D.L. 4 ottobre 1990, n. 276 (1).
Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia,
disposizioni per lo snellimento
delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di
potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria (2).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediato
avvio delle procedure di
reclutamento e concorso per l'aumento degli organici del personale della
Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare
l'immediato avvio delle procedure
di pianificazione e progettazione per il potenziamento tecnico e logistico
delle sezioni di polizia
giudiziaria previste dall'articolo 58 del codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 settembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
dell'interno, della difesa e delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica;
Emana il seguente decreto-legge:
Capo I - Polizia di Stato
1. 1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335 (3), già
modificata dalla tabella A allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569, e dalla
tabella A allegata alla
legge 19 aprile 1985, n. 150, nonché dalle integrazioni derivanti
dall'articolo 12, commi 6, 7 e 8, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (4), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
2. 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 12, commi 6,
7, 8 e 10, del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, la copertura dei
posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al presente capo
avverrà per contingenti,
rispettivamente, non superiori a 468 unità per il 1990, di cui 5 dirigenti
generali, 10 dirigenti superiori,
35 primi dirigenti, 218 sovrintendenti capo, 200 agenti; 1145 unità per il
1991, di cui 10 dirigenti
superiori, 35 primi dirigenti, 700 vice sovrintendenti e 400 agenti, nonché a
30 unità di primi dirigenti
per il 1992.
2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di
dirigente superiore e di primo
dirigente di cui alla tabella A allegata al presente decreto, per gli anni
1990, 1991 e 1992 vengono
conferiti, unitamente a quelli resisi disponibili al 31 dicembre di ciascuno
degli anni predetti, secondo la
normativa vigente e con la decorrenza dalla stessa prevista.
3. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di
sovrintendente capo e di vice
sovrintendente di cui alla tabella A allegata al presente decreto, per gli
anni 1990, 1991 e 1992
vengono conferiti, unitamente a quelli che si renderanno disponibili in
ciascuno degli anni predetti,
secondo la normativa vigente e con le decorrenze dalla stessa previste.
4. I posti portati in aumento alla dotazione organica della qualifica di
agente nel ruolo degli agenti e
degli assistenti di cui alla tabella A allegata al presente decreto vengono
conferiti, quanto a 200 posti, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, quanto a 400
posti, a decorrere dal 1°
gennaio 1991.
3. 1. La dotazione organica della qualifica di dirigente
superiore medico e di primo dirigente medico
dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui alla
tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (5), è aumentata,
rispettivamente, di 4 unità, in
ragione di 2 unità per il 1990 e 2 per il 1991, e di 3 unità a partire dal
1990 in ragione di una unità per
ogni anno.
2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche di cui al comma 1
vengono conferiti, unitamente
a quelli resisi disponibili al 31 dicembre di ogni anno, secondo la normativa
vigente e con la decorrenza
dalla stessa prevista.
3-bis. 1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (6), dopo la lettera l), è
aggiunta la seguente:
"l-bis) direzione centrale di sanità cui è preposto il dirigente
generale medico del ruolo
professionale dei sanitari della Polizia di Stato".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (5),
ovunque ricorrano, le
parole: "servizio sanitario a livello centrale", "servizio
sanitario centrale" e "servizio medico a livello
centrale" sono sostituite dalle seguenti: "direzione centrale di
sanità".
3. Alla direzione centrale di sanità, di cui ai commi 1 e 2, fanno capo tutte
le attribuzioni finora
esercitate dal servizio sanitario a livello centrale.
4. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 338 (5), le
parole: "ispettore generale capo" sono sostituite dalle seguenti:
"direttore centrale di sanità".
5. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 338
(6/a), è abrogato.
6. Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n.
338 (6/a), le parole: "il servizio sanitario a livello centrale"
sono sostituite dalle seguenti: "i servizi
della direzione centrale di sanità".
4. 1. Per la copertura dei 600 posti portati in aumento per
il 1990 e 1991 nella dotazione organica
della qualifica di agente nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia
di Stato ai sensi dell'articolo 2,
l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare, non oltre il 30 giugno 1991, la
graduatoria dell'arruolamento
straordinario per l'assunzione di 3000 allievi agenti indetto con decreto del
Ministro dell'interno del 10
novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
52 del 4 marzo 1987,
conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.
2. Per i posti di allievo agente da conferire dopo il 30 giugno 1991,
l'Amministrazione ha facoltà di
utilizzare, per non più di due anni dalla data di approvazione, la
graduatoria dell'arruolamento
straordinario per l'assunzione di 960 unità, indetto con decreto del Ministro
dell'interno del 31 maggio
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 52 del 3
luglio 1990, conferendo i
posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.
