Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 326 - Finalità delle indagini preliminari
1. Il pubblico ministero [ 347 s., 358 s. ] e la polizia giudiziaria [ 55 ] svolgono,
nell' ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni
inerenti all' esercizio dell' azione penale [ 405 ;112 Cost. ;14 reg. esec. ].
Art. 327 - Direzione delle indagini preliminari
1. Il pubblico ministero [ 51 ;109 Cost. ;238 disp. coord. ] dirige le indagini e dispone
direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 328 - Giudice per le indagini preliminari
1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti
private [ 60, 61, 74, 83, 89 ] e della persona offesa dal reato [ 90, 91 ], provvede il
giudice per le indagini preliminari [ 22 ;105disp. att. ;16, 17 reg. esec. ].
1bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell' articolo 51 comma
3bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche
disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il giudice competente [ 238 c. 1 disp. coord. ]<1>.
Art. 329 - Obbligo del segreto
1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono
coperti dal segreto [ 326 c.p. ] fino a quando l' imputato non ne possa avere conoscenza [
117, 118 ] e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari [ 405 s., 554
;118 disp. att. ]<1>.
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in
deroga a quanto previsto dall' articolo 114, consentire, con decreto motivato, la
pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono
depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il
pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può
disporre con decreto motivato:
a) l' obbligo del segreto per singoli atti, quando l' imputato lo consente o quando la
conoscenza dell' atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a
determinate operazioni [ 114, 115 ].
Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo II
Notizia di reato
Art. 330 - Acquisizione delle notizie di reato
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria
iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli
seguenti. [ 109, 127 disp. att. ].
Art. 331 - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
1. Salvo quanto stabilito dall' articolo 347<1>, i pubblici ufficiali [357 c.p. ] e
gli incaricati di un pubblico servizio [ 358 c.p. ] che, nell' esercizio o a causa delle
loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio [ 336
], devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla
quale il reato è attribuito [ 361, 362 c.p. ].
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo<2> al pubblico ministero o a
un ufficiale di polizia giudiziaria<3>.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono
anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si
può configurare un reato perseguibile di ufficio, l' autorità che procede [ 295 c.p.c. ]
redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero [ 106 disp. att.; 221
disp. coord. ].
Art. 332 - Contenuto della denuncia
1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il
giorno dell' acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene
inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla
identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di
coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei
fatti.
Art. 333 - Denuncia da parte di privati
1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La
legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria [ 364, 384 c. 1, 709 c.p.
]<1>.
2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è
presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'
articolo 240 [ 108 disp. att. ;5 reg. esec. ].
Art. 334 - Referto
1. Chi ha l' obbligo del referto [ 365, 384 c.p. ] deve farlo pervenire entro quarantotto
ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi
ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o
assistenza ovvero, in loro mancanza, all' ufficiale di polizia giudiziaria più
vicino<1>.
2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è
possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a
identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell' intervento; dà
inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali
è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte
obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.
Art. 335 - Registro delle notizie di reato
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell' apposito registro custodito presso
l' ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria
iniziativa [ 330 ] nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della
persona alla quale il reato stesso è attribuito [ 109, 110 disp. att. ;2, 5 reg. esec. ].
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto
ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'
aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni [
414 c. 2 ].
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all' articolo 407,
comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona
alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne
facciano richiesta.<1>
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all' attività di indagine, il pubblico
ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto
sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.<2>
Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo III
Condizioni di procedibilità
Art. 336 - Querela
1. La querela [ 120 s. c.p. ] è proposta mediante dichiarazione nella quale,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale [ 122 ], si manifesta la volontà che si
proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.
Art. 337 - Formalità della querela
1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall' articolo 333 comma
2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare
all' estero [ 107 disp. att. ]. Essa, con sottoscrizione autenticata [ 39 disp. att. ;2703
c. 2 c.c. ], può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego
raccomandato.
2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è
ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.
3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona
giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della
fonte dei poteri di rappresentanza.
4. L' autorità che riceve la querela provvede all' attestazione della data [ 111 ] e del
luogo della presentazione, all' identificazione della persona che la propone e alla
trasmissione degli atti all' ufficio del pubblico ministero.
Art. 338 - Curatore speciale per la querela
1. Nel caso previsto dall' articolo 121 del codice penale, il termine per la presentazione
della querela [ 124 c.p. ] decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il
provvedimento di nomina.
2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del
luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.
3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'
educazione, la custodia o l' assistenza dei minorenni.
4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile [ 76 ] nell' interesse
della persona offesa.
5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione
della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede
Art. 339 - Rinuncia alla querela
1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore
speciale [ 122 ], con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all' interessato o a un suo
rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di
polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l' identità del rinunciante,
redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.
2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.
3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all' azione civile per le
restituzioni e per il risarcimento del danno [ 74 ].
Art. 340 - Remissione della querela
1. La remissione della querela [ 152 c.p. ] è fatta e accettata personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall' autorità procedente o da un
ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta
autorità.
2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme
previste per la rinuncia espressa alla querela [ 339 ].
3. Il curatore speciale previsto dall' articolo 155 comma 4 del codice penale è nominato
a norma dell' articolo 338.
4. Le spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che nell' atto di
remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in parte a carico del querelato [ 427,
542 ].
Art. 341 - Istanza di procedimento
1. L' istanza di procedimento [ 9, 10, 130 c.p. ] è proposta dalla persona offesa con le
forme della querela [ 337 ].
Art. 342 - Richiesta di procedimento
1. La richiesta di procedimento [ 8 c. 1 e 2, 9 c. 2 e 3, 10, 11 c. 2, 127 s., 313 c. 4
c.p. ] è presentata al pubblico ministero con atto sottoscritto dall' autorità
competente.
Art. 343 - Autorizzazione a procedere
1. Qualora sia prevista l' autorizzazione a procedere [ 96 Cost. ;313 c.p. ]<1>, il
pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell' articolo 344 [111 disp. att. ].
2. Fino a quando non sia stata concessa l' autorizzazione, è fatto divieto di disporre il
fermo [ 384 ] o misure cautelari personali [ 280 ss. ] nei confronti della persona
rispetto alla quale è prevista l' autorizzazione medesima nonché di sottoporla a
perquisizione personale [ 249, 352 ] o domiciliare [ 251, 352 ], a ispezione personale [
245 ], a ricognizione 213 ], a individuazione [ 361 ], a confronto [ 211 ], a
intercettazione di conversazioni o di comunicazioni [ 266 ]. Si può procedere all'
interrogatorio solo se l' interessato lo richiede.
3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di
autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza [382 ] di uno dei delitti
indicati nell' articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, se la necessità dell' autorizzazione
concerne un membro del Parlamento o della Corte costituzionale, non possono essere
compiuti atti diversi dall' arresto o dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai
quali può procedersi soltanto in caso di flagranza di un delitto non colposo consumato o
tentato, nei casi indicati nell' articolo 380 commi 1 e 2 lettere a), b), d), i), nonché
lettere c), f), g), h) se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a dieci anni<2>.
4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere
utilizzati.
