LIBRO VII GIUDIZIO

 

TITOLO I

ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

Artt.465-469

 

465 Atti del presidente del tribunale o della Corte di Assise

1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio (429, 456, 464), può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l`udienza o differirla non più di una volta (disp. di att 143.).

2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private (60, 76, 84, 89), alla persona offesa (90) e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall`art. 429 commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.

 

466 Facoltà dei difensori

1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento (431, 432) e di estrarne copia.

 

467 Atti urgenti

1. Nei casi previsti dall`art. 392, il presidente del tribunale o della Corte di Assise dispone, a richiesta di parte, l`assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento (240 bis disp di att..).

2. Del giorno, dell`ora e del luogo stabiliti per il compimento dell`atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.

3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

 

468 Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici

1. Le parti che intendono chiedere l`esame di testimoni (194 sg.), periti (220 sg.) o consulenti tecnici (225, 233) nonchè delle persone indicate dall’articolo 210, *devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l`esame.

2. . Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210, escludendo le testimonianze vietate i dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l’esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull’ammissibilità della prova a norma dell’articolo 495 ".*

3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.

4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.

4 bis. La parte che intende chiedere l`acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale (238) deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l`esame a norma dell`art. 495 .

5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell`incidente probatorio a norma dell`art. 392 comma 2.

469 Proscioglimento prima del dibattimento

  1. Salvo quanto previsto dall`art. 129, comma 2, se l`azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio (127), sentiti il pubblico ministero e l`imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

 

 

TITOLO II DIBATTIMENTO

 

CAPO I Disposizioni generali

Artt.470-483

 

470 Disciplina dell`udienza

1. La disciplina dell`udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità, un sua assenza la disciplina dell`udienza è esercitata dal pubblico ministero (21 reg.).

2. Per l`esercizio delle funzioni indicate un questo Capo, il presidente (131) o il pubblico ministero (378) si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.

 

471 Pubblicità dell`udienza

1. L`udienza è pubblica a pena di nullità (disp. di att 147.).

2. Non sono ammessi nell`aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono un stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.

3. Se alcuna di queste persone deve intervenire all`udienza come testimone, è fatta allontanare non appena la sua presenza non è più necessaria.

4. Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell`udienza sono espulse per ordine del presidente o, un sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali.

5. Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali, che l`ammissione nell`aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.

6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza formalità.

 

472 Casi in cui si procede a porte chiuse

1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell`autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell`interesse dello Stato .

2. Su richiesta dell`interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all`assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private un ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell`imputazione. Quando l`interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati .

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quinquies 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l`esame dei minorenni.

 

473 Ordine di procedere a porte chiuse

1. Nei casi previsti dall`art. 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse. L`ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell`aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall`art. 472 comma 3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti.

3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l`ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell`aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.

 

474 Assistenza dell`imputato all`udienza

1. L`imputato assiste all`udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza.

 

475 Allontanamento coattivo dell`imputato

1. L`imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell`udienza, è allontanato dall`aula con ordinanza del presidente.

2. L`imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore.

3. L`imputato allontanato può essere riammesso nell`aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l`imputato debba essere nuovamente allontanato il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall`aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli artt. 503 e 523 comma 5.

 

476 Reati commessi in udienza

1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l`arresto dell`autore nei casi consentiti (380, 381).

2. Non è consentito l`arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione (207).

 

477 Durata e prosecuzione del dibattimento

1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo.

2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.

3. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l`ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti (475-2, 487-2, 488 502-2)

 

478 Questioni incidentali

1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall`art. 491.

 

479 Questioni civili o amministrative

1. Fermo quanto previsto dall`art. 3, qualora la decisione sull`esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato.

2. La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione (606). Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l`ordinanza di sospensione.

 

480 Verbale di udienza

1. L`ausiliario che assiste il giudice (126) redige il verbale di udienza (134 s.), nel quale sono indicati:

a) il luogo, la data, l`ora di apertura e di chiusura dell`udienza;

b.) i nomi e i cognomi dei giudici;

c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell`imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.

2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.

 

481 Contenuto del verbale

l. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.

2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.

 

482 Diritto delle parti in ordine alla documentazione

1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse (141), purché non contraria alla legge. Le memorie scritte (121) presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.

2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l`ausiliario dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.

 

483 Sottoscrizione e trascrizione del verbale

1. Subito dopo la conclusione dell`udienza o la chiusura del dibattimento (524), il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente per l`apposizione del visto.