5. 1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali possono essere preceduti da una
prova preliminare a carattere
generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore
accertamento dei requisiti psico-
fisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti.
2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce
requisito essenziale di
partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento
della prova
preliminare o per difetto di uno o più degli altri requisiti prescritti
è disposta con decreto motivato del
Ministro dell'interno.
3. La prova preliminare di cui al comma 1 può essere effettuata in giorni e
luoghi diversi, per
contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o più
commissioni. Le modalità della
prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i
criteri per la verifica dei
risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti
con apposito regolamento
emanato con decreto del Ministro dell'interno.
4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni
relative all'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli è
effettuata nei confronti dei candidati che
abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia
richiesto come requisito di
ammissione al concorso.
4-bis. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n.
325 (7), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è prorogato di quattro
anni; i cicli di corso di
aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, e il secondo ciclo
di corso di cui all'articolo
6, comma 7, del citato decreto-legge n. 325 del 1987 sono effettuati secondo
le modalità stabilite dal
Ministro dell'interno, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli
istituti di istruzione (8) (8/a).
6. 1. Nel sesto comma dell'articolo 47 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (9) le parole: "fino al venti
per cento dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al venticinque per cento dei posti
disponibili".
2 (10).
3 (11).
7. 1 (12).
Capo II - Arma dei Carabinieri
8. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in
eccedenza al numero delle
promozioni ed agli organici previsti dalla tabella 1 annessa alla legge 24
luglio 1985, n. 410 (13), con
riferimento alla graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore
approvata dal Ministro della
difesa ai sensi dell'art. 27 della L. 12 novembre 1955, n. 1137 (13), sono
promossi al grado superiore:
a) 1 generale di brigata;
b) 3 colonnelli;
c) 9 tenenti colonnelli (14).
2. Le eccedenze organiche, che si determineranno in applicazione delle norme
di cui al presente
articolo, saranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da
quelle di cui alla lettera
a) dell'art. 44, L. 12 novembre 1955, n. 1137 (13), e successive
modificazioni.
9. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il numero massimo degli
ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all'articolo 3 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804
(13), è aumentato nei gradi di:
a) generali di divisione: 1 unità;
b) generali di brigata: 3 unità;
c) colonnelli: 5 unità.
2. Gli incrementi numerici di cui al comma 1 sono riportati nel ruolo Arma dei
carabinieri in aumento
al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal D.P.R. 11 luglio 1974.
10. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, al quadro II
- ruolo dell'Arma dei carabinieri - della
tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 (13), e successive
modificazioni, sono
apportate le seguenti varianti:
a) in corrispondenza del grado di generale di divisione: alla colonna 4, il
numero 7 è modificato in 8;
b) in corrispondenza del grado di generale di brigata: alla colonna 4, il
numero 17 è modificato in
20; alla colonna 5, i numeri 1 e 2 sono sostituiti dal numero 2;
c) in corrispondenza del grado di colonnello: alla colonna 4, il numero 61 è
modificato in 70; alla
colonna 5, i numeri 4 e 5 sono sostituiti dal numero 5;
d) in corrispondenza del grado di tenente colonnello: alla colonna 5, i numeri
12 e 13 sono sostituiti
dal numero 13;
e) in corrispondenza del grado di maggiore: alla colonna 2, dopo la parola:
"anzianità" sono
aggiunte le seguenti: "dopo quattro anni di permanenza nel grado";
f) nella colonna 5 sono cancellate le lettere (b), (c) e (d) e le relative
note riportate in calce sono
abrogate.
11. 1. Gli organici dei sottufficiali, degli appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui alla
legge 24 luglio 1985, n. 410 (14/a), integrati ai sensi del decreto-legge 18
giugno 1986, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono
stabiliti come segue:
a) sottufficiali n. 26.300 di cui 2.500 marescialli maggiori "carica
speciale";
b) appuntati e carabinieri n. 67.550.
12. 1. L'aumento degli organici di cui all'articolo 11
avverrà, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per contingenti, rispettivamente, non superiori a
550 unità, di cui 200
sottufficiali e 350 carabinieri, per il 1990 e a 550 sottufficiali per
ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Nell'attuazione dell'aumento dell'organico dei sottufficiali, il Ministero
della difesa, nei relativi
bandi di concorso, riserva a favore degli appuntati e appuntati scelti il
numero dei posti in percentuale
di cui al n. 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n.