5. L' autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata.
Art. 344 - Richiesta di autorizzazione a procedere
1. Il pubblico ministero chiede l' autorizzazione prima di procedere a giudizio
direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio o il decreto
penale di condanna. Nei procedimenti di competenza del pretore, la richiesta deve essere
presentata prima dell' emissione del decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve,
comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle
notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l' autorizzazione [ 111
disp. att. ]<1>.
2. Se la persona per la quale è necessaria l' autorizzazione è stata arrestata in
flagranza [ 380 ss. ], il pubblico ministero richiede l' autorizzazione a procedere
immediatamente e comunque prima dell' udienza di convalida [ 391 ].
3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l'
autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si è proceduto a
giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla
prima parte del comma 1. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede all'
assunzione delle prove richieste dalle parti.
4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali soltanto è
necessaria l' autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si può procedere
separatamente contro gli imputati per i quali l' autorizzazione non è necessaria [ 18 ].
Art. 345 - Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell' azione
penale
1. Il provvedimento di archiviazione [ 411 ] e la sentenza di proscioglimento [ 529 ] o di
non luogo a procedere [ 425 ], anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è
stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell'
autorizzazione a procedere, non impediscono l' esercizio dell' azione penale per il
medesimo fatto e contro la medesima persona se è in seguito proposta la querela, l'
istanza, la richiesta o è concessa l' autorizzazione ovvero se è venuta meno la
condizione personale che rendeva necessaria l' autorizzazione [ 649 ].
2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una
condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel comma 1.
Art. 346 - Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità
1. Fermo quanto disposto dall' articolo 343, in mancanza di una condizione di
procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine
preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova [348 ] e, quando vi è pericolo nel
ritardo, possono essere assunte le prove previste dall' articolo 392 [ 112 disp. att. ].
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Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo IV
Attività a iniziativa della polizia giudiziaria
Art. 347 - Obbligo di riferire la notizia del reato
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al
pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi
sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali
trasmette la relativa documentazione [ 55, 357 ;16 disp. att. ]<1>.
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro
valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini,
della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti
per la ricostruzione dei fatti [ 332, 349 ].
2bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l' assistenza del
difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione
della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento
dell' atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari<2>.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell' articolo 407, comma 2, lettera a),
numeri da 1) a 6)<3> e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la
comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale<4>.
Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la
documentazione previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l' ora in cui ha
acquisito la notizia [ 335 ;221 disp. coord. ].
Art. 348 - Assicurazione delle fonti di prova
1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria
continua a svolgere le funzioni indicate nell' articolo 55 raccogliendo in specie ogni
elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole<1>.
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l' altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione
di esse e dello stato dei luoghi<2>;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3. Dopo l' intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a
essa specificamente delegati a norma dell' articolo 370 e tutte le attività di indagine
che, anche<3> nell' ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare
i reati ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi. In tal caso assicura le
nuove fonti di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico
ministero.
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del
pubblico ministero [ 370 ], compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze
tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera
[ 359 ].
Art. 349 - Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e
di altre persone
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti
per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può
procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e
antropometrici nonché altri accertamenti<1>.
3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le
notificazioni a norma dell' articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell' articolo
66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero
fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono
sufficienti elementi per ritenerne la falsità [ 496 c.p. ], la polizia giudiziaria la
accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per
la identificazione e comunque non oltre le dodici ore [ 94 c. 2 disp. att. 651 c.p. ].
5. Dell' accompagnamento e dell' ora in cui questo è stato compiuto è data immediata
notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni
previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata
e dell' ora in cui esso è avvenuto [ 357 c. 2c ].
Art. 350 - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini
1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria [ 57 ] assumono, con le modalità previste dall'
articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto [ 380 s. ] o di
fermo a norma dell' articolo 384 [ 357 c. 2b ].
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in
difetto, provvede a norma dell' articolo 97 comma 3.
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al
quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l' obbligo di
presenziare al compimento dell' atto [ 161, 178 c. c ].
4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria
richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell' articolo 97 comma 4.
5. Sul luogo o nell' immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono,
anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell' articolo 384,
notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.
6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l' assistenza del difensore sul luogo o
nell' immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e
utilizzazione [ 191 ].
7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei
cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione
nel dibattimento, salvo quanto previsto dall' articolo 503 comma 3<1>.
Art. 351 - Altre sommarie informazioni
1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire
circostanze utili ai fini delle indagini. Si applica la disposizione del secondo periodo
dell' articolo 362<1>.
1bis. All' assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso
ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso
previsto dall' articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia
giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da
un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere
tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all' atto<2>.
Art. 352 - Perquisizioni<1>
1. Nella flagranza del reato [ 382 ] o nel caso di evasione [ 385 c.p. ], gli ufficiali di
polizia giudiziaria [ 68 Cost .;113 disp. att. ] procedono a perquisizione personale o
locale [ 103 c. 1, 356 ] quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si
trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o
disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si
trovi la persona sottoposta alle indagini o l' evaso.
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un' ordinanza che dispone la custodia
cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o
condannata per uno dei delitti previsti dall' articolo 380 ovvero al fermo di una persona
indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a
perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e
sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo
decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare [ 225 disp. att. ] può essere eseguita anche fuori dei
limiti temporali dell' articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l' esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto
ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale
delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle
quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.
Art. 353 - Acquisizione di plichi o di corrispondenza
1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l' ufficiale
di polizia giudiziaria [ 57 ] li trasmette intatti al pubblico ministero per l' eventuale
sequestro [ 103 c. 6 ].
2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e
all' assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo,
l' ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il
quale può autorizzarne l' apertura immediata [ 357 c. 2e ].
3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di
corrispondenza per i quali è consentito il sequestro a norma dell' articolo 254, gli
ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al
servizio postale di sospendere l' inoltro. Se entro quarantotto ore dall' ordine della
polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di
corrispondenza sono inoltrati.
Art. 354 - Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose
pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga
mutato prima dell' intervento del pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o
si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire
tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e
rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e
le cose a questo pertinenti [ 253, 356 ;113 disp. att. ]<1>.
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria
compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione
personale [ 245, 357 c. 2 ].
Art. 355 - Convalida del sequestro e suo riesame
1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel
relativo verbale [ 357 ] il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla
quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque
non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato
eseguito 229 disp. coord. ].
2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida
il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose
sequestrate [ 263 ]. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla
persona alla quale le cose sono state sequestrate.
3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e qualla che
avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica
del decreto ovvero dalla diversa data in cui l' interessato ha avuto conoscenza dell'
avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell' articolo 324 [
257 ].
4. La richiesta di riesame non sospende l' esecuzione del provvedimento 588 ]<1>.
Art. 356 - Assistenza del difensore
Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di
assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli
articolo 352 e 354 oltre che all' immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico
ministero a norma dell' articolo 353 comma 2 [ 114 disp. att. ].
Art. 357 - Documentazione dell' attività di polizia giudiziaria
1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle
indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla
individuazione delle fonti di prova [ 115 disp. att. ].
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività [ 161 c. 1, 268, 383, 386 c.
3 ] redige verbale dei seguenti atti:
a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini;
c) informazioni assunte a norma dell' articolo 351<1>;
d) perquisizioni e sequestri;
e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico
ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.
3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le
modalità previste dall' articolo 373.
