Parte prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo I
Misure cautelari personali
Capo I
Disposizioni generali
Art. 272 - Limitazioni alle libertà della persona
1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma
delle disposizioni del presente titolo [ 214 disp. coord. ]<1>.
Art. 273 - Condizioni generali di applicabilità delle misure
1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi
indizi di colpevolezza [ 312 ].
2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in
presenza di una causa di giustificazione [ 50 s. c.p. ] o di non punibilità [ 45 s., 85
s.; 308, 309, 384, 387, c. 3, 398, c. 2, 463, 561, 598, 599 e 649 c.p. ] o se sussiste una
causa di estinzione del reato [ 455 c. 2 ;150 s. c.p. ] ovvero una causa di estinzione
della pena [ 171s. c.p. ] che si ritiene possa essere irrogata.
Art. 274 - Esigenze cautelari
1. Le misure cautelari sono disposte:
a)quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative
ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo
per l' acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto
espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d' ufficio.
Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto
della persona sottoposta alle indagini o dell' imputato di rendere dichiarazioni né nella
mancata ammissione degli addebiti;<1>
b) quando l' imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia
alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a
due anni di reclusione [ 714 c. 2, 715 c. 2 c ];
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della
persona sottoposta alle indagini o dell' imputato, desunta da comportamenti o atti
concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta
gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'
ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di
quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa
specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte
soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni.<2>
Art. 275 - Criteri di scelta delle misure<1>
1. Nel disporre le misure [ 292 ], il giudice tiene conto della specifica idoneità di
ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel
caso concreto.
2. Ogni misura deve essere proporzionata all' entità del fatto e alla sanzione che si
ritiene possa essere irrogata.
2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene
che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena<2>.
3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura
risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di
cui all' articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l' attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.<3>.
4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre
di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre
sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona
che ha superato l' età di settanta anni o che si trovi in condizioni di salute
particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non
consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere<4>.
5. abrogato<5>.
Art. 276 - Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte
1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice
può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'
entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di
trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, [ 287 ] il giudice
può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva [ 280 ].
Art. 277 - Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad
esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso
concreto<1>.
Art. 278<1> - Determinazione della pena agli effetti dell' applicazione delle
misure
1. Agli effetti dell' applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla
legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione [ 81
c.p. ], della recidiva e delle circostanze del reato [ 59 s. c.p. ], fatta eccezione della
circostanza attenuante prevista dall' articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle
circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella
ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [ 63 c. 3 c.p. ]<2>.
Art. 279 - Giudice competente
1. Sull' applicazione [ 291 ] e sulla revoca [ 299 ] delle misure nonché sulle modifiche
delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell' esercizio
dell' azione penale [ 405 ] provvede il giudice per le indagini preliminari [ 91, 92 disp.
att. ]<1>.
Parte prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo I
Misure cautelari personali Capo II
Misure coercitive
Art. 280 - Condizioni di applicabilità delle misure coercitive<1>
1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall' articolo 391, le
misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti
per i quali la legge stabilisce la pena dell' ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati,
tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito
alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.
Art. 281 - Divieto di espatrio
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'
imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l' autorizzazione del giudice che
procede [ 276 ].
2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l' esecuzione del
provvedimento, anche al fine di impedire l' utilizzazione del passaporto e degli altri
documenti di identità validi per l' espatrio [ 98 c. 4 disp. att. ].
2bis. Con l' ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente
capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio<1>.
Art. 282 - Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
1. Con il provvedimento che dispone l' obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria,
il giudice prescrive all' imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia
giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell' attività
lavorativa e del luogo di abitazione dell' imputato [ 276, 308 c. 1 ].
Art. 283 - Divieto e obbligo di dimora
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'
imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'
autorizzazione del giudice che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l' obbligo di dimora, il giudice prescrive all'
imputato di non allontanarsi, senza l' autorizzazione del giudice che procede, dal
territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace
controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal
territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore
ovvero di una frazione di quest' ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le
condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le
esigenze cautelari previste dall' articolo 274, l' obbligo di dimora può essere disposto
nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e
comunque nell' ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.