397 (14/a) come sostituito
dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e successive
modificazioni e
integrazioni, con l'osservanza delle procedure concorsuali in esso stabilite
(14/b).
3. Il Ministro della difesa è autorizzato altresì a bandire con propri
decreti, negli anni 1990 e 1991,
corsi straordinari per marescialli maggiori "carica speciale", sino
al raggiungimento dell'organico
indicato all'articolo 11, ai sensi dell'articolo 1, comma 15-ter, del
decreto-legge 16 settembre 1987, n.
379 (14/a), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n.
468.
12-bis. 1. I decreti di cui al comma 1 dell'articolo 11-ter
del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387
(15), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
sono emanati dal Governo
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto (16).
Capo III - Guardia di Finanza
13. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, in eccedenza al numero delle
promozioni ed agli organici
previsti dalla tabella 2 annessa alla legge 25 maggio 1989, n. 190 (17), sono
promossi al grado
superiore:
2 colonnelli;
4 tenenti colonnelli;
13 maggiori;
30 tenenti;
30 sottotenenti.
2. Le eccedenze organiche, che si determineranno in applicazione delle norme
di cui al presente
articolo, saranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da
quelle di cui alla lettera
a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni.
3. Le promozioni di cui alla tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n.
190 (17), limitatamente al
biennio 1991-1992, sono così aumentate:
A) Dal 1° gennaio 1991:
a generale di brigata di 2 unità;
a colonnello di 4 unità;
a tenente colonnello di 13 unità;
a capitano di 30 unità;
a tenente di 30 unità.
B) Dal 1° gennaio 1992:
a generale di brigata di 2 unità;
a colonnello di 4 unità.
4. I numeri massimi dei generali di brigata e dei colonnelli previsti dalla
tabella 4 allegata alla legge
25 maggio 1989, n. 190 (17), sono così aumentati:
generale di brigata: 4 unità;
colonnelli: 8 unità.
5. Gli organici degli ufficiali della Guardia di finanza, previsti dalla
tabella 3 allegata alla legge 25
maggio 1989, n. 190 (17), sono stabiliti come segue:
generale di brigata: 23 unità;
colonnello: 72 unità;
tenente colonnello: 348 unità;
maggiore: 180 unità;
capitano: 601 unità;
tenente e sottotenente: 606 unità.
6. Gli organici dei sottufficiali, degli appuntati e finanzieri della Guardia
di finanza sono stabiliti ome
segue:
A) sottufficiali: n. 24.411;
B) appuntati e finanzieri: n. 37.435.
7. Gli organici in aumento rispetto a quelli fissati dall'articolo 10 della
legge 25 maggio 1989, n. 190
(17), saranno realizzati a decorrere dal 1° gennaio 1991. La tabella B
allegata al presente decreto
sostituisce la tabella 5 allegata alla citata legge 25 maggio 1989, n. 190
(17).
Capo IV - Potenziamento sezioni di polizia giudiziaria
14. 1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia,
un piano triennale di interventi straordinari per il potenziamento delle
dotazioni tecniche e logistiche,
comprese le attrezzature di sicurezza, per le esigenze delle sezioni di
polizia giudiziaria di cui all'articolo
58 del codice di procedura penale.
2. Per l'avvio del piano di cui al comma 1, è autorizzata la spesa
complessiva di lire 9 miliardi, da
iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno 1991.
Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono
disposte con successivo
provvedimento legislativo.
3 (18)
4 (18)
5 (18)
14-bis. 1. A decorrere dal 1992, per le esigenze di
supporto degli uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nonché dei servizi, comunque
connessi alla lotta alla
criminalità, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno di cui alla tabella II
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340
(19), e successive
integrazioni e modificazioni, sono incrementate nella misura rispettivamente
indicata, per ciascun
profilo e qualifica, nella tabella C allegata al presente decreto.
2. Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle organiche di cui
al comma 1 deve
contestualmente corrispondere la restituzione ai compiti d'istituto del
personale della Polizia di Stato,
che attualmente esplica le mansioni di cui alla allegata tabella C.
3. Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle organiche di cui
al comma 1 si provvede
con le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 340 del 1982 (19) e
relative norme di esecuzione, riservando il 15 per cento dell'incremento di
organico al personale dei
ruoli della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del
presente decreto, che sia in possesso di almeno trenta anni di anzianità nei
ruoli di appartenenza e con
l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 45, primo e secondo comma, del
decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 (19).