4. La documentazione dell' attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del
pubblico ministero.
5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le
querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al
reato [ 253 ].
Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo V
Attività del pubblico ministero
Art. 358 - Attività di indagine del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero [ 238 c. 1 disp. coord. ] compie ogni attività necessaria ai
fini indicati nell' articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a
favore della persona sottoposta alle indagini.
Art. 359 - Consulenti tecnici del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi
o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche
competenze, può nominare e avvalersi di consulenti [ 73 disp. att. ], che non possono
rifiutare la loro opera [366 c.p. ].
2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli
atti di indagine.
Art. 360 - Accertamenti tecnici non ripetibili
1. Quando gli accertamenti previsti dall' articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi
il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la
persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno,
dell' ora e del luogo fissati per il conferimento dell' incarico e della facoltà di
nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell' articolo 364 comma 2.
3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di
assistere al conferimento dell' incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare
osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell' incarico, la persona sottoposta alle indagini
formuli riserva di promuovere incidente probatorio [ 392 ], il pubblico ministero dispone
che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più
essere utilmente compiuti.
5. Se il pubblico ministero, malgrado l' espressa riserva formulata dalla persona
sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell' ultima parte
del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati
non possono essere utilizzati nel dibattimento [ 431 c. c ;116, 117 disp. att.; 240bis
disp.coord .]<1>.
Art. 361 - Individuazione di persone e di cose
1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico
ministero procede alla individuazione di persone, di cose [ 343 c. 2 ] o di quanto altro
può essere oggetto di percezione sensoriale.
2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a
chi deve eseguire la individuazione.
3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa
subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a
individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall' articolo 214 comma
2.
Art. 362 - Assunzione di informazioni
1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire
circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni degli articoli 197,
198, 199, 200, 201, 202 e 203<1>.
Art. 363 - Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso
1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell' articolo 12 sono
interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall'
articolo 210 commi 2, 3 e 4.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato
collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall' articolo 371 comma 2
lettera b) [ 190bis, 192 c. 2 ].
Art. 364 - Nomina e assistenza del difensore
1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione [ 103 c.
3, 4 ] o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini [ 343 c. 2,
373 ], la invita a presentarsi a norma dell' articolo 375.
2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è
assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.
3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso
almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle
ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini [ 65 disp. att.
].
4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3,
fermo quanto previsto dall' articolo 245.
5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo
possa pregiudicare la ricerca o l' assicurazione delle fonti di prova, il pubblico
ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima del
termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'
avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato
motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere
alterati. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d' intervenire.
6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente
indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell' avviso.
7. E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o
disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al
pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel
verbale.
Art. 365 - Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso
1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione [ 247 s. ]
o sequestro [ 253 ss. ], chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente,
se è assistita da un difensore di fiducia [ 96 ] e, qualora ne sia priva, designa un
difensore di ufficio a norma dell' articolo 97 comma 3.
2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell' atto, fermo quanto previsto
dall' articolo 249.
3. Si applicano le disposizioni dell' articolo 364 comma 7.
Art. 366 - Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori
1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal
pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di
assistere [ 360, 364, 365 ], sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro
il terzo giorno successivo al compimento dell' atto, con facoltà per il difensore di
esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi [ 118 disp. att. ]. Quando non
è stato dato avviso del compimento dell' atto [ 364 c. 5, 365 ], al difensore è
immediatamente notificato l' avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della
notificazione.
2. Il pubblico ministero con decreto motivato può disporre, per gravi motivi, che il
deposito degli atti indicati nel comma 1 sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro
diritto del difensore.
Art. 367 - Memorie e richieste dei difensori
1. Nel corso delle indagini preliminari [ 326 s., 551 s. ], i difensori hanno facoltà di
presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero [ 121 ].
Art. 368 - Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro
1. Quando, nel corso delle indagini preliminari [ 326 s., 551 s. ], il pubblico ministero
ritiene che non si debba disporre il sequestro [ 253 s. ] richiesto dall' interessato,
trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari.
Art. 369 - Informazione di garanzia
1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il
pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno,
alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa [ 90 s. ]<1> una
informazione di garanzia 24 Cost. ] con indicazione delle norme di legge che si assumono
violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di
nominare un difensore di fiducia [ 161 c. 2, 178 c. 2 ].<2>
2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l' ufficio postale restituisca il piego per
irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l' informazione
di garanzia sia notificata a norma dell' articolo 151.
Art. 370 - Atti diretti e atti delegati
1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi
della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti
specificamente delegati [ 247 c. 3, 253 c. 3 ], ivi compresi gli interrogatori ed i
confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di
libertà, con l' assistenza necessaria del difensore<1>.
2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni
degli articoli 364, 365 e 373.
3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico
ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la
rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale o la pretura
del luogo.
4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero
delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli
atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari
ai fini delle indagini.
Art. 371 - Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero
1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si
coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime [
118bis disp. att. ]. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché
alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria.
Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.
2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma dell' articolo 12 ovvero si tratta di reati
commessi da più persone in danno reciproco le une dalle altre<1>;
b) se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro
reato o di un' altra circostanza [ 192 c. 4, 363 ];
c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.
3. Salvo quanto disposto dall' articolo 12, il collegamento delle indagini non ha effetto
sulla competenza.
Art. 371 bis<1> - Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia
1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai
procedimenti per i delitti indicati nell' articolo 51 comma 3bis. A tal fine dispone della
direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di
polizia e impartisce direttive intese a regolarne l' impiego a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei
procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di
indagine, di garantire la funzionalità dell' impiego della polizia giudiziaria nelle sue
diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale
antimafia, in particolare:
a) d' intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento
investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle
direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino
specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'
acquisizione e all' elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla
criminalità organizzata;
d) soppressa<2>;
e) soppressa<2>;
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per
prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il
coordinamento nell' attività di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che,
malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o
di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di
cassazione, l' avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti
indicati nell' articolo 51 comma 3bis quando non hanno dato esito le riunioni disposte al
fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a
causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nelle attività di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall' articolo 371 ai fini
del coordinamento delle indagini<3>;
3) soppresso<4>.
4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo
le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale
antimafia all' uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia
o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di
indagine altri uffici del pubblico ministero.
Art. 372 - Avocazione delle indagini
1. Il procuratore generale presso la corte di appello [ 51 c. 2 ] dispone con decreto
motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l' avocazione [ 412 ]
delle indagini preliminari quando:
a) in conseguenza dell' astensione [ 52 ] o della incompatibilità del magistrato
designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;
b) il capo dell' ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva
sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall' articolo 36
comma 1 lettere a), b), d), e) [ 53 c. 3 ].
1bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie
informazioni, dispone altresì con decreto motivato l' avocazione delle indagini
preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270bis, 280, 285, 286, 289bis,
305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l' arresto in flagranza e 422 del codice
penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento
delle indagini previste dall' articolo 371 comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per
il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d' intesa con altri
procuratori generali interessati<1>.
Art. 373 - Documentazione degli atti
1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:
a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;
b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;
c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell' articolo 362<1>;
d-bis) dell' interrogatorio assunto a norma dell' articolo 363<2>;
e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell' articolo 360.
