chiunque diffonda in
tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del
procedimento d'inchiesta dei
quali sia stata vietata la divulgazione (79).
(79) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n.
356.
25-decies. Organizzazione interna. - 1. L'attività ed il
funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa
prima dell'inizio dei lavori.
Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in
seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia
giudiziaria e di tutte le
collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento
con le strutture giudiziarie e
di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di
un dirigente
dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di
grazia e giustizia e
dell'interno.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale,
locali e strumenti
operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a
carico del bilancio del
Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei
deputati (80).
(80) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n.
356.
TITOLO VIII
Disposizioni per l'organizzazione dell'ufficio centrale della
giustizia minorile.
26. Dotazione organica, assunzioni e norme ordinamentali. - 1. La dotazione
organica delle
qualifiche funzionali dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile
nell'ambito del Ministero di grazia e
giustizia è stabilita secondo la tabella A allegata al presente
decreto-legge. Per l'assunzione in servizio
del personale di cui alla tabella B, allegata al presente decreto-legge, il
Ministro di grazia e giustizia è
autorizzato ad espletare tutte le procedure previste dalle disposizioni del
presente articolo fin dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione. Alla procedura prevista
dall'articolo 6, L. 11 luglio 1980,
n. 312 (81), è demandata la specificazione dei profili professionali
all'interno delle qualifiche funzionali
nell'ambito della determinazione della complessiva dotazione organica
dell'Ufficio centrale per la
giustizia minorile, comprendente anche il personale che attualmente presta
servizio presso lo stesso
Ufficio centrale. Sono ridotti i contingenti dei corrispondenti profili
professionali del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria nella misura prevista dall'allegata tabella
A.
2. Nella tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748 (82), e
successive modificazioni, è inserito il quadro H, allegato al presente
decreto-legge.
3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono dettate
le disposizioni per
l'accesso nei nuovi contingenti del personale di ruolo del Ministero di grazia
e giustizia di pari qualifica
funzionale, in servizio presso il settore minorile ovvero che abbia acquisito
specifica esperienza o
preparazione sulle problematiche minorili, il quale conserva il trattamento
giuridico ed economico
maturato, nonché, per l'area sociopedagogica, di personale di ruolo di altre
pubbliche amministrazioni,
osservate le norme vigenti in materia di mobilità. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 6
della legge 16 ottobre 1991, n. 321 (83).
4. Oltre al personale del ruolo amministrativo, il personale con qualifica
dirigenziale o proveniente
dall'ex carriera direttiva di servizio sociale e dell'area pedagogica può
essere preposto alle direzioni
rispettivamente dei centri per la giustizia minorile previsti dall'articolo 7
delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (84), recante
disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272
(84), e dei servizi dei centri per la giustizia minorile previsti all'articolo
8 delle norme approvate con il
citato decreto legislativo n. 272 del 1989 (84), avuto riguardo alla maggiore
importanza dei centri per la
giustizia minorile e degli uffici di servizio sociale per i minorenni da
dichiararsi ai sensi del D.P.R. 30
giugno 1972, n. 748 (82).
5. Ai direttori dei centri per la giustizia minorile e ai direttori dei
servizi minorili di cui all'articolo 8
delle norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272 (84), facenti parte
degli stessi centri, si
applicano le norme sul decentramento amministrativo previste dal decreto del
Presidente della
Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538 (85).
6. Nei confronti del personale dell'Ufficio centrale della giustizia minorile
in servizio alla data di
entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (86), continuano ad
applicarsi le disposizioni di
cui all'articolo 4 del D.L. 28 agosto 1987, n. 356 (85), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1987, n. 436, nella misura prevista per ciascuna qualifica e profilo
professionale dalla tabella
allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 21 gennaio
1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1991, ed eventuali successivi adeguamenti.
7. Le assunzioni di cui al presente articolo non potranno avere decorrenza
anteriore al 1° ottobre
1993.
8. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è
valutata in lire 12.900 milioni
per l'anno 1993 e in lire 51.580 milioni a decorrere dall'anno 1994.
(81) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(82) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(83) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(84) Riportato alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(85) Riportato alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.