2. Salvo quanto previsto dall`art. 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione (138).

3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.

 

CAPO II Atti introduttivi

Artt.484-495

 

484 Costituzione delle parti

1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

  1. Qualora il difensore dell`imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell`art. 97 comma 4.

2 bis Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420 ter, 420 quater e 420 quinques*

 

485 Rinnovazione della citazione

  • Abrogato. 

 

486 Impedimento a comparire dell`imputato o del difensore

  • Abrogato.

 

487 Contumacia dell`imputato

  • Abrogato.

 

 

488 Assenza e allontanamento volontaria dell`imputato

  • Abrogato.

 

 

489 Dichiarazioni del contumace

1. L`imputato già contumace che prova di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico, può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall`art. 494. Nel corso del giudizio di cassazione (610 s.) le dichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo un cui l`imputato si trova.

2. L`imputato nella richiesta prevista dal comma 1 può nominare un difensore (96) al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per l`audizione; in mancanza, il giudice designa un difensore di ufficio (97). Se l`imputato si trova in stato di custodia cautelare (284-286), le dichiarazioni devono essere assunte entro un termine non superiore a quindici giorni da quello un cui è pervenuta la richiesta.

3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel corso del giudizio di revisione (636) o nella fase della esecuzione (655 sg.). In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova.

4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall`imputato o dal condannato è trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state rese dal condannato e non pende giudizio di revisione, il relativo verbale è trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dell`art. 677.

 

490 Accompagnamento coattivo dell`imputato assente o contumace

1. Il giudice, a norma dell`art. 132, può disporre l`accompagnamento coattivo dell`imputato assente (488) o contumace (487), quando la sua presenza è necessaria per l`assunzione di una prova diversa dall`esame.

 

491 Questioni preliminari

1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione (21, 23), le nullità indicate nell`art. 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile (76, 80), la citazione o l`intervento del responsabile civile (83, 85, 86) e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e l`intervento degli enti e delle associazioni previsti dall`art. 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l`accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento (431) e la riunione o la separazione dei giudizi (17, 18), salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.

4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso (disp. di att 148.).

5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.

 

492 Dichiarazione di apertura del dibattimento

1. Compiute le attività indicate negli art. 484 e ss., il presidente dichiara aperto il dibattimento.

2. L`ausiliario che assiste il giudice (126) dà lettura dell`imputazione.

 

493 Esposizione introduttiva e richieste di prova

1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato nell’ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove.

2. È ammessa l’acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall’articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

3. Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.

4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari *.

494 Dichiarazioni spontanee dell`imputato

1. Esaurita l`esposizione introduttiva (493), il presidente informa l`imputato che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all`oggetto dell`imputazione e non intralcino l`istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni l`imputato non si attiene all`oggetto dell`imputazione, il presidente lo ammonisce e, se l`imputato persiste, gli toglie la parola.

2. L`ausiliario (126) riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto un forma riassuntiva (140).

 

495 Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all`ammissione delle prove a norma degli artt. 190 comma 1, e 190 bis. Quando è stata ammessa l`acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti (238), il giudice provvede un ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova (disp. di att 147 bis) solo dopo l`acquisizione della documentazione relativa alla prova dell`altro procedimento .

2. L`imputato ha diritto all`ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell`imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti (234 sg.) di cui è chiesta l`ammissione.

4. Nel corso dell`istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. n giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l`ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.

 

CAPO III Istruzione dibattimentale

Artt.496-515

 

496 Ordine nell`assunzione delle prove

1. L`istruzione dibattimentale inizia con l`assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l`assunzione di quelle richieste da altre parti, nell`ordine previsto dall`art. 493 comma 2.

2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.

 

497 Atti preliminari all`esame dei testimoni

1. I testimoni (194 s.) sono esaminati l`uno dopo l`altro nell`ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati (disp. di att 149.).

2. Prima che l`esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell`obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti (c.p 372.) e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: ìConsapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza". Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.

3. L`osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.

 

498 Esame diretto e controesame dei testimoni

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l`esame del testimone.

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l`esame, secondo l`ordine indicato nell`art. 496.

3. Chi ha chiesto l`esame può proporre nuove domande.

4. L`esame testimoniale del minorenne (472) è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell`esame il presidente può avvalersi dell`ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente sentite le parti, se ritiene che l`esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L`ordinanza può essere revocata nel corso dell`esame.

