Parte prima
Libro III
Prove
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 187 - Oggetto della prova
1. Sono oggetto di prova [ 62 ] i fatti che si riferiscono all' imputazione,
alla punibilità [ 45 s., 85 s., 308 s., 384, 387 c. 3, 398 c. 2, 463, 599, 649
c.p. ] e alla determinazione della pena [ 133 c.p. ] o della misura di sicurezza
[ 200 s. c.p. ].
2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l' applicazione di
norme processuali.
3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti
inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato [ 185 c.p. ].
Art. 188 - Libertà morale della persona nell' assunzione della prova
1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata,
metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad
alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti [ 64 c. 2 ].
Art. 189 - Prove non disciplinate dalla legge
1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può
assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l' accertamento dei fatti e non
pregiudica la libertà morale della persona [ 64 c. 2, 188 ]. Il giudice provvede
all' ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.
Art. 190 - Diritto alla prova
1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte [ 392, 422, 493, 495, 507, 519,
603, 633 ]. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove
vietate dalla legge [ 191 ] e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti
[ 495 c. 4, 606 c. d ;38 disp.att. ].
2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio [70, 195,
224, 237, 507, 508, 511, 603 ].
3. I provvedimenti sull' ammissione della prova possono essere revocati sentite
le parti in contraddittorio.
Art. 190 bis<1> - Requisiti della prova in casi particolari
1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51 comma
3bis, quando è richiesto l' esame di un testimone o di una delle persone indicate
nell' articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente
probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'
articolo 238, l' esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente
necessario.
Art. 191 - Prove illegittimamente acquisite
1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono
essere utilizzate [ 62, 63, 103, 188, 190, 195, 197, 203, 234, 254, 270, 271
].
2. L' inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del
procedimento [ 606 c. 1c ].
Art. 192 - Valutazione della prova
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti
e dei criteri adottati.
2. L' esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi
siano gravi, precisi e concordanti.
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato [ 110 s. c.p. ] o
da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell' articolo 12 [
210 ] sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano
l' attendibilità [ 210, 392 c. 1c, d ].
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona
imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto
dall' articolo 371 comma 2 lettera b).
Art. 193 - Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili
1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi
civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza
[ 3 ].
Parte prima
Libro III
Prove
Titolo II
Mezzi di prova
Capo I
Testimonianza
Art. 194 - Oggetto e limiti della testimonianza
1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova 187
]. Non può deporre sulla moralità dell' imputato, salvo che si tratti di fatti
specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla
pericolosità sociale [ 203 c.p. ].
2. L' esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che
intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze
il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione
sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa [ 90 ]
dal reato è ammessa solo quando il fatto dell' imputato deve essere valutato
in relazione al comportamento di quella persona.
3. Il testimone è esaminato sui fatti determinati [ 499 ]. Non può deporre sulle
voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia
impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.
Art. 195 - Testimonianza indiretta
1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone,
il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.
2. Il giudice può disporre anche di ufficio l' esame delle persone indicate
nel comma 1 [ 190 ].
3. L' inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili [191,
203 ] le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza
da altre persone, salvo che l' esame di queste risulti impossibile per morte,
infermità o irreperibilità.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul
contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni<1>.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone
abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle
persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste
nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi
fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado
di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto
dell' esame.
Art. 196 - Capacità di testimoniare
1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.
2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario
verificarne l' idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice
anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti
dalla legge.
3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti
prima dell' esame testimoniale non precludono l' assunzione della testimonianza.
Art. 197 - Incompatibilità con l' ufficio di testimone
1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento
connesso a norma dell' articolo 12, anche se nei loro confronti sia stata pronunciata
sentenza di non luogo a procedere [ 425 ], di proscioglimento [ 469, 529 s.
] o di condanna [ 533 ], salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta
irrevocabile [ 648 ];
b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel
caso previsto dall' articolo 371 comma 2 lettera b);
c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione
di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario.
Art. 198 - Obblighi del testimone
1. Il testimone ha l' obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle
prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo
verità [ 497 ] alle domande che gli sono rivolte.
2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe
emergere una sua responsabilità penale [ 63 ].
Art. 199 - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti
1. I prossimi congiunti [ 307 c. 4 c.p. ] dell' imputato non sono obbligati
a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia [ 333 ],
querela [ 336 ] o istanza [ 341 ] ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono
offesi dal reato.