2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.
3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste
dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva
ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le
annotazioni ritenute necessarie [ 119 disp. att. ].
4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo
quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la
documentazione contestuale.
5. L' atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono
conservati in apposito fascicolo presso l' ufficio del pubblico ministero assieme agli
atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell' articolo 357.
6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l' ufficiale di polizia
giudiziaria o l' ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione
dell' articolo 142.
Art. 374 - Prestazione spontanea
1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi
al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.
2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e
questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l' atto così compiuto equivale per ogni
effetto all' interrogatorio [ 343 c. 2, 373 c. 1b, 449 c. 5, 453 c. 1 ]. In tale ipotesi,
si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.
3. La presentazione spontanea non pregiudica l' applicazione di misure cautelari [ 272 s.
].
Art. 375 - Invito a presentarsi
1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando
deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza [360, 361, 364 ].
2. L' invito a presentarsi contiene:
a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona
sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l' ora e il luogo della presentazione nonché l' autorità davanti alla
quale la persona deve presentarsi;
c) il tipo di atto per il quale l' invito è predisposto;
d) l' avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell' articolo 132 l'
accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto
legittimo impedimento [ 376 ].
3. Quando la persona è chiamata a rendere l' interrogatorio, l' invito contiene altresì
la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento
compiute. L' invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall' articolo 453
comma 1, l' indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l' avvertimento che potrà
essere presentata richiesta di giudizio immediato<1>.
4. L' invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la
comparizione [ 172 c. 5, 174 c. 1 ], salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico
ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per
comparire.
Art. 376 - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto
1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l' accompagnamento
coattivo [ 132 ;46 disp. att. ] è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del
giudice.
Art. 377 - Citazioni di persone informate sui fatti
1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti
che richiedono la presenza della persona offesa e delle persone in grado di riferire su
circostanze utili ai fini delle indagini 362 ].
2. Il decreto contiene:
a) le generalità della persona;
b) il giorno, l' ora e il luogo della comparizione nonché l' autorità davanti alla quale
la persona deve presentarsi;
c) l' avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell' articolo 133 l'
accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto
legittimo impedimento.
3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente
tecnico, dell' interprete e del custode delle cose sequestrate.
Art. 378 - Poteri coercitivi del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero ha, nell' esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell'
articolo 131.
Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo VI
Arresto in flagranza e fermo
Art. 379 - Determinazione della pena
1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo [ 230 disp. coord. ]<1>, la pena
è determinata a norma dell' articolo 278.
Art. 380 - Arresto obbligatorio in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [ 383 ] procedono all' arresto di
chiunque è colto in flagranza [ 382 ] di un delitto non colposo, consumato o tentato [ 56
c.p. ], per il quale la legge stabilisce la pena dell' ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni [ 379 ].
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria procedono all' arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti
delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del
codice penale [ 241 s. c.p. ] per i quali è stabilita la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall' articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l' incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice
penale [ 422 s. c.p. ] per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall' articolo 600 del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall' articolo 4
della legge 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'
articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice
penale<1>;
f) delitto di rapina previsto dall' articolo 628 del codice penale e di estorsione
previsto dall' articolo 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita,
cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni
da sparo, escluse quelle previste dall' articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975, n.
110<2>;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell' articolo 73
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbblica 9 ottobre 1990, n.
309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo<3>;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell' ordine costituzionale
per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque
anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni
segrete previste dall' articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di
carattere militare previste dall' articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle
associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20
giugno 1952, n. 645 delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'
articolo 3 comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654<4>;
lbis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione
di tipo mafioso prevista dall' articolo 416bis del codice penale<5>;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per
delinquere prevista dall' articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l' associazione
è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle
lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela [ 336 s. ;120 c.p. ], l' arresto in
flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all' ufficiale o all' agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l' avente
diritto dichiara di rimettere la querela, l' arrestato è posto immediatamente in
libertà.
Art. 381 - Arresto facoltativo in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque
è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un
delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni [ 379 ]<1>.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare
chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti<2>:
a) peculato mediante profitto dell' errore altrui previsto dall' articolo 316 del codice
penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d' ufficio prevista dagli articoli 319 comma
4<3> e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall' articolo 336 comma 2 del
codice penale<4>;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive
previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall' articolo 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall' articolo 582 del codice penale;
g) furto previsto dall' articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell' articolo 635 comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall' articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall' articolo 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli
articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110<5>.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela [ 336 s. ;120 c.p. ], l' arresto in
flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa
oralmente all' ufficiale o all' agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'
avente diritto dichiara di rimettere la querela, l' arrestato è posto immediatamente in
libertà.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all' arresto in flagranza
soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità
del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto [ 274 c. c ].
4-bis. Non è consentito l' arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla
polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle
informazioni o il rifiuto di fornirle.<6>
Art. 382 - Stato di flagranza
1. E' in stato di flagranza chi viene colto nell' atto di commettere il reato ovvero chi,
subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da
altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia
commesso il reato immediatamente prima.
2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la
permanenza<1>.
Art. 383 - Facoltà di arresto da parte dei privati
1. Nei casi previsti dall' articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all'
arresto in flagranza [ 382 ], quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l' arresto deve senza ritardo consegnare l' arrestato o le
cose costituenti il corpo del reato [ 253 c. 2 ] alla polizia giudiziaria la quale redige
il verbale della consegna [ 357 ] e ne rilascia copia.
Art. 384 - Fermo di indiziato di delitto
1. Anche fuori dei casi di flagranza [ 382 ;230 c. 1 disp. coord. ], quando sussistono
specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero
dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell' ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni
e superiore nel massimo a sei anni [ 379 ] ovvero di un delitto concernente le armi da
guerra e gli esplosivi.
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la
direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al
fermo di propria iniziativa.
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia
successivamente individuato l' indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi che
rendano fondato il pericolo che l' indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile,
per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero [ 307 c. 4
]<1>.
Art. 385 - Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze
1. L' arresto [ 380 ss. ] o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle
circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell' adempimento di un dovere
[ 51 c.p. ] o nell' esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di
non punibilità. [ 45 s., 85 s., 308 s., 384, 387, c. 3, 398, c. 2, 463, 599, 649 c.p. ].
Art. 386 - Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l' arresto [ 380
s. ] o il fermo [ 384 ] e hanno avuto in consegna l' arrestato, ne danno immediata notizia
al pubblico ministero del luogo dove l' arresto o il fermo è stato eseguito<1>.
Avvertono inoltre l' arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di
fiducia [ 120 disp. att. ].
2. Dell' avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di
ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell' articolo 97 [ 104 c. 2 ].
3. Qualora non ricorra l' ipotesi prevista dall' articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria pongono l' arrestato o il fermato a disposizione del
pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall' arresto o
dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il
pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l' eventuale
nomina del difensore di fiducia, l' indicazione del giorno, dell' ora e del luogo in cui
l' arresto o il fermo è stato eseguito e l' enunciazione delle ragioni che lo hanno
determinato<2>.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l' arrestato o il fermato a
disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o
mandamentale del luogo dove l' arresto o il fermo è stato eseguito [ 566 c. 2 ;94 c. 1,
97 c. 2 disp. att. ;7 reg. esec. ]<3>.