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalita' di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico

 

499 Regole per l`esame testimoniale

1. L`esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.

2. Nel corso dell`esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.

3. Nell`esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.

4. Il presidente cura che l`esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.

5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti

6. Durante l’esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l’esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni

 

500 Contestazioni nell`esame testimoniale

1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.
2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.
3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all’esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.
4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.
5. Sull’acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.
6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell’articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.
7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento».501 Esame dei periti e dei consulenti tecnici

1. Per l`esame dei periti (220 sg.) e dei consulenti tecnici (225, 233, 359, 360) si osservano le disposizioni sull`esame dei testimoni (497 sg.), in quanto applicabili.

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio (136).

 

502 Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici

1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne l`esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell`art. 477 comma 3, del giorno, dell`ora e del luogo dell`esame.

2. L`esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico (471). L`imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l`intervento personale dell`imputato interessato all`esame.

 

503 Esame delle parti private

1. Il presidente dispone l`esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine (disp. di att 150): parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.

2. L`esame si svolge nei modi previsti dagli artt. 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l`ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell`imputato. Quindi, chi ha iniziato l`esame può rivolgere nuove domande.

3. Fermi i divieti di lettura (514) e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (431). Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto.

4. Si applica la disposizione dell`art. 500 comma 2 .

5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero (370) sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3 .

6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3 ter, 391 e 422.

 

504 Opposizioni nel corso dell`esame dei testimoni

1. Salvo che la legge disponga diversamente (495-4), sulle opposizioni formulate nel corso dell`esame dei testimoni dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.

 

505 Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell`art. 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresì chiedere al giudice l`ammissione di nuovi mezzi di prova (507) utili all`accertamento dei fatti .

 

506 Poteri del presidente in ordine all`esame dei testimoni e delle parti private

1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli artt. 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell`esame.

2.Il presidente anche su richiesta di altro componente del collegio può rivolgere domande a testimoni,ai periti e ai tecnici, alle persone indicate dall'’articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l’esame e il controesame.Restail diritto delle parti di concludere l’esame secondo l’ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2 e 503,comma 2.*

 

507 Ammissione di nuove prove

1. Terminata l`acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio (190) l`assunzione di nuovi mezzi di prove (disp. di att 151.) .

 1.bis Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche dell’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.*

 

508 Provvedimenti conseguenti all`ammissione della perizia nel dibattimento

1. Se il giudice, di ufficio (190) o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è Immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento (disp. di att 152.). Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende (477) il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.

2. Con l`ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l`esercizio dei poteri previsti dall`art. 228.

3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell`art. 501.

 

509 Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie

1. Nei casi previsti dagli artt. 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende (477) il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.

 

510 Verbale di assunzione dei mezzi di prova

1. Nel verbale (480-483) sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti (143) ed è fatta menzione di quanto previsto dall`art. 497 comma 2.

2. L`ausiliario che assiste il giudice (126) documenta nel verbale lo svolgimento dell`esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall`art. 140 comma 2 sono esercitati dal presidente.

 

511 Letture consentite

1. Il giudice anche di ufficio (190), dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l`esame della persona che le ha rese, a meno che l`esame non abbia luogo.

3. La lettura della relazione peritale (227) è disposta solo dopo l`esame del perito.

4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza (431) è consentita ai soli fini dell`accertamento della esistenza della condizione di procedibilità.

5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione (526). L`indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.

6. La facoltà di chiedere la lettura o l`indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell`art. 93 .

 

511 bis Lettura di verbali di prove di altri procedimenti

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell`art. 238. Si applica il comma 2 dell`art. 511.

 

512 Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione

1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria dal pubblico ministero e dal giudice nel corso della udienza preliminare (422) quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione .

 

512 bis Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all’ estero*

l. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all`estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l’esame dibattimentale.

 

513 Lettura delle dichiarazioni rese dall`imputato nel corso delle indagini

preliminari o nell`udienza preliminare

(Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 7 agosto 1997, n. 267)

1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari [c.p.p. 294, comma 3, 391, comma 3] o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso.salvo che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 500, comma 4

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210 comma 1, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante (c.p.p. 132, 210) o l'esame a domicilio (c.p.p. 502) o la rogatoria internazionale (c.p.p. 727, 729) ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contradditorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.