(86) Riportata alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.
27. Interventi sulle strutture. - 1. Al fine di consentire
l'espletamento delle funzioni in materia di
giustizia minorile, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno
1992, di lire 1.919 milioni per
l'anno 1993 e di lire 5.420 milioni per l'anno 1994 per la manutenzione,
riparazione, adattamento e
ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici
giudiziari minorili ed ai servizi
centrali e periferici dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, per la
predisposizione di servizi,
interventi e programmi in favore dei minori, per la gestione di attrezzature e
di beni, compresi gli
impianti, le macchine, gli strumenti, anche telefonici ed informatici, gli
arredi di supporto ai locali adibiti
a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili,
per le missioni del personale, nonché
per l'attività di formazione del personale della giustizia minorile da
svolgersi in raccordo con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione (87).
2. Alla realizzazione degli interventi e alla stipula dei contratti necessari
per l'attuazione del presente
decreto (88) si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 7 del
D.L. 26 marzo 1990, n. 64
(89), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124. Si
applicano altresì le
disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 15 dicembre 1990, n. 395
(90).
(87) Comma così sostituito dalla legge di conversione 7
agosto 1992, n. 356.
(88) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 1992, n.
134.
(89) Riportato alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(90) Riportata alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.
28. Copertura finanziaria. - 1. La spesa a regime derivante
dall'attuazione del presente decreto è
valutata in lire 123.480 milioni a decorrere dall'anno 1995.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27, valutato in
lire 27.386 milioni per
l'anno 1992, in lire 78.642 milioni per l'anno 1993 ed in lire 128.900 milioni
per l'anno 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1992, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della
giustizia».
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio (91).
(91) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 7
agosto 1992, n. 356.
TITOLO IX
Disposizione finale
29. Norme temporanee. - 1. Le disposizioni previste dall'articolo 19 cessano
di avere effetto
trascorsi tre anni dalla entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto (92).
(92) Così modificato dalla legge di conversione 7 agosto
1992, n. 356.
30. Entrata in vigore. - 1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la
conversione in legge.
TABELLA A (93)
Quadro 1
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE
DOTAZIONE
ORGANICA
Qualifiche
dirigenziali
Dirigenti Dirigente amministrativo. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Dirigente di servizio sociale . . . . . . . . . . . . . . 5 Dirigente informatico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ---- Totale . . . 20
Qualifiche funzionali
Nona qualifica funzionale +--------------------------------------------------------------+ | Profili professionali | Dotazione | | Codice denominazione | organica | |--------------------------------------------------|-----------| | 1/A Direttore amministrativo . . . . . . . . . | 1 | | 13/A Direttore amministrativo contabile . . . . | 18 | | 28/A Direttore statistico . . . . . . . . . . . | 1 | | 169/A Direttore coordinatore di istituto | | | penitenziario. . . . . . . . . . . . . . . | 15 | | 211/A Architetto direttore coordinatore. . . . . | 1 | | 226/A Medico coordinatore. . . . . . . . . . . . | 1 | | 230/A Psicologo direttore. . . . . . . . . . . . | 4 | | 241/A Direttore coordinatore di servizio sociale | 22 | | 247/A Direttore coordinatore di area pedagogica. | 23 | | 296 Analista esperto di procedure. . . . . . . | 1 | | | ---- | | Totale . . . | 87 |