4. Dopo la prima applicazione della legge di conversione del presente decreto
la riserva di cui al
comma 3, nelle stesse misure e con le medesime modalità, si applica ai fini
della copertura delle
vacanze ordinarie negli stessi profili e qualifiche.
5. Alle spese previste nel presente articolo si provvede, con il concerto del
Ministro del tesoro, nei
limiti dello stanziamento contenuto nel capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1992 utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza
statale", mediante
corrispondente riduzione di lire 15.330.208.000 sullo stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1991 (20).
Capo V - Disposizioni comuni e finali
15. 1. Per la verifica dell'idoneità all'espletamento di servizi che
comportano rischi per la sicurezza,
l'incolumità e la salute dei terzi possono essere disposti, con il consenso
dell'interessato, accertamenti
dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV.
2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono disposti dalle amministrazioni
interessate e sono
effettuati dagli organi previsti dai rispettivi ordinamenti con modalità tali
da garantirne l'assoluta
riservatezza.
3. Nessun provvedimento può essere preso nei confronti di chi abbia rifiutato
di sottoporsi agli
accertamenti di cui al comma 1 o di chi, sulla base di tali accertamenti, sia
risultato essere
sieropositivo, salvo l'esclusione dai servizi di cui al comma 1. Sono comunque
fatte salve le norme
vigenti in materia d'idoneità fisica e psichica del soggetto.
4. L'elenco dei servizi di cui al comma 1 è determinato con decreto
ministeriale (21).
15-bis. 1 (22).
16. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto valutato in lire 1.784 milioni per l'anno
1990, in lire 74.990 milioni per l'anno 1991, in lire 115.968 milioni per
l'anno 1992 e in lire 136.482
milioni per l'anno 1993, si provvede:
a) per l'anno 1990, quanto a lire 470 milioni mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 1990 e quanto a
lire 1.314 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 5031 dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990;
b) quanto a lire 74.990 milioni per l'anno 1991, lire 115.968 milioni per
l'anno 1992 e lire 136.482
milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1991,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riforma della
dirigenza statale" (23).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
16-bis. 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 31,
primo comma, n. 3), della legge 1° aprile 1981,
n. 121, i dirigenti preposti agli Ispettorati generali di pubblica sicurezza
presso il Senato della
Repubblica e presso la Camera dei deputati sono collocati fuori ruolo in
relazione agli speciali compiti
connessi all'incarico (20).
17. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Tabella A (articolo 1) +--------------------------------------------------------------+ |Livel-| | Posti | | |lo di | | di | | | fun- | Qualifica |quali- | Funzioni | |zione | |fica e | | | | |di fun-| | | | | zione | | |------|-------------------|-------|---------------------------| | C |Dirigente generale| | | | | di pubblica | | | | | sicurezza . . . .| 15 | Vice direttore generale | | | | |della pubblica sicurezza; | | | | |direttore di ufficio e di | | | | |direzione centrale; | | | | |ispettore generale capo; | | | | |consigliere e ministeriale;| | | | |questore di sede di | | | | |particolare rilevanza; | | | | |direttore dell'Istituto | | | | |superiore di polizia; | | | | |dirigente di ispettorato o | | | | |ufficio speciale di | | | | |pubblica sicurezza | | D |Dirigente superiore| 190 | Questore; ispettore | | | | |generale; consigliere | | | | |ministeriale; aggiunto; | | | | |dirigente di servizio | | | | |nell'ambito del | | | | |dipartimento della pubblica| | | | |sicurezza; dirigente di | | | | |ispettorato o ufficio | | | | |speciale di pubblica | | | | |sicurezza; dirigente di | | | | |ufficio periferico a | | | | |livello regionale per le | | | | |esigenze di polizia | | | | |stradale o ferroviaria o di| | | | |frontiera; direttore di | | | | |istituto di istruzione di | | | | |particolare rilievo; vice | | | | |direttore dell'Istituto | | | | |superiore di polizia e | | | | |della Scuola di | | | | |perfezionamento per le | | | | |forze di polizia; | | | | |direttore di sezione | | | | |dell'Istituto superiore di | | | | |polizia | | E |Primo dirigente . .| 710 | Vice questore; direttore | | | | |di divisione; vice | | | | |consigliere ministeriale; | | | | |dirigente di commissariato | | | | |di particolare rilevanza; | | | | |dirigente di ufficio | | | | |periferico a livello | | | | |provinciale per le esigenze| | | | |di polizia stradale o | | | | |ferroviaria o di frontiera | | | | |o postale; dirigente di | | | | |reparto mobile; direttore | | | | |di istituto di istruzione; | | | | |vice direttore di istituto | | | | |di istruzione di | | | | |particolare rilevanza; | | | | |dirigente di gabinetto di | | | | |polizia scientifica a | | | | |livello regionale; | | | | |dirigente di reparto di | | | | |volo; dirigente di centro | | | | |di coordinamento operativo |