3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511 *

*L'art. 6 della legge, L. 7 agosto 1997, n. 267 ha inoltre così disposto:

"Art. 6. Norma transitoria. 1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero può avvalersi della facoltà di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 392 del codice di procedura penale, come modificate dall'articolo 4 della presente legge, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel giudizio di primo grado in corso, quando è stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame.

3. Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda è disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.

4. Se è in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma 3.

5. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano presentate, nonostante il ricorso alle misure di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 513 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'articolo 513 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui è disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non può in ogni caso superare il termine di sei mesi".

 

514 Letture vietate

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall`imputato, dalle persone indicate nell`articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell`udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell`imputato o del suo difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall`articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L`ufficiale o l`agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell`articolo 499, comma 5.

 

515 Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento

1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi a norma dell`art. 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento.

 

CAPO IV Nuove contestazioni

Artt.516-522

 

516 Modifica della imputazione

  1. Se nel corso dell`istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio (429, 450 456), e non appartiene alla competenza di un giudice superiore (23), il pubblico ministero modifica l`imputazione e procede alla relativa contestazione.

1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anzichè monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.

(Comma aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)

 1.ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, e questa non si è tenuta l’inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza entro il termine indicato dal comma 1 bis*

 

Art 517

!. Qualora nel corso dell`istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell`art. 12 comma 1 lett. b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio (429, 450, 456), il pubblico ministero contesta all`imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore (23).

1 bis. Si applica la disposizione prevista dall'art 516 comma 1 bis.e 1 ter*

 

518 Fatto nuovo risultante dal dibattimento

1. Fuori dei casi previsti dall`art. 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell`imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio (429, 450, 456) e per il quale si debba procedere di ufficio.

2. Tuttavia i, presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell`imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.

 

519 Diritti delle parti

1. Nei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva (99 c.p.), il presidente informa l`imputato che può chiedere un termine per la difesa.

2. Se l`imputato ne fa richiesta, il presidente sospende (477) i, dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall`art. 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l`imputato può chiedere l`ammissione di nuove prove (a norma dell`art. 507) .

3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa (90), osservando un termine non inferiore a cinque giorni (178, 180).

 

520 Nuove contestazioni all`imputato contumace o assente

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli artt. 516 e 517 all`imputato contumace o assente (487, 488), il pubblico ministero chiede a, presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all`imputato.

2. In tal caso il presidente sospende (477) il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell`art. 519 commi 2 e 3.

 

521 Correlazione tra l`imputazione contestata e la sentenza

1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purchè il reato non ecceda la sua competenza nè risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anzichè monocratica.( comma sostituito dal D.Lgs. 19.2.1998, n.51)ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'’dienza preliminare questa non si è tenuta.*

2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (429, 450, 456) ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 comma 2.

Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499

3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2.

  

Art. 521-bis. (Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni).

1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516 comma 1-bis e 1 ter*, 517 comma 1-bis e 518, il fatto risulta attribuito alla cognizione del tribunale per cui è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta*, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione. ( Articolo aggiunto dal D.Lgs. 19.2.1998, n.51)

522 Nullità della sentenza per difetto di contestazione

1. L`inosservanza delle disposizioni previste in questo Capo è causa di nullità (177 s.).

2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.

 

CAPO V Discussione finale

 

523 Svolgimento della discussione

1. Esaurita l`assunzione delle prove (496 s.), i, pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell`imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

2. La parte civile presenta conclusioni scritte (822), che devono comprendere quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.

3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.

5. In ogni caso l`imputato e i, difensore devono avere, a pena di nullità (177 s.), la parola per ultimi se la domandano.

6. La discussione non può essere interrotta per l`assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell`art. 507.

 

524 Chiusura del dibattimento

1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

 

 

TITOLO III SENTENZA

 

CAPO I Deliberazione

Artt.525-528

 

525 Immediatezza della deliberazione

1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento (524).

2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta (179), gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.

3. Salvo quanto previsto dall`art. 528, la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza.

 

526 Prove utilizzabili ai fini della liberazione

1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (495-515).

 

527 Deliberazione collegiale

1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l`esame del merito non risulti precluso dall`esito della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l`imputazione e, se occorre, quelle relative all`applicazione delle pene e delle misure di sicurezza (199-240 c.p.) nonché quelle relative alla responsabilità civile (74-89).

2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età.

3. Se nella votazione sull`entità della pena o della misura di sicurezza si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza In ogni altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all`imputato.