5. Il pubblico ministero può disporre che l' arrestato o il fermato sia custodito, se in
uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell' art. 284 ovvero, se ne possa derivare grave
pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.<4>
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche
al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.
7. L' arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal
comma 3 [ 389 c. 1 ]<5>.
Art. 387 - Avviso dell' arresto o del fermo ai familiari
1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell' arrestato [ 380 s. ] o del fermato [ 384
], deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell' avvenuto arresto o fermo [ 96 c. 3
]<1>.
Art. 388 - Interrogatorio dell' arrestato o del fermato
1. Il pubblico ministero può procedere all' interrogatorio dell' arrestato [ 380 s. ] o
del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al
difensore di ufficio [ 96, 97 ].
2. Durante l' interrogatorio, osservate le forme previste dall' articolo 64, il pubblico
ministero informa l' arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni
che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e,
se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.
Art. 389 - Casi di immediata liberazione dell' arrestato o del fermato
1. Se risulta evidente che l' arresto [ 384 ] o il fermo [ 380 ss. ] è stato eseguito per
errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell' arresto o del
fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico
ministero dispone con decreto motivato che l' arrestato o il fermato sia posto
immediatamente in libertà [ 121 disp. att. ]<1>.
2. La liberazione è altresì disposta prima dell' intervento del pubblico ministero dallo
stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il pubblico ministero del
luogo dove l' arresto o il fermo è stato eseguito [ 97 c. 3, 120 disp. att. ].
Art. 390 - Richiesta di convalida dell' arresto o del fermo
1. Entro quarantotto ore dall' arresto [ 380 s. ] o dal fermo [ 384 ] il pubblico
ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell' arrestato o del
fermato [ 389 ;129 c. 3bis disp. att. ], richiede la convalida al giudice per le indagini
preliminari competente in relazione al luogo dove l' arresto o il fermo è stato eseguito
[ 122 disp. att. ]<1>.
2. Il giudice fissa l' udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto
ore successive [ 391 c. 7 ] dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al
difensore<2>.
3. L' arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le
prescrizioni del comma 1.
3bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'
udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su
cui le stesse si fondano<3>.
Art. 391<1> - Udienza di convalida
1. L' udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria del difensore dell' arrestato o del fermato [179 c. 1 ;123 disp. att. ].
2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il
giudice provvede a norma dell' articolo 97 comma 4.
3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell' arresto o del fermo e
illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'
interrogatorio dell' arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia
rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.
4. Quando risulta che l' arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati
osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede
alla convalida con ordinanza. Contro l' ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico
ministero e l' arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall' articolo 273 e taluna delle
esigenze cautelari previste dall' articolo 274, il giudice dispone l' applicazione di una
misura coercitiva a norma dell' articolo 291. Quando l' arresto è stato eseguito per uno
dei delitti indicati nell' articolo 381 comma 2, l' applicazione della misura è disposta
anche al di fuori dei limiti previsti dall' articolo 280<2>.
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata
liberazione dell' arrestato o del fermato<3>.
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono
comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze
pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all' arrestato o
al fermato, se non comparsi. I termini per l' impugnazione decorrono dalla lettura del
provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L' arresto o il
fermo cessa di avere efficacia se l' ordinanza di convalida non è pronunciata o
depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l' arrestato o il fermato è
stato posto a disposizione del giudice [ 566 ]<4>.
Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo VII
Incidente probatorio
Art. 392 - Casi
1. Nel corso delle indagini preliminari [ 326 s. ] il pubblico ministero e la persona
sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente
probatorio [ 70 c. 3, 346, 467, 551 ]:
a) all' assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di
ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro
grave impedimento;
b) all' assunzione di una testimonianza [ 194 ] quando, per elementi concreti e specifici,
vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta
o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
c) all' esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la
responsabilità di altri<3>;
d) all' esame delle persone indicate nell' articolo 210<3>;
e) al confronto [ 211 ] tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico
ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze
previste dalle lettere a) e b);
f) a una perizia [ 280 s. ] o a un esperimento giudiziale [ 218 ], se la prova riguarda
una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione [ 213 s. ], quando particolari ragioni di urgenza non consentono di
rinviare l' atto al dibattimento.
1bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta
alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all' assunzione
della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi
previste dal comma 1.<1>
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere
una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una
sospensione superiore a sessanta giorni<2>.
Art. 393 - Richiesta
1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini
preliminari [ 405 s., 553 ] e comunque in tempo sufficiente per l' assunzione della prova
prima della scadenza dei medesimi termini e indica:
a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l' oggetto e le ragioni della sua
rilevanza per la decisione dibattimentale;
b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova [ 396
];
c) le circostanze che, a norma dell' articolo 392, rendono la prova non rinviabile al
dibattimento.
2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori 96 ] delle
persone interessate a norma del comma 1 lettera b), la persona offesa [ 90 ] e il suo
difensore [ 101 ].
2bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all' articolo 392, comma 1-bis, il
pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.<1>
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.
4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga
del termine delle indagini preliminari ai fini dell' esecuzione dell' incidente
probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo
indispensabile all' assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente
probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice
provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l' esecuzione dell'
incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore
generale presso la corte di appello<2>.
Art. 394 - Richiesta della persona offesa
1. La persona offesa [ 90, 91 ] può chiedere al pubblico ministero di promuovere un
incidente probatorio.
2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa
notificare alla persona offesa.
Art. 395 - Presentazione e notificazione della richiesta
1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le
indagini preliminari [ 328 ], unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata [
148 s. ] a cura di chi l' ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle
persone indicate nell' articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è
depositata in cancelleria.
Art. 396 - Deduzioni
1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta [ 400 ], il pubblico ministero
ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare deduzioni sull' ammissibilità
e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare
altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma
dell' articolo 393 comma 1 lettera b).
2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla
segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni
necessarie per gli avvisi [ 398 c. 3 ]. La persona sottoposta alle indagini può prendere
visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.
Art. 397 - Differimento dell' incidente probatorio
1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice [ 328 ] disponga il differimento
dell' incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua
esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare [ 326 s. ]. Il
differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l' assunzione della prova.
2. La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità nella cancelleria
del giudice entro il termine previsto dall' articolo 396 comma 1 e indica:
a) l' atto o gli atti di indagine preliminare che l' incidente probatorio pregiudicherebbe
e le cause del pregiudizio;
b) il termine del differimento richiesto.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente
probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la quale accoglie, dichiara
inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L' ordinanza di inammissibilità o
di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero [ 153, 398 ].
4. Nell' accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l' udienza per l'
incidente probatorio [ 401 ] non oltre il termine strettamente necessario al compimento
dell' atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2, lettera a).
L' ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto
alle persone indicate nell' articolo 393 comma 1, lettera b). La richiesta di differimento
e l' ordinanza sono depositate all' udienza.
Art. 398 - Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio
1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza
del termine previsto dall' articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la
quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'
ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico
ministero e notificata alle persone interessate.