Ruolo dei commissari: -+ Vice commissario . . . . . . . . . . . > n. 1.562 Commissario . . . . . . . . . . . . .| -+ -+ Commissario capo . . . . . . . . . . . > n. 1.368 Vice questore aggiunto . . . . . . . .|
-+ Ruolo degli ispettori: Vice ispettore . . . . . . . . . . . . n. 3.000 Ispettore . . . . . . . . . . . . . . n. 2.400 Ispettore principale . . . . . . . . . n. 1.890 Ispettore capo . . . . . . . . . . . . n. 1.378
Ruolo dei sovraintendenti: -+ Vice sovrintendente . . . . . . . . .| Sovrintendente . . . . . . . . . . . . > n. 14.340 Sovrintendente principale . . . . . .| -+ Sovrintendente capo . . . . . . . . . n. 6.086
Ruolo degli agenti e degli assistenti: -+ Agente . . . . . . . . . . . . . . . .| Agente scelto . . . . . . . . . . . . > n. 68.581 Assistente . . . . . . . . . . . . . .| Assistente capo . . . . . . . . . . .| -+
Tabella B (prevista dall'articolo 13) +--------------------------------------------------------------+ | | ORGANICI AL 1° GENNAIO | | CATEGORIA |-----------------------------------| | | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |--------------------------|--------|--------|--------|--------| |Sottufficiali. . . . . . .| 18.031 | 20.131 | 22.411 | 24.411 | |Appuntati e Finanzieri . .| 35.020 | 35.560 | 36.395 | 37.435 |
Tabella C (24) (prevista dall'articolo 14-bis) +--------------------------------------------------------------+ |Livello| Qualifica |Dotazione|Incremento| | | |organica | | |-------|---------------------------------|---------|----------| | VI |Assistente amministrativo | | | | | (segretario amministrativo) . .| 2.060 | 100 | | VI |Ragioniere (segretario di | | | | | ragioneria) . . . . . . . . . .| 1.783 | 100 | | VIII |Assistente sociale coord. . . . .| 200 | 130 | | IV |Dattilografo. . . . . . . . . . .| 2.366 | 250 | | IV |Coadiutore (archivista) . . . . .| 5.465 | 100 | | | |---------|----------| | | | 11.874 | 680 |
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 ottobre 1990, n. 232 e
convertito in legge, con modificazioni, dalla L.
30 novembre 1990, n. 359 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1990, n. 282).
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto
legge.
(3) Riportato al n. A/XL.
(4) Riportato al n. Y/XIV.
(5) Riportato al n. A/XLIII.
(6) Riportata al n. A/XXX.
(6/a) Riportato al n. A/XLII.
(7) Riportato al n. A/LXIV.
(8) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1990, n. 359.
(8/a) Vedi, anche, l'art. 22, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n.
A/CX.
(9) Riportata al n. A/XXX.
(10) Aggiunge un periodo all'art. 55, L. 1° aprile 1990, n. 121, riportata al
n. A/XXX.
(11) Sostituisce con 4 commi, i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 60, L.
1° aprile 1981, n. 121,
riportata al n. A/XXX.
(12) Aggiunge un periodo all'art. 5, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, riportato
al n. A/LXV.
(13) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(14) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 novembre 1990, n.
359.
(14/a) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(14/b) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 novembre 1990,
359.
(15) Riportato al n. A/LXV.
(16) Aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1990, n. 359.
(17) Riportata alla voce GUARDIA DI FINANZA.
(18) Comma soppresso dalla legge di conversione 30 novembre 1990, n. 359.
(19) Riportato alla voce MINISTERO DELL'INTERNO.
(20) Aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1990, n. 359.
(21) Così sostituito dalla legge di conversione 30 novembre 1990, n. 359.
(22) Aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1990, n. 359. Esso, a sua
volta, aggiunge l'art.
17-bis, al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341, riportato al n. A/XLV.
(23) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 novembre 1990, n.
359.
(24) Aggiunta dalla legge di conversione 30 novembre 1990, n. 359.