3. Quando dispone l' obbligo di dimora, il giudice indica l' autorità di polizia alla
quale l' imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la
propria abitazione. Il giudice può prescrivere all' imputato di dichiarare all' autorità
di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari
controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali
variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all' imputato di non
allontanarsi dall' abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali
esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per
quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell' imputato.
Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un
programma terapeutico di recupero nell' ambito di una struttura autorizzata, il giudice
stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all'
autorità di polizia competente, che ne vigila l' osservanza e fa rapporto al pubblico
ministero di ogni infrazione [ 276 ;98c. 3 disp. att. ]<1>.
Art. 284 - Arresti domiciliari
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'
imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora
ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza [ 276, 308 c. 1 ;22, 98 c. 3 disp.
att. ].
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell' imputato
di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
3. Se l' imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita
ovvero versa in una situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad
assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente
necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività
lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono
controllare in ogni momento l' osservanza delle prescrizioni imposte all' imputato.
5. L' imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare [ 9
reg. esec. ]<1>.
Art. 285 - Custodia cautelare in carcere
1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli
ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l' imputato sia catturato e
immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'
autorità giudiziaria [ 104 ].
2. Prima del trasferimento nell' istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non
può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità
strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma
dell' articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all' estero in
conseguenza di una domanda di estradizione [ 722 ] ovvero nel caso di rinnovamento del
giudizio a norma dell' articolo 11 del codice penale<1>.
Art. 286 - Custodia cautelare in luogo di cura
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di
mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il
giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in
idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti
necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando
risulta che l' imputato non è più infermo di mente [ 88, 89 c.p. ].
2. Si applicano le disposizioni dell' articolo 285 commi 2 e 3<1>.
Art. 286 bis<1> - Divieto di custodia cautelare
1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia
affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di
detenzione. L' incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS
conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l' incompatibilità per
infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia
cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali
condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può
essere fatta dall' imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei
casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare ovvero gli
arresti domiciliari presso l' abitazione dell' imputato.
2. Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia sono definiti i
casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresì stabilite le
procedure diagnostiche e medico legali per accertare l' affezione da HIV, nonché il grado
di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità
valutabile dal giudice<2>.
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di
detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche
concernenti l' infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possono essere soddisfatte
nell' ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea
struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove
occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di
ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l' incompatibilità,
altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere ovvero provvede a norma dell'
articolo 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l' esecuzione della misura avviene
presso l' abitazione dell' imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di
cui all' articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
Parte prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo I
Misure cautelari personali
Capo III
Misure interdittive
Art. 287 - Condizioni di applicabilità nelle misure interdittive
1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari [ 278, 288 c. 2, 289 c. 2, 290 c. 2,
308 c. 2 ], le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si
procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell' ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Art. 288 - Sospensione dall' esercizio della potestà dei genitori
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall' esercizio della potestà dei
genitori, il giudice priva temporaneamente l' imputato, in tutto o in parte, dei poteri a
essa inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale, [ 519 s. c.p. ] ovvero
per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno
di prossimi congiunti [ 307 c. 4 c.p. ], la misura può essere disposta anche al di fuori
dei limiti di pena previsti dall' articolo 287 comma 1.
Art. 289 - Sospensione dall' esercizio di un pubblico ufficio o servizio
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall' esercizio di un pubblico ufficio
o servizio, il giudice interdice temporaneamente all' imputato, in tutto o in parte, le
attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione 314 s. c.p. ], la
misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale [ 357 c.p. ] o dell'
incaricato di un pubblico servizio [ 358c.p. ], anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dall' articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di
decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall' esercizio di un
pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all' interrogatorio dell' indagato, con le
modalità indicate agli articoli 64 e 65 <1>.
3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura
popolare.
Art. 290 - Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o
imprenditoriali
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni,
imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice
temporaneamente all' imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro l' incolumità pubblica [ 422 s. c.p. ] o
contro l' economia pubblica, l' industria e il commercio [ 499s. c.p. ] ovvero per alcuno
dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi o
dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta
anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall' articolo 287 comma 1<1>.
Parte prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo I
Misure cautelari personali
Capo IV
Forma ed esecuzione dei provvedimenti
Art. 291 - Procedimento applicativo
1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice
competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore
dell' imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate<1>.