Ottava qualifica funzionale +--------------------------------------------------------------+ | Profili professionali | Dotazione | | Codice denominazione | organica | |--------------------------------------------------|-----------| | 1 Funzionario amministrativo . . . . . . . . . | 6 | | 13 Funzionario amministrativo contabile . . . . | 18 | | 28 Funzionario statistico . . . . . . . . . . . | 1 | | 32 Revisore interprete traduttore . . . . . . . | 1 | | 169 Direttore di istituto penitenziario. . . . . | 19 | | 211 Architetto direttore . . . . . . . . . . . . | 1 | | 226 Medico direttore . . . . . . . . . . . . . . | 26 | | 230 Psicologo coordinatore . . . . . . . . . . . | 14 | | 241 Direttore di servizio sociale. . . . . . . . | 125 | | 247 Direttore di area pedagogica . . . . . . . . | 96 | | 265 Bibliotecario. . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | | 272 Analista di procedure. . . . . . . . . . . . | 1 | | | ----- | | Totale . . . | 309 |
Settima qualifica funzionale +--------------------------------------------------------------+ | Profili professionali | Dotazione | | Codice denominazione | organica | |--------------------------------------------------|-----------| | 2 Collaboratore amministrativo . . . . . . . . | 13 | | 14 Collaboratore amministrativo contabile . . . | 38 | | 29 Collaboratore statistico . . . . . . . . . . | 2 | | 33 Traduttore interprete. . . . . . . . . . . . | 3 | | 203 Capo tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 | | 231 Psicologo. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 | | 242 Assistente sociale coordinatore. . . . . . . | 500 | | 246 Educatore coordinatore . . . . . . . . . . . | 191 | | 266 Collaboratore bibliotecario. . . . . . . . . | 1 | | 273 Analista . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | | 274 Programmatore di sistema . . . . . . . . . . | 2 | | | ----- | | Totale . . . | 799 |
Sesta qualifica funzionale +--------------------------------------------------------------+ | Profili professionali | Dotazione | | Codice denominazione | organica | |--------------------------------------------------|-----------| | 3 Assistente amministrativo. . . . . . . . . . | 34 | | 15 Ragioniere . . . . . . . . . . . . . . . . . | 84 | | 30 Assistente statistico. . . . . . . . . . . . | 5 | | 245 Educatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 208 | | 276 Programmatore. . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | | | ----- | | Totale . . . | 333 |
Quinta qualifica funzionale +--------------------------------------------------------------+ | Profili professionali | Dotazione | | Codice denominazione | organica | |--------------------------------------------------|-----------| | 4 Operatore amministrativo . . . . . . . . . . | 83 | | 16 Operatore amministrativo contabile . . . . . | 106 | | 31 Operatore statistico . . . . . . . . . . . . | 5 | | 133 Infermiere professionale . . . . . . . . . . | 45 | | 244 Operatore dell'area pedagogica . . . . . . . | 33 | | 283 Addetto a personal computers . . . . . . . . | 40 | | | ----- | | Totale . . . | 312 |
Quarta qualifica funzionale +--------------------------------------------------------------+ | Profili professionali | Dotazione | | Codice denominazione | organica | |--------------------------------------------------|-----------| | 9 Conducente di automezzi speciali. . . . . . . | 5 | | 11 Autista meccanico . . . . . . . . . . . . . . | 80 | | 22 Addetto ai servizi di portierato e custodia . | 85 | | | ----- | | Totale . . . | 170 |
Terza qualifica funzionale +--------------------------------------------------------------+ | Profili professionali | Dotazione | | Codice denominazione | organica | |--------------------------------------------------|-----------| | 10 Conducente di automezzi . . . . . . . . . . . | 20 | | | ---- | | Totale . . . | 20 | | | ---- | | Totale qualifiche dirigenziali . . . | 20 | | | ------ | | Totale qualifiche funzionali . . . | 2030 | | | ------ | | Totale generale . . . | 2050 |
(93) Tabella così sostituita dal D.P.C.M. 23 aprile 1997 (Gazz.
Uff. 28 giugno 1997, n. 149, S.O.).