2. Con l' ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce [ 124 disp. att. ]:
a) l' oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni [393 c. 1, 396 c. 1
];
b) le persone interessate all' assunzione della prova individuate sulla base della
richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell' udienza. Tra il provvedimento e la data dell' udienza non può
intercorrere un termine superiore a dieci giorni.
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa [
90 ] e ai difensori [ 96 s. ] avviso del giorno, dell' ora e del luogo in cui si deve
procedere all' incidente probatorio almeno due giorni [ 400 ] prima della data fissata con
l' avvertimento che nei due giorni precedenti l' udienza possono prendere cognizione ed
estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare<1>. Nello
stesso termine l' avviso è comunicato al pubblico ministero [ 153 ]<2>.
3bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di
ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell' art. 393, comma 2bis.<3>
4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima
udienza, sempre che non ne derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l' incidente probatorio non può essere svolto
nella circoscrizione del giudice competente, quest' ultimo può delegare il giudice per le
indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.
5bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le
persone interessate all' assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'
ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari
attraverso cui procedere all' incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo
rendono necessario od opportuno. A tal fine l' udienza può svolgersi anche in luogo
diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di
assistenza o, in mancanza, presso l' abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni
testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione
fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di
riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della
consulenza tecnica. Dell' interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La
trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.<3>
Art. 399 - Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini
1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un
atto da assumere con l' incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo
impedimento, il giudice ne ordina l' accompagnamento coattivo [ 132 ;46 disp. att. ].
Art. 400 - Provvedimenti per i casi di urgenza
1. Quando per assicurare l' assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza
all' incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti
dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria [ 552 ].
Art. 401 - Udienza
1. L' udienza si svolge in camera di consiglio [ 127 ] con la partecipazione necessaria
del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini [ 178 c. b,
c ]. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa [ 90 s., 101 ].
2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini,
il giudice designa altro difensore a norma dell' articolo 97 comma 4.
3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all'
incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un' altra persona. Negli
altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.
4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni
relative all' ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.
5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento [ 495 s. ]. Il
difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone
sottoposte ad esame.
6. Salvo quanto previsto dall' articolo 402, è vietato estendere l' assunzione della
prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'
incidente probatorio. E' in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali
soggetti.
7. Se l' assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne
dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle
attività di prova richieda un termine maggiore.
8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell' incidente probatorio sono trasmessi
al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia [
116 ].
Art. 402 - Estensione dell' incidente probatorio
1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede
che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall' articolo 401 comma 6,
il giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma dell'
articolo 398 comma 3 rinviando l' udienza per il tempo strettamente necessario e comunque
non oltre tre giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l' assunzione
della prova.
Art. 403 - Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con
incidente probatorio
1. Nel dibattimento [ 191 ] le prove assunte con l' incidente probatorio sono utilizzabili
soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro
assunzione [ 470 s. ].
1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell' imputato
raggiunto solo successivamente all' incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il
difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano
emersi dopo che la ripetizione dell' atto sia divenuta impossibile<1>.
Art. 404 - Efficacia dell' incidente probatorio nei confronti della parte
civile
1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui
il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare [ 401 ] non produce
gli effetti previsti dall' articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta
accettazione anche tacita.
Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo VIII
Chiusura delle indagini preliminari
Art. 405 - Inizio dell' azione penale. Forme e termini
1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l' archiviazione [408 ;125 disp. att.
], esercita l' azione penale [ 50 ;112 Cost. ], formulando l' imputazione, nei casi
previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio
[ 416 s., 554 ;231disp. coord. ].
2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il
nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle
notizie di reato [ 335, 553 ]. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei
delitti indicati nell' articolo 407 comma 2, lettera a<1>.
3. Se è necessaria la querela [ 336 ], l' istanza [ 341 ] o la richiesta di procedimento
[ 342 ], il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se è necessaria l' autorizzazione a procedere [ 343 ], il decorso del termine è
sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l' autorizzazione perviene al pubblico
ministero.
Art. 406<1> - Proroga del termine
1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice [ 328 ], per
giusta causa, la proroga del termine previsto dall' articolo 405 [ 393 c. 4 ]. La
richiesta contiene l' indicazione della notizia di reato e l' esposizione dei motivi che
la giustificano.
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di
particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle
entro il termine prorogato.
2bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a
sei mesi.
3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l' avviso della facoltà
di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta
alle indagini nonché alla persona offesa dal reato [ 90, 91 ] che, nella notizia di reato
o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il
giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio
senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il
giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'
udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla
persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona
offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall' articolo 127.
5bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei
delitti indicati nell' articolo 51 comma 3bis. In tali casi, il giudice provvede con
ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al
pubblico ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con
ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.
7. Con l' ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le
indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la
formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell' articolo 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima
della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che,
nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine
originariamente previsto per le indagini.
Art. 407 - Termini di durata massima delle indagini preliminari
1. Salvo quanto previsto dall' articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari
non può comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo
comma, e 630 dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' articolo 416-bis del
codice penale ovvero al fine di agevolare l' attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell' ordinamento
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita,
cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni
da sparo escluse quelle previste dall' articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile
1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'
articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico, delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni:
7) delitto di cui all' articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'
arresto in flagranza<1>;
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la
molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l' elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti all' estero [ 727 s. ];
d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del
pubblico ministero a norma dell' articolo 371.
3. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l' azione penale [405 ] o richiesto
l' archiviazione [ 408, 411, 415 ] nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere
utilizzati [ 191 ].
Art. 408 - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la
notizia di reato [ 330 ] è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione [
411 ;125 disp. att. ]. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di
reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti
davanti al giudice per le indagini preliminari.
2. L' avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona
offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia
dichiarato di volere essere informata circa l' eventuale archiviazione [ 154 ;126 disp.
att. ].
3. Nell' avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può
prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di
prosecuzione delle indagini preliminari [ 410 ]<1>.
Art. 409 - Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione
1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l' opposizione prevista dall' articolo 410,
il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e
restituisce gli atti al pubblico ministero [554 ].
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell' udienza in camera di
consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini
e alla persona offesa dal reato<1>. Il procedimento si svolge nelle forme previste
dall' articolo 127. Fino al giorno dell' udienza gli atti restano depositati in
cancelleria.
3. Della fissazione dell' udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore
generale presso la corte di appello.
4. A seguito dell' udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le
indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il
compimento di esse.
5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di
archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero
formuli l' imputazione [ 405 ]. Entro due giorni dalla formulazione dell' imputazione, il
giudice fissa con decreto l' udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 418 e 419.
6. L' ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione [ 606 ] solo nei casi di
nullità previsti dall' articolo 127 comma 5.
Art. 410 - Opposizione alla richiesta di archiviazione
1. Con l' opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato [ 90, 91
] chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità,
l' oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
2. Se l' opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice [ 328
] dispone l' archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico
ministero.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell' articolo 409
commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l' avviso per l' udienza è
notificato al solo opponente.
Art. 411 - Altri casi di archiviazione
1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che
manca una condizione di procedibilità [ 345 ], che il reato è estinto [ 150 s. c.p. ] o
che il fatto non è previsto dalla legge come reato [ 232 disp. coord. ].