1bis. abrogato<2>.
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, [ 21 s. ] il giudice, quando
ne ricorrono le condizioni e sussiste l' urgenza di soddisfare taluna delle esigenze
cautelari previste dall' articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso
provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le
disposizioni dell' articolo 27.
Art. 292 - Ordinanza del giudice
1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2. L' ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile
anche d' ufficio:
a) le generalità dell' imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l' indicazione delle norme di legge che si
assumono violate;
c) l' esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in
concreto la misura disposta, con l' indicazione degli elementi di fatto da cui sono
desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo
trascorso dalla commissione del reato;
c-bis) l' esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli
elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere, l' esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le
quali le esigenze di cui all' articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre
misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da
compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l' esigenza cautelare di cui
alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice<1>.
2bis. L' ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell' ausiliario che assiste il
giudice, il sigillo dell' ufficio e, se possibile, l' indicazione del luogo in cui
probabilmente si trova l' imputato<2>.
2ter. L' ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a
favore dell' imputato, di cui all' articolo 358, nonché all' articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie<3>.
3. L' incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona
nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal
darvi esecuzione.
Art. 293 - Adempimenti esecutivi
1. Salvo quanto previsto dall' articolo 156, l' ufficiale o l' agente incaricato di
eseguire l' ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all' imputato copia
del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia; informa
immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio
designato a norma dell' articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il
verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l' ordinanza e al pubblico
ministero.
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare [281-283, 288-290 ]
sono notificate all' imputato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono
depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del
pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. [ 97 c. 1 disp. att. ]. Avviso
del deposito è notificato al difensore [ 309 c. 3 ]<1><2>.
4. Copia dell' ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all' organo
eventualmente competente a disporre l' interdizione in via ordinaria<3>.
Art. 294 - Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare
personale<1>
1. Nel corso delle indagini preliminari [ 326 s., 551 s. ], il giudice, se non vi ha
proceduto nel corso dell' udienza di convalida dell' arresto o del fermo di indiziato di
delitto, procede all' interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in
carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall' inizio dell' esecuzione
della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.<2><3>.
1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che
interdittiva, l' interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del
provvedimento o dalla sua notificazione.<4>
1-ter. L' interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro
il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di
custodia cautelare.<4>
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il
termine per l' interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve
comunicazione della cessazione dell' impedimento o comunque accerta la cessazione dello
stesso.
3. Mediante l' interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di
applicabilità e le esigenze cautelari previste, dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne
ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell' articolo 299, alla revoca o alla
sostituzione della misura disposta<5>.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l' interrogatorio è condotto dal giudice con
le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che
hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell' atto.
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice,
qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini
preliminari del luogo.
6. L' interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico
ministero non può precedere l' interrogatorio del giudice.<6>
Art. 295 - Verbale di vane ricerche
1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è
possibile procedere nei modi previsti dall' articolo 293, l' ufficiale o l' agente redige
ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza
ritardo al giudice che ha emesso l' ordinanza [ 292 ].
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'
articolo 296, lo stato di latitanza.
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei
limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'
intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di
telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e
270.
3bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell' articolo
103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l' intercettazione di comunicazioni
tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno
dei delitti previsti dall' articolo 51, comma 3bis<1>.
Art. 296 - Latitanza
1. E' latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare [285, 286 ], agli
arresti domiciliari [ 284 ], al divieto di espatrio [ 281 ], all' obbligo di dimora [ 283
c. 2 ] o a un ordine con cui si dispone la carcerazione [ 656 ].
2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza [ 295 ], il giudice designa un difensore
di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia
dell' ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del
deposito è notificato al difensore [ 293 c. 3 ].
3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento
penale nel quale essa è stata dichiarata.
4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia
stato revocato a norma dell' articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia [ 300 s., 309
c. 10 ] ovvero siano estinti il reato o la pena [ 150 s., 171 s. c.p. ] per cui il
provvedimento è stato emesso.
5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l' evaso [ 385 c.p. ].
Art. 297 - Computo dei termini di durata delle misure
1. Gli effetti della custodia cautelare [ 284, 285, 286 ] decorrono dal momento della
cattura [ 293 ], dell' arresto [ 380, 381 ] o del fermo [384 ].