2. Il giudice, a pena di nullità [ 181 ], avvisa le persone predette della facoltà
di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all' imputato
da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi
o appresi dall' imputato durante la convivenza coniugale:
a) a chi, pur non essendo coniuge dell' imputato, come tale conviva o abbia
convissuto con esso;
b) al coniuge separato dell' imputato;
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
l' imputato.
Art. 200 - Segreto professionale
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione
del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l' obbligo
di riferirne all' autorità giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'
ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici [ 222 c. 4 disp.
coord. ] e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente
una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà
di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale<1>.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone
per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari.
Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga [ 256 ].
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti
iscritti nell' albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle
quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell' esercizio
della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della
prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata
solo attraverso l' identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina
al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.
Art. 201 - Segreto di ufficio
1. Salvi i casi in cui hanno l' obbligo di riferirne all' autorità giudiziaria
[ 331 ], i pubblici ufficiali [ 357 c.p. ], i pubblici impiegati e gli incaricati
di un pubblico servizio [ 358 c.p. ] hanno l' obbligo di astenersi dal deporre
su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti
[204; 326 c.p. ]<1>.
2. Si applicano le disposizioni dell' articolo 200 commi 2 e 3.
Art. 202 - Segreto di Stato
1. I pubblici ufficiali [ 357 c.p. ], i publici impiegati e gli incaricati di
un pubblico servizio [ 358 c.p. ] hanno l' obbligo di astenersi dal deporre
su fatti coperti dal segreto di Stato [ 204 ;261 c.p. ]<1>.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente
del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma<2>.
3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione
del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di
un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente
del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che
il testimone deponga.
Art. 203 - Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza
1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
[ 57 ] nonché il personale<1> dipendente dai servizi per le informazioni
e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori
[ 204 ]. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi
fornite non possono essere acquisite né utilizzate [191, 195 ].
Art. 204 - Esclusione del segreto
1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e
203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all' eversione dell'
ordinamento costituzionale [ 66 c. 1 disp. att. ;270bis, 289bis c.p. ]<1>.
Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima
dell' esercizio dell' azione penale [ 405 ] provvede il giudice per le indagini
preliminari [ 328 ] su richiesta di parte.
2. Del provvedimento che rigetta l' eccezione di segretezza è data comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri [ 66 disp. att. ].
Art. 205 - Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e
di grandi ufficiali dello Stato
1. La testimonianza del presidente della Repubblica è assunta nella sede in
cui egli esercita la funzione di capo dello Stato.
2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere
o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi
possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio,
al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.
3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile
la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto
di ricognizione [ 213 s. ] o di confronto [ 211 s. ] o per altra necessità.
Art. 206 - Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici
1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l' incaricato di una missione
diplomatica all' estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello
Stato, la richiesta per l' esame è trasmessa, per mezzo del ministero di grazia
e giustizia, all' autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme
ordinarie nei casi previsti dall' articolo 205 comma 3.
2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati
presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati
presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini
internazionali.
Art. 207 - Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti
1. Se nel corso dell' esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie,
incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice
glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l' avvertimento previsto dall'
articolo 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta
di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone
persiste nel rifiuto, dispone l' immediata trasmissione degli atti al pubblico
ministero perché proceda a norma di legge [ 476 c. 2 ;366 c.p. ].
2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha
prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'
articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli
i relativi atti.
Parte prima
Libro III
Prove
Titolo II
Mezzi di prova
Capo II
Esami delle parti
Art. 208 - Richiesta dell' esame
1. Nel dibattimento, l' imputato [ 60 ], la parte civile [ 74 ] che non debba
essere esaminata come testimone, il responsabile civile [ 83 ] e la persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta
o vi consentono [ 503 c. 1 ].
Art. 209 - Regole per l' esame
1. All' esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli
194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall' imputato, quelle
previste dall' articolo 195 [ 503 ].
2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel
verbale.
Art. 210 - Esame di persona imputata di un procedimento connesso
1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma
dell' articolo 12, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente,
sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell' articolo
195, anche di ufficio.
2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina
l' accompagnamento coattivo [ 132 ;46 disp. att. ]. Si osservano le norme sulla
citazione dei testimoni [ 468 ]<1>.
3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto
di partecipare all' esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato
un difensore di ufficio [ 96, 97 ].