 

528 Lettura del verbale in camera di consiglio

1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza (480-483, 510) redatto con la stenotipia (138) ovvero l`ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive (139) di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l`assistenza dell`ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione (135, 139).

 

CAPO II Decisione

 

SEZIONE I  Sentenza di proscioglimento

Artt.529-543

 

529 Sentenza di non doversi procedere

1. Se l`azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (336 s.), il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell`esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.

 

530 Sentenza di assoluzione

1. Se il fatto non sussiste, se l`imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile (c.p 85 sg..) o non punibile per un`altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l`imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione (c.p 50-54.) o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull`esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.

4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza (c.p 222, 240).

 

531 Dichiarazione di estinzione del reato

1. Salvo quanto disposto dall`art. 129 comma 2, il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull`esistenza di una causa di estinzione del reato.

532 Provvedimenti sulle misure cautelari personali

1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell`imputato in stato di custodia cautelare (284-286) e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali (280-283 287-290) eventualmente disposte.

2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena (c.p 163.).

 

533 Condanna dell`imputato

1. Se l`imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e l`eventuale misura di sicurezza (c.p 199-240.).

2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene (. c.p 72 sg.) o sulla continuazione (c.p 81). Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza (c.p 102-108.).

3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena (c.p 163.) o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (c.p 175.), provvede in tal senso con la sentenza di condanna.

 

534 Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

1. Nei casi previsti dagli artt. 196 e 197 c.p. e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata (89) a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.

 

535 Condanna alle spese

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce (691).

2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi (12) sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.

3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell`art. 692.

4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell`art. 130.

 

536 Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

1. Nei casi previsti dall`art. 36 c.p., il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita (694).

 

537 Pronuncia sulla falsità di documenti

1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo.

2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell`atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita (675). La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.

3. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il Capo che contiene la decisione sull`imputazione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.

 

SEZIONE III Decisione sulle questioni civili

 

538 Condanna per la responsabilità civile

1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e ss.

2. Se pronuncia condanna dell`imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.

3. Se il responsabile civile è stato citato (83) o è intervenuto (85) nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità.

 

539 Condanna generica ai danni e provvisionale

1. Il giudice se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.

2. A richiesta della parte civile, l`imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

 

540 Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi.

2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.

 

541 Condanna alle spese relative all`azione civile

1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l`imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile (153 att.), salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.

2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l`imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall`imputato e dal responsabile civile per effetto dell`azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all`imputato o al responsabile civile.

 

542 Condanna del querelante alle spese e ai danni

1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l`imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le disposizioni dell`art. 427 per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell`imputato e del responsabile civile .

2. L`avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.

 

543 Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno

1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell`art. 186 c.p. è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza (694).

2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.

3. Se l`inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall`obbligato.

 

CAPO III Atti successivi alla deliberazione

Artt.544-548

 

544 Redazione della sentenza

1. Conclusa la deliberazione (525-528), il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.

2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia (154 att.).

3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia (585).

 

545 Pubblicazione della sentenza

1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del Collegio mediante la lettura del dispositivo.

2. La lettura della motivazione redatta a norma dell`art. 544 comma 1 segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un`esposizione riassuntiva.

3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all`udienza (475, 488).

 

546 Requisiti della sentenza

1. La sentenza contiene:

a) l` intestazione ìin nome del popolo italiano" e l`indicazione dell`autorità che l`ha pronunciata;

b) le generalità dell`imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;

c) l` imputazione;

d) l` indicazione delle conclusioni delle parti;

e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l`indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l`enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie;

f) il dispositivo, con l`indicazione degli articoli di legge applicati;

g) la data (111) e la sottoscrizione (110) del giudice.

2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell`impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l`estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell`impedimento, provvede il solo presidente.

3. Oltre che nel caso previsto dall`art. 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

 

547 Correzione della sentenza

1. Fuori dei casi previsti dall`art. 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall`art. 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell`art. 130.

 

548 Deposito della sentenza

1. La sentenza è depositata in Cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall`art. 544 commi 2 e 3. n pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.

2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell`art. 544 comma 3, l`avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. E` notificato altresì a chi risulta difensore dell`imputato al momento del deposito della sentenza.

3. L`avviso di deposito con l`estratto della sentenza è in ogni caso notificato all`imputato contumace (487) e comunicato al procuratore generale presso la Corte di Appello.