2. Gli effetti delle altre misure [ 281-283, 288-290 ] decorrono dal momento in cui l'
ordinanza che le dispone è notificata a norma dell' articolo 293.
3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima
misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per
fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai
quali sussiste connessione ai sensi dell' articolo 12, comma 1, lettere b) e c),
limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal
giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'
imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per
fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il
quale sussiste connessione ai sensi del presente comma<1>.
4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui sono
tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio
di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della
durata complessiva della custodia a norma dell' articolo 303 comma 4<2>.
5. Se l' imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza [
312 ;216-227 c.p. ], gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l'
ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di
internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo
dei termini di durata massima [ 303 ], la custodia cautelare si considera compatibile con
lo stato di detenzione per l' esecuzione di pena [ 656 ] o di internamento per misura di
sicurezza.
Art. 298 - Sospensione dell' esecuzione delle misure
1. L' esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione [ 656 ] nei confronti di
un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato
ne sospende l' esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili
con la espiazione della pena.
2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla
detenzione<1>.
Parte prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo I
Misure cautelari personali
Capo V
Estinzione delle misure
Art. 299 - Revoca e sostituzione delle misure
1. Le misure coercitive [ 280 s. ] e interdittive [ 287 s. ] sono immediatamente revocate
quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità
previste dall' articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le
esigenze cautelari previste dall' articolo 274.
2. Salvo quanto previsto dall' articolo 275 comma 3, quando le esigenze cautelari
risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all' entità
del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la
misura con un' altra meno grave ovvero ne dispone l' applicazione con modalità meno
gravose<1>.
3. Il pubblico ministero e l' imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure
al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della
richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l' interrogatorio della
persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per
le indagini preliminari [ 328 ] o dell' assunzione di incidente probatorio [392 ] ovvero
quando procede all' udienza preliminare [ 418 ] o al giudizio.
3bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle
misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell' imputato, deve sentire
il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il
proprio parere, il giudice procede<2>.
3ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle
misure, prima di provvedere può assumere l' interrogatorio della persona sottoposta alle
indagini. Se l' istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi
rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l' interrogatorio dell' imputato
che ne ha fatto richiesta.<3>
4. Fermo quanto previsto dall' articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano
aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura
applicata con un' altra più grave ovvero ne dispone l' applicazione con modalità più
gravose.
4bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l' imputato chiede la revoca o la
sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità
meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà
comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le
proprie richieste<2>.
4ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo
stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti
sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell' imputato. Gli
accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in
cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione
della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di
cui all' articolo 275, comma 4, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal
servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non
ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e
comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso,
nominando perito ai sensi dell' articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del
parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel
caso di rilevata urgenza, non oltre due giomi dall' accertamento. Durante il periodo
compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per
gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.<4>.
Art. 300 - Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze
1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia
quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'
archiviazione [ 408 s. ] ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere [ 425 ] o
di proscioglimento [ 469, 529 s. ].
2. Se l' imputato si trova in stato di custodia cautelare [ 284, 285, 286 ] e con la
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza
del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario [ 222 c.p. ], il giudice provvede a
norma dell' articolo 312.
3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna [ 533 ],
le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta [ 171 s. c.p. ]
ovvero condizionalmente sospesa [ 163s. c.p. ].
4. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di
condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non
è inferiore all' entità della pena irrogata.
5. Qualora l' imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di
non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere
disposte nei suoi confronti misure coercitive [ 280 s. ] quando ricorrono le esigenze
cautelari previste dall' articolo 274 comma 1 lettere b) o c).
Art. 301 - Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie
1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall' articolo 274 comma 1
lettera a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall'
articolo 292 comma 2 lettera d) non ne è ordinata la rinnovazione.
2. La rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza [ 125 ], su richiesta del
pubblico ministero, anche per più di una volta, entro i limiti previsti dagli articoli
305 e 308<1>.