Quadro 2
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Amministrazione centrale
Qualifiche dirigenziali
Dirigenti Dirigente amministrativo. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Dirigente di servizio sociale . . . . . . . . . . . . . . 2 Dirigente informatico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 --- Totale . . . 8
Qualifiche funzionali
Nona qualifica funzionale +--------------------------------------------------------------+ | Profili professionali | Dotazione | | Codice denominazione | organica | |--------------------------------------------------|-----------| | 1/A Direttore amministrativo . . . . . . . . . | 1 | | 13/A Direttore amministrativo contabile . . . . | 4 | | 28/A Direttore statistico . . . . . . . . . . . | 1 | | 169/A Direttore coordinatore di istituto | | | penitenziario. . . . . . . . . . . . . . . | 9 | | 211/A Architetto direttore coordinatore. . . . . | 1 | | 226/A Medico coordinatore. . . . . . . . . . . . | 1 | | 230/A Psicologo direttore. . . . . . . . . . . . | 4 | | 241/A Direttore coordinatore di servizio sociale | 2 | | 247/A Direttore coordinatore di area pedagogica. | 7 | | 296 Analista esperto di procedure. . . . . . . | 1 | | | ---- | | Totale . . . | 31 |
Ottava qualifica funzionale +--------------------------------------------------------------+ | Profili professionali | Dotazione | | Codice denominazione | organica | |--------------------------------------------------|-----------| | 1 Funzionario amministrativo . . . . . . . . . | 1 | | 13 Funzionario amministrativo contabile . . . . | 4 | | 28 Funzionario statistico . . . . . . . . . . . | 1 | | 32 Revisore interprete traduttore . . . . . . . | 1 | | 211 Architetto direttore . . . . . . . . . . . . | 1 | | 230 Psicologo coordinatore . . . . . . . . . . . | 3 | | 241 Direttore di servizio sociale. . . . . . . . | 11 | | 247 Direttore di area pedagogica . . . . . . . . | 12 | | | ---- | | Totale . . . | 34 |
Settima qualifica funzionale +--------------------------------------------------------------+ | Profili professionali | Dotazione | | Codice denominazione | organica | |--------------------------------------------------|-----------| | 2 Collaboratore amministrativo . . . . . . . . | 3 | | 14 Collaboratore amministrativo contabile . . . | 3 | | 29 Collaboratore statistico . . . . . . . . . . | 2 | | 33 Traduttore interprete. . . . . . . . . . . . | 3 | | 203 Capo tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | | 231 Psicologo. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 | | 242 Assistente sociale coordinatore. . . . . . . | 9 | | 246 Educatore coordinatore . . . . . . . . . . . | 10 | | | ---- | | Totale . . . | 40 |
Sesta qualifica funzionale +--------------------------------------------------------------+ | Profili professionali | Dotazione | | Codice denominazione | organica | |--------------------------------------------------|-----------| | 15 Ragioniere. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 | | 30 Assistente statistico . . . . . . . . . . . . | 5 | | | ---- | | Totale . . . | 21 |
Quinta qualifica funzionale +--------------------------------------------------------------+ | Profili professionali | Dotazione | | Codice denominazione | organica | |--------------------------------------------------|-----------| | 4 Operatore amministrativo . . . . . . . . . . | 16 | | 16 Operatore amministrativo contabile . . . . . | 9 | | 31 Operatore statistico . . . . . . . . . . . . | 5 | | 283 Addetto a personal computers . . . . . . . . | 2 | | | ---- |
| Totale . . . | 32 |
Quarta qualifica funzionale +--------------------------------------------------------------+ | Profili professionali | Dotazione | | Codice denominazione | organica | |--------------------------------------------------|-----------| | 9 Conducente di automezzi speciali. . . . . . . | 5 | | 11 Autista meccanico . . . . . . . . . . . . . . | 10 | | 22 Addetto ai servizi di portierato e custodia . | 5 | | | ---- | | Totale . . . | 20 | | | ---- | | Totale qualifiche dirigenziali . . . | 8 | | | ----- | | Totale qualifiche funzionali . . . | 178 | | | ----- | | Totale complessivo . . . | 186 |
Quadro 3
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Strutture periferiche
(omissis)
TABELLA B
PIANO DI ACQUISIZIONE DEL NUOVO PERSONALE 1993 +--------------------------------------------------------------+ | | Dir.| 1° | IX |VIII| VII| VI| V | IV | III|TOTALE| | | Sup.| Dir.| | | | | | | | | |---------|-----|-----|----|----|----|----|---|----|----|------| |Anno 1993| 2 | 20 | 55 | 117| 392| 202|298| 240| 50 | 1.376| | | | | | | | | | | | (94)|
QUADRO H -
DIRIGENTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE (95)
(94) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff.
9 giugno 1992, n. 134.
(95) Aggiunge il quadro H alla tabella IV allegata al D.P.R. 30 giugno 1972,
n. 748, riportato alla voce
IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO. Vedi, ora, la tabella A allegata al presente
decreto.