Art. 412 - Avvocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio
dell' azione penale
1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato l'
avocazione [ 372 ] delle indagini preliminari<1> se il pubblico ministero non
esercita l' azione penale o non richiede l' archiviazione nel termine stabilito dalla
legge o prorogato dal giudice [127 disp. att. ]. Il procuratore generale svolge le
indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal
decreto di avocazione [ 258 disp. trans. ].
2. Il procuratore generale può altresì disporre l' avocazione a seguito della
comunicazione prevista dall' articolo 409 comma 3.
Art. 413 - Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal
reato
1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato [ 90, 91 ] può
chiedere al procuratore generale di disporre l' avocazione a norma dell' articolo 412
comma 1.
2. Disposta l' avocazione [ 51 c. 2 ], il procuratore generale svolge le indagini
preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta
proposta a norma del comma 1.
Art. 414 - Riapertura delle indagini
1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il
giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del
pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni [ 157 disp. att. ].
2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a
nuova iscrizione a norma dell' articolo 335.
Art. 415 - Reato commesso da persone ignote
1. Quando è ignoto l' autore del reato, il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data
della registrazione della notizia di reato [ 335 ], presenta al giudice richiesta di
archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le
indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico
ministero [ 232 disp. coord. ]. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già
individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato
[17 reg. esec. ].
Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo IX
Udienza preliminare
Art. 416 - Presentazione della richiesta del pubblico ministero
1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella
cancelleria del giudice [ 328 ]. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è
preceduta dall' invito a presentarsi per rendere l' interrogatorio ai sensi dell' articolo
375, comma 3 <1>.
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato [ 330 ], la
documentazione relativa alle indagini espletate [ 373 ] e i verbali degli atti compiuti
davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato [ 253 ] e le cose
pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi
altrove [ 259 130 disp. att. ].
Art. 417 - Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio
1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
a) le generalità dell' imputato o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia
possibile l' identificazione;
b) l' enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
comportare l' applicazione di misure di sicurezza, con l' indicazione dei relativi
articoli di legge;
c) l' indicazione delle fonti di prova acquisite;
d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio [ 429 ];
e) la data e la sottoscrizione.
Art. 418 - Fissazione dell' udienza
1. Entro due giorni dal deposito della richiesta [ 416 ], il giudice fissa con decreto il
giorno, l' ora e il luogo dell' udienza in camera di consiglio [ 127 ], provvedendo a
norma dell' articolo 97 quando l' imputato è privo di difensore di fiducia.
2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell' udienza non può intercorrere
un termine superiore a trenta giorni [ 409 c. 5 ].
Art. 419 - Atti introduttivi
1. Il giudice fa notificare all' imputato e alla persona offesa [ 90, 91 ], della quale
risulti agli atti l' identità e il domicilio, l' avviso del giorno, dell' ora e del luogo
dell' udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero [
409 c. 5, 417 ]<1>.
2. L' avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'
imputato con l' avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose
trasmessi a norma dell' articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.
3. L' avviso comunicato al pubblico ministero contiene inoltre l' invito a trasmettere la
documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio
a giudizio [ 407c. 3 ;131 disp. att. ].
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'
udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile [ 83 ]
e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 89 ].
5. L' imputato può rinunciare all' udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato
[ 453, 458 c. 3 ] con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell' udienza. L' atto di
rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'
imputato.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato [ 455 ].
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità [ 177 s. ].
Art. 420 - Costituzione delle parti
1. L' udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del
pubblico ministero e del difensore dell' imputato<1>.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando
la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni
di cui dichiara la nullità [ 419 c. 7 ].
3. Se il difensore dell' imputato non è presente, il giudice provvede a norma dell'
articolo 97 comma 4.
4. Quando l' imputato non si presenta all' udienza e ricorrono le condizioni previste
dagli articoli 485 comma 1 e 486 commi 1 e 2, il giudice fissa la data della nuova udienza
e dispone che ne sia dato avviso all' imputato a norma dell' articolo 419 comma 1. La data
della nuova udienza è comunicata ai presenti [ 148 c. 5 ;23 c. 1 disp. att. ]<1>.
5. Il verbale dell' udienza preliminare è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma
dell' articolo 140 comma 2<2>.
Art. 421 - Discussione
1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti [ 420 ], il giudice
dichiara aperta la discussione<1>.
2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e
gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. Su richiesta di
parte, il giudice dispone che l' interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli
articoli 498 e 499 <2>.L' imputato può chiedere di essere sottoposto all'
interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65 [ 422 c.
3, 503c. 3 ]. Prendono poi la parola, nell' ordine, i difensori della parte civile, del
responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'
imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono
replicare una sola volta.
3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni
utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell' articolo 416 comma 2
nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell' inizio della discussione.
4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la
discussione [ 419 c. 2, 3 ].
Art. 422 - Sommarie informazioni ai fini della decisione
1. Quando non provvede a norma dell' articolo 421 comma 4, il giudice, terminata la
discussione, può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende
necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione [ 424 ]. Il pubblico
ministero e i difensori possono produrre documenti e chiedere l' audizione di testimoni e
di consulenti tecnici o l' interrogatorio delle persone indicate nell' articolo 210.
2. Il giudice ammette le prove richieste dal pubblico ministero o dal difensore della
parte civile quando ne risulti manifesta la decisività ai fini dell' accoglimento della
richiesta di rinvio a giudizio. Le prove a discarico richieste dai difensori delle altre
parti private sono ammesse se ne appare evidente la decisività ai fini della pronuncia
della sentenza di non luogo a procedere [ 425 ].
3. In ogni caso l' imputato può chiedere di essere sottoposto all' interrogatorio, per il
quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65 [ 503 ].
4. Se le persone di cui il giudice ha ammesso l' audizione o l' interrogatorio non sono
presenti, il giudice, con l' ordinanza di ammissione, ne dispone la citazione e fissa la
data della nuova udienza. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale
presso la corte di appello.
5. L' udienza è fissata per una data anteriore alla scadenza del termine di durata
massima delle indagini preliminari. Qualora il termine sia già decorso, l' udienza è
fissata per una data non posteriore al sessantesimo giorno dalla scadenza.
6. La citazione delle persone di cui il giudice ha ammesso l' audizione o l'
interrogatorio è notificata a cura della parte che ne ha fatto richiesta.
7. L' audizione e l' interrogatorio delle persone indicate nel comma 1 sono condotti dal
giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice,
nell' ordine previsto dall' articolo 421 comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e
i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
Art. 423 - Modificazione dell' imputazione
1. Se nel corso dell' udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'
imputazione [ 417 ] ovvero emerge un reato connesso a norma dell' articolo 12 comma 1
lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l' imputazione e
la contesta all' imputato presente. Se l' imputato non è presente, la modificazione della
imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l' imputato ai fini della
contestazione [ 516, 517 ].
2. Se risulta a carico dell' imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di
rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la
contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell' imputato
[ 518 ].
Art. 424 - Provvedimenti del giudice
1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione [ 421 c. 4, 422 c. 7 ], il
giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere [ 425 ]
o decreto che dispone il giudizio [ 429 ]<1>.
2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione
per le parti presenti.
3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di
ottenerne copia.