2-bis. Salvo il disposto dell' articolo 292 comma 2, lettera d), quando si procede per
reati diversi sia da quelli previsti dall' articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1
a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente
complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l' elevato numero di
persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui
accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine all' estero, la custodia
cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall' articolo
274, comma 1, lettera a), non può avere durata superiore a trenta giorni.<2>
2-ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non più di due volte ed entro il
limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata
dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il
compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta previo
interrogatorio dell' imputato.<2>
Art. 302 - Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato
di custodia cautelare
1. La custodia cautelare [ 284, 285 ] disposta nel corso delle indagini preliminari [ 326
s., 551 s. ] perde immediatamente efficacia se il giudice [ 328 ] non procede all'
interrogatorio entro il termine previsto dall' articolo 294. Dopo la liberazione, la
misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero,
previo interrogatorio, allorché valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni
indicate negli articoli 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la
persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si osservano
le disposizioni dell' articolo 294 commi 3, 4 e 5 1<1>.
Art. 303<1> - Termini di durata massima della custodia cautelare
1. La custodia cautelare perde efficacia quando:
a) dall' inizio della sua esecuzione [ 297 ] sono decorsi i seguenti termini senza che sia
stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata
pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell' ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero
per uno dei delitti indicati nell' articolo 407 comma 2, lettera a), sempre che per lo
stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
b) dall' emissione del provvedimento che dispone il giudizio [ 429, 450, 456, 555 ] o
dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini, senza che
sia stata pronunciata sentenza di condanna [448, 460, 533 ] di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero
1);
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena dell' ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata
sentenza di condanna in grado di appello 605 ]:
1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell' ergastolo o della
reclusione superiore a dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza
che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata
condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal
pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di
cassazione [ 623 ] o per altra causa [ 23, 24, 185 c. 3, 604 ], il procedimento regredisca
a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla
data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione dell' imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti
dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento,
dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste
dall' articolo 305, non può superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla
lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell' ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.
Art. 304 - Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare<1>
1. I termini previsti dall' articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma
dell' articolo 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato
per impedimento dell' imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell' imputato o
del suo difensore, sempre che a sospensione o il rinvio non siano stati disposti per
esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato
a causa della mancata presentazione dell' allontanamento o della mancata partecipazione di
uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall' articolo 544,
commi 2 e 3.
2. I termini previsti dall' articolo 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del
giudizio, quando si tratta di reati indicati dall' articolo 407, comma 2, lettera a), nel
caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute l'
udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle
impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del
pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell' articolo 310.
4. I termini previsti dall' articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza
appellabile a norma dell' articolo 310, se l' udienza preliminare è sospesa o rinviata
per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 4 non si
applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono
che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.<2>
6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini
previsti dall' articolo 303, commi 1, 2 e 3 e i termini aumentati della metà previsti
dall' articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della
pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la
pena dell' ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.<2>
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata
complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui
al comma 1, lettera b).<2>
Art. 305 - Proroga della custodia cautelare
1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo
stato di mente dell' imputato [ 70, 220 ], i termini di custodia cautelare sono prorogati
per il periodo di tempo assegnato per l' espletamento della perizia. La proroga è
disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il
difensore. L' ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall'
articolo 311 [ 301 c. 2 ].
2. Nel corso delle indagini preliminari [ 326 s. ], il pubblico ministero può altresì
chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando
sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente
complessi, rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il
pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell'
articolo 310. La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall' articolo
303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la metà [ 722 ].
Art. 306 - Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del presente
titolo [ 300-303, 304 c. 4, 305 c. 2, 309 c. 10 ], il giudice dispone con ordinanza l'
immediata liberazione della persona sottoposta alla misura [ 97-98 disp. att. ].
2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari [ 281-283, 288-290 ], il
giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle
misure medesime.<1>
Art. 307 - Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
1. Nei confronti dell' imputato scarcerato per decorrenza dei termini [303, 306 ], il
giudice, qualora permangano le ragioni che avevano giustificato la custodia cautelare [
284, 285, 286 ], dispone le altre misure cautelari [ 281-283, 288-290 ] di cui ricorrono i
presupposti<1>.
2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell' articolo 275, è tuttavia
ripristinata:
a) se l' imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura
cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale
trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall' articolo 274;
b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo
grado, quando ricorre l' esigenza cautelare prevista dall' articolo 274 comma 1 lettera
b)<2>.
3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il procedimento
si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine previsto dall' articolo
303 comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente subita.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'
imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a
norma del comma 1, si è dato alla fuga. Del fermo è data notizia senza ritardo, e
comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale
del luogo ove il fermo è stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni sul fermo di indiziato di delitto [ 384 s. ]. Con il provvedimento di
convalida [ 391 c. 4 ], il giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero
ne fa richiesta, dispone con ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, la misura della
custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente [ 279 ].
5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti giorni
dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma 2 lettera a).
Art. 308 - Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'
inizio della loro esecuzione [ 297 ] è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei
termini previsti dall' articolo 303.
2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall' inizio
della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze
probatorie [ 274 c. a ], il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di due
mesi dall' inizio dell' esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1 [ 301 c. 2 ].
3. L' estinzione delle misure non pregiudica l' esercizio dei poteri che la legge
attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell' applicazione di pene accessorie [
662 ;28 s. c.p. ] o di altre misure interdittive.
Parte prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo I
Misure cautelari personali
Capo VI
Impugnazioni
Art. 309 - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento 293 ], l'
imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone
una misura coercitiva [ 280 s., 313 c. 3 ], salvo che si tratti di ordinanza emessa a
seguito di appello del pubblico ministero [ 310 ].
2. Per l' imputato latitante [ 296 ] il termine decorre dalla data di notificazione
eseguita a norma dell' articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l' esecuzione della misura,
il termine decorre da tale momento quando l' imputato prova di non aver avuto tempestiva
conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell' imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni
dalla notificazione dell' avviso di deposito dell' ordinanza che dispone la misura [ 293
c. 3 ].
3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è
stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell' articolo 104, comma 3<1>
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel
comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.<2>
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all' autorità giudiziaria procedente
la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al
tribunale gli atti presentati a norma dell' articolo 291, comma 1, nonché tutti gli
elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini<3>.
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la
richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame
facendone dare atto a verbale prima dell' inizio della discussione.
7.Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di
appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è
compreso l' ufficio del giudice che ha emesso l' ordinanza.<4>.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme
previste dall' articolo 127. L' avviso della data fissata per l' udienza è comunicato,
almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e,
se diverso, a quello che ha richiesto l' applicazione della misura; esso è notificato,
altresì, entro lo stesso termine, all' imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'
udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di
esaminarli e di estrarne copia<4>.
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l' applicazione della misura può
partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel
comma 7.<4>.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'
inammissibilità della richiesta [ 311 c. 2 ], annulla, riforma o conferma l' ordinanza
oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel
corso dell' udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo
in senso favorevole all' imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può
confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento
stesso.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la
decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'
ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia<5>.<6>
Art. 310 - Appello
1. Fuori dei casi previsti dall' articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l' imputato
e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure
cautelari personali [ 291 ], enunciandone contestualmente i motivi.
2. Si osservano le disposizioni dell' articolo 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell' appello è
dato immediato avviso all' autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno
successivo, trasmette al tribunale l' ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si
fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme
previste dall' articolo 127. Fino al giorno dell' udienza gli atti restano depositati in
cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale
decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.<1>
3. L' esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l' appello del
pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non
sia divenuta definitiva [ 588 ].<2><3>
Art. 311 - Ricorso per cassazione
1.Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che
ha richiesto l' applicazione della misura, l' imputato e il suo difensore possono proporre
ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'
avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico
ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell' articolo 309<1>.
2. Entro i termini previsti dall' articolo 309 commi 1, 2 e 3, l' imputato e il suo
difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione [569 ] per violazione di
legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del
ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame [ 309 ].
3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione
ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l' ordinanza.
Il giudice cura che sia dato immediato avviso all' autorità giudiziaria procedente che,
entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione [ 100 disp. att.
].
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al
ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di
cassazione, prima dell' inizio della discussione.
5. La corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando
le forme previste dall' articolo 127.
Parte prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo I
Misure cautelari personali
Capo VII
Applicazione provvisoria di misure di sicurezza
Art. 312 - Condizioni di applicabilità
1. Nei casi previsti dalla legge, l' applicazione provvisoria delle misure di sicurezza [
206 c.p. ] è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque
stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e
non ricorrono le condizioni previste dall' articolo 273 comma 2 [ 658 ]<1>.