4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza
di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello
della pronuncia [ 544 ].
Art. 425 - Sentenza di non luogo a procedere
1. Se sussiste una causa che estingue il reato [ 150 s. c.p. ] o per la quale l' azione
penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è
previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta<1> che il fatto non sussiste o
che l' imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di
persona non imputabile [ 85 s. c.p. ] o non punibile per qualsiasi altra causa [45 s. c.p.
] il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel
dispositivo [ 131bis disp. att.; 232 disp. coord. ]<2>.
2. Si applicano le disposizioni dell' articolo 537.
Art. 426 - Requisiti della sentenza
1. La sentenza contiene [ 546 ]:
a) l' intestazione e l' indicazione dell' autorità che l' ha pronunciata;
b) le generalità dell' imputato o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
c) l' imputazione [ 417, 423 ];
d) l' esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è
fondata;
e) il dispositivo, con l' indicazione degli articoli di legge applicati;
f) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del
tribunale previa menzione della causa della sostituzione [442 c. 4 ].
3. Oltre che nel caso previsto dall' articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla [ 181 ] se
manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la
sottoscrizione del giudice.
Art. 427 - Condanna del querelante alle spese e ai danni
1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa [ 336
s. ;120 c.p. ], con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o
l' imputato non lo ha commesso [425 ] il giudice condanna il querelante al pagamento delle
spese del procedimento anticipate dallo Stato [ 691 ]<1>.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre
il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall' imputato e, se il querelante si
è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o
intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o
in parte [542 ].
3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'
imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.
4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui
danni possono proporre impugnazione, a norma dell' articolo 428, il querelante, l'
imputato e il responsabile civile.
5. Se il reato è estinto per remissione della querela [ 152 s. c.p. ], si applica la
disposizione dell' articolo 340 comma 4.
Art. 428 - Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
1. Salvo quanto previsto dall' articolo 593 comma 3, contro la sentenza di non luogo a
procedere possono proporre appello:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale [ 594 ];
b) l' imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o
che l' imputato non lo ha commesso.
2. Sull' impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme
previste dall' articolo 127.
3. La persona offesa dal reato [ 90, 91 ] può ricorrere per cassazione 606 ] nei casi di
nullità previsti dall' articolo 419 comma 7.
4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l' imputato possono proporre
ricorso immediato per cassazione a norma dell' articolo 569.
5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della
repubblica e l' imputato possono ricorrere per cassazione.
6. In caso di appello del procuratore della repubblica o del procuratore generale, la
corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio
ovvero sentenza di non luogo a procedere 425 ] con formula meno favorevole all' imputato [
429 ].
7. In caso di appello dell' imputato, la corte di appello, se non conferma la sentenza,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all' imputato.
8. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono
ricorrere per cassazione l' imputato e il procuratore generale.
9. In ogni caso la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste
dall' articolo 611.
Art. 429 - Decreto che dispone il giudizio
1. Il decreto che dispone il giudizio contiene [ 132 disp. att. ]:
a) le generalità dell' imputato e le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo nonché le generalità delle altre parti private [74, 83, 89 ], con l'
indicazione dei difensori [ 96 s. ];
b) l' indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata [ 90, 91 ];
c) l' enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
comportare l' applicazione di misure di sicurezza, con l' indicazione dei relativi
articoli di legge;
d) l' indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
e) il dispositivo, con l' indicazione del giudice competente per il giudizio;
f) l' indicazione del luogo, del giorno e dell' ora della comparizione, con l'
avvertimento all' imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia [ 487
]<1>;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell' ausiliario che l' assiste.
2. Il decreto è nullo se l' imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o
è insufficiente l' indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine
non inferiore a venti giorni.
4. Il decreto è notificato alla persona offesa e all' imputato che non erano presenti [
148 c. 5 ] all' udienza preliminare almeno venti giorni prima della data fissata per il
giudizio [ 133 disp. att. ].
Art. 430 - Attività integrativa di indagine del pubblico ministero
1. Successivamente all' emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico
ministero, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, può compiere
attività integrativa di indagine [ 358 s. ], fatta eccezione degli atti per i quali è
prevista la partecipazione dell' imputato o del difensore di questo [ 364, 365 ].
2. La documentazione relativa all' attività indicata nel comma 1 è immediatamente
depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà dei difensori di prenderne
visione ed estrarne copia [ 433 c. 3, 493 ;18 reg. esec. ].
Art. 431 - Fascicolo per il dibattimento
1. A seguito del decreto che dispone il giudizio, la cancelleria forma il fascicolo per il
dibattimento [ 19 reg. esec. ], nel quale, secondo le prescrizioni del giudice, sono
raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilità dell' azione penale e all' esercizio dell' azione
civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
d) i verbali degli atti assunti nell' incidente probatorio e di quelli assunti all' estero
a seguito di rogatoria<1>;
e) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell'
articolo 236;
f) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato [ 253 c. 2 ], qualora non debbano
essere custoditi altrove [ 259 ].
Art. 432 - Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento
1. Il decreto che dispone il giudizio [ 429 ] è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo
previsto dall' articolo 431 e con l' eventuale provvedimento che abbia disposto misure
cautelari in corso di esecuzione 292 ], alla cancelleria del giudice competente per il
giudizio.
Art. 433 - Fascicolo del pubblico ministero
1. Gli atti diversi da quelli previsti dall' articolo 431 sono trasmessi al pubblico
ministero con gli atti acquisiti all' udienza preliminare [419 s. ] unitamente al verbale
dell' udienza [ 19 reg. esec. ].
2. I difensori [ 96 s. ] hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella
segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del
comma 1.
3. Nel fascicolo del pubblico ministero è altresì inserita la documentazione dell'
attività prevista dall' articolo 430 quando di essa le parti si sono servite per la
formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest' ultimo le ha accolte.
Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo X
Revoca della sentenza di non luogo a procedere
Art. 434 - Casi di revoca
1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere [425 ] sopravvengono o si
scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono
determinare il rinvio a giudizio [ 429 ], il giudice per le indagini preliminari, su
richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.
Art. 435 - Richiesta di revoca
1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di prova,
specifica se queste sono già state acquisite o sono ancora da acquisire e richiede, nel
primo caso, il rinvio a giudizio [ 416 ] e, nel secondo, la riapertura delle indagini.
2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle
nuove fonti di prova.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'
imputato che ne sia privo [ 97 ], fissa la data dell' udienza in camera di consiglio e ne
fa dare avviso al pubblico ministero, all' imputato [ 60 ], al difensore e alla persona
offesa [ 90, 91 ]<1>. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall' articolo
127.
Art. 436 - Provvedimenti del giudice
1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.
2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il pubblico
ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l' udienza preliminare [418], dandone
avviso agli interessati presenti [ 148 c. 5 ] e disponendo per gli altri la notificazione;
altrimenti ordina la riapertura delle indagini [ 414 c. 2 ].
3. Con l' ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce per il loro
compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi.
4. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora sulla base dei nuovi atti
di indagine non debba chiedere l' archiviazione [ 408, 411 ], trasmette alla cancelleria
del giudice la richiesta di rinvio a giudizio.
Art. 437 - Ricorso per cassazione
1. Contro l' ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il
pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione [ 243 disp. trans. ].