Art. 313 - Procedimento
1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell' articolo 292, previo accertamento sulla
pericolosità sociale dell' imputato [ 203 c.p. ]. Ove non sia stato possibile procedere
all' interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del
provvedimento, si applica la disposizione dell' articolo 294.
2. Salvo quanto previsto dall' articolo 299 comma 1, ai fini dell' articolo 206 comma 2
del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale
dell' imputato nei termini indicati nell' articolo 72.
3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall' articolo 312 è equiparata alla
custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l' ingiusta detenzione [
314 ss. ].
Parte prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo I
Misure cautelari personali
Capo VIII
Ripartizione per l' ingiusta detenzione
Art. 314 - Presupposti e modalità della decisione
1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile [ 648 ] perché il fatto non
sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è
previsto dalla legge come reato, ha diritto a un' equa riparazione per la custodia
cautelare subita [ 284, 285, 286, 313 ], qualora non vi abbia dato o concorso a darvi
causa per dolo o colpa grave.
2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa [ 529 s. ] o al condannato [
533 s. ] che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con
decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è
stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste
dagli articoli 273 e 280.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle
persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione [ 408 s. ] ovvero
sentenza di non luogo a procedere.
4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che
sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena [ 657 ] ovvero per il
periodo in cui le limitazioni conseguenti all' applicazione della custodia siano state
sofferte anche in forza di altro titolo.
5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che
il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice
[ 2 c.p. ], il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia
cautelare sofferta prima della abrogazione medesima.<1>
Art. 315 - Procedimento per la riparazione
1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro
diciotto mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta
irrevocabile [ 648 ], la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile [ 428
] o il provvedimento di archiviazione è stato pronunciato [ 408 ;102 disp. att.
]<1>.
2. L' entità della riparazione non può comunque eccedere lire cento milioni.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell' errore
giudiziario [ 643 s. ].
Parte prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo II
Misure cautelari reali
Capo I
Sequestro conservativo
Art. 316 - Presupposti ed effetti del provvedimento
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il
pagamento della pena pecuniaria [ 660 ], delle spese di procedimento [ 535, 592, 691 ] e
di ogni altra somma dovuta all' erario dello Stato [ 188 c.p. ], il pubblico ministero, in
ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni
mobili o immobili dell' imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la
legge ne consente il pignoramento.
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle
obbligazioni civili derivanti dal reato [ 185 c.p. ], la parte civile può chiedere il
sequestro conservativo dei beni dell' imputato o del responsabile civile, secondo quanto
previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano
privilegiati [2745 c.c. ], rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data
anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a
garanzia del pagamento dei tributi<1>.
Art. 317 - Forma del provvedimento. Competenza
1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico
ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede.
2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a
procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano
trasmessi al giudice dell' impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e,
successivamente, dal giudice che deve decidere sull' impugnazione. Dopo il provvedimento
che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente,
provvede il giudice per le indagini preliminari.
3. Il sequestro è eseguito dall' ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice
di procedura civile per l' esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o
immobili [ 103 disp. att. ;678, 679 c.p.c. ].
4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo
a procedere non è più soggetta a impugnazione [ 648 ]. La cancellazione della
trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il
pubblico ministero non provvede, l' interessato può proporre incidente di esecuzione [
666 ].
Art. 318 - Riesame dell' ordinanza di sequestro conservativo
1. Contro l' ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può proporre
richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell' articolo 324 [ 229 disp. coord. ].
2. La richiesta di riesame non sospende l' esecuzione del provvedimento 588 ].
Art. 319 - Offerta di cauzione
1. Se l' imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti
indicati nell' articolo 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al
sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.
2. Se l' offerta è proposta con la richiesta di riesame [ 318 ], il giudice revoca il
sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose
sequestrate.
3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l' imputato o il responsabile civile
offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.
Art. 320 - Esecuzione sui beni sequestrati
1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento [ 686 c.p.c. ] quando diventa
irrevocabile [ 648 ] la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero
quando diventa esecutiva [ 650 ] la sentenza che condanna l' imputato e il responsabile
civile al risarcimento del danno in favore della parte civile [ 538 ]. La conversione non
estingue il privilegio previsto dall' articolo 316 comma 4.
2. Salva l' azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che
rimangono ancora dovute, l' esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme
prescritte dal codice di procedura civile [ 483 ss. c.p.c. ]. Sul prezzo ricavato dalla
vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute
alla cassa delle ammende, sono pagate, nell' ordine, le somme dovute alla parte civile a
titolo di risarcimento del danno e di spese processuali [ 538, 541 ], le pene pecuniarie,
le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all' erario dello Stato [ 188 c. 1 c.p.
].
Parte prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo II
Misure cautelari reali
Capo II
Sequestro preventivo
Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivo
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato
possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di
altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel
merito [ 91 disp. att. ] ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'
esercizio dell' azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la
confisca [ 737, 745 c. 2 ;240 c.p. ]<1>.
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'
interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il
pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di
proporre impugnazione [ 322bis ]. Se vi è richiesta di revoca dell' interessato, il
pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al
giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue
valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del
deposito nella segreteria<2>.
3bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di
urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto
motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell' intervento del pubblico
ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria [ 81 disp. att. ;10
reg. esec. ], i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al
pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito [ 229 disp. coord. ].
Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la
convalida e l' emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se
il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria<3>.
3ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3bis
ovvero se il giudice non emette l' ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla
ricezione della richiesta. Copia dell' ordinanza è immediatamente notificata alla persona
alla quale le cose sono state sequestrate<3>.
Art. 322 - Riesame del decreto di sequestro preventivo
1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l' imputato e il suo difensore, la
persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro
restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'
articolo 324 [ 229 disp. coord. ]<1>.
2. La richiesta di riesame non sospende l' esecuzione del provvedimento 588 ].
Art. 322 bis<1> - Appello
1. Fuori dei casi previsti dall' articolo 322, il pubblico ministero, l' imputato e il suo
difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe
diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di
sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico
ministero [321 c. 3 ;229 disp. coord. ].
1-bis. Sull' appello decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede
l' ufficio che ha emesso il provvedimento.<2>
2. L' appello non sospende l' esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell' articolo 310.
Art. 323 - Perdita di efficacia del sequestro preventivo
1. Con la sentenza di proscioglimento [ 529 s. ] o di non luogo a procedere [ 425 ],
ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano
restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'
articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
2. Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta
interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro
di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari.
3. Se è pronunciata sentenza di condanna [ 533 ], gli effetti del sequestro permangono
quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.
4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico
ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all' imputato o al
responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'
articolo 316.
Parte prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo II
Misure cautelari reali
Capo III
Impugnazioni
Art. 324 - Procedimento di riesame
1. La richiesta di riesame [ 257 c. 1, 318 c. 1, 322 c. 1, 355 ] è presentata, nella
cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di
esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'
interessato ha avuto conoscenza dell' avvenuto sequestro.
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall' articolo 582. Se la richiesta è
proposta dall' imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato
o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell' articolo 161 comma 2, deve
indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l' avviso previsto dal comma 6; in
mancanza, l' avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è
proposta da un' altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'
avviso è notificato mediante deposito in cancelleria<1>
3. La cancelleria dà immediato avviso all' autorità giudiziaria procedente che, entro il
giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento
oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la
richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame,
facendone dare atto a verbale prima dell' inizio della discussione [ 585 c. 4 ].
5. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del capoluogo della provincia nella
quale ha sede l' ufficio che ha emesso il provvedimento, nel termine di dieci giorni dalla
ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme
previste dall' articolo 127. Almeno tre giorni prima, l' avviso della data fissata per l'
udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto
la richiesta [ 148 s. ]. Fino al giorno dell' udienza gli atti restano depositati in
cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell' articolo 309 commi 9 e 10. La revoca del
provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi
indicati nell' articolo 240 comma 2 del codice penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione
della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.
Art. 325 - Ricorso per Cassazione
1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322bis e 324, il pubblico ministero,
l' imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e
quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione
per violazione di legge [ 606 c. b ]<1>.
2. Entro il termine previsto dall' articolo 324 comma 1, contro il decreto di sequestro
emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione [ 569 ]. La
proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame<2>.
3. Si applicano le disposizioni dell' articolo 311 commi 3 e 4.
4. Il ricorso non sospende l' esecuzione della ordinanza [ 588 ].