4. Prima che abbia inizio l' esame, il giudice avverte le persone indicate nel
comma 1 che, salvo quanto disposto dall' articolo 66 comma 1, esse hanno facoltà
di non rispondere [ 64 c. 3 ].
5. All' esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195,
499 e 503<2>.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate
di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall' articolo
371 comma 2 lettera b) [ 190bis, 192, 197 c. b, 513 c. 2 ].
Parte prima
Libro III
Prove
Titolo II
Mezzi di prova
Capo III
Confronti
Art. 211 - Presupposti del confronto
1. Il confronto [ 364 ] è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate [
194 s., 208 s. ] o interrogate [ 64, 65 ], quando vi è disaccordo fra esse su
fatti e circostanze importanti [ 392 ].
Art. 212 - Modalità del confronto
1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali
deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli,
ove occorra, alle reciproche contestazioni [ 134 s. ].
2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni
rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il
confronto.
Parte prima
Libro III
Prove
Titolo II
Mezzi di prova
Capo IV
Ricognizioni
Art. 213 - Ricognizione di persone. Atti preliminari
1. Quando occorre procedere a ricognizione personale [ 392 c. g ], il giudice
invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari
che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il
riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche
se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa
gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano
influire sull' attendibilità del riconoscimento.
2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle
dichiarazioni rese.
3. L' inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità
della ricognizione [ 181 ].
Art. 214 - Svolgimento della ricognizione
1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la
presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell' abbigliamento,
a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest' ultima a scegliere
il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove è possibile,
nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata
alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest' ultima, il giudice le chiede
se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare
chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione
possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta
a ricognizione, il giudice dispone che l' atto sia compiuto senza che quest'
ultima possa vedere la prima.
3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità [ 181 ], delle modalità di
svolgimento della ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento della
ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche
o mediante altri strumenti o procedimenti.
Art. 215 - Ricognizione di cose
1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato [ 253 c. 2
] o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni
dell' articolo 213, in quanto applicabili.
2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere,
il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno
tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto
e a precisare se ne sia certa.
3. Si applicano le disposizioni dell' articolo 214 comma 3.
Art. 216 - Altre ricognizioni
1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere
oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni
dell' articolo 213, in quanto applicabili.
2. Si applicano le disposizioni dell' articolo 214 comma 3.
Art. 217 - Pluralità di ricognizioni
1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima
persona [ 213 ] o del medesimo oggetto [ 215 ], il giudice procede con atti
separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e
coloro che devono ancora eseguirla.
2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più
oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l' oggetto
sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
Parte prima
Libro III
Prove
Titolo II
Mezzi di prova
Capo V
Esperimenti giudiziali
Art. 218 - Presupposti dell' esperimento giudiziale
1. L' esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto
sia o possa essere avvenuto in un determinato modo [ 392 c. f ].
2. L' esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della
situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione
delle modalità di svolgimento del fatto stesso.
Art. 219 - Modalità dell' esperimento giudiziale
1. L' ordinanza che dispone l' esperimento giudiziale contiene una succinta
enunciazione dell' oggetto dello stesso e l' indicazione del giorno, dell' ora
e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con
un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l' esecuzione
di determinate operazioni.
2. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni,
disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti
o procedimenti.
3. Anche quando l' esperimento è eseguito fuori dell' aula di udienza, il giudice
può adottare i provvedimenti previsti dall' articolo 471 al fine di assicurare
il regolare compimento dell' atto.
4. Nel determinare le modalità dell' esperimento, il giudice, se del caso, dà
le opportune disposizioni affinché esso si svolga in modo da non offendere sentimenti
di coscienza e da non esporre a pericolo l' incolumità delle persone o la sicurezza
pubblica.
Parte prima
Libro III
Prove
Titolo II
Mezzi di prova
Capo VI
Perizia
Art. 220 - Oggetto della perizia
1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o
valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell' esecuzione della pena o della misura
di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l' abitualità [ 102 s.
c.p. ] o la professionalità [ 105 c.p. ] nel reato, la tendenza a delinquere
[ 108 c.p. ], il carattere e la personalità dell' imputato e in genere le qualità
psichiche indipendenti da cause patologiche<1>.
Art. 221 - Nomina del perito
1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi
albi [ 67-69 disp. att. ] o tra persone fornite di particolare competenza nella
specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura,
ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.
2. Il giudice affida l' espletamento della perizia a più persone quando le indagini
e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte
conoscenze in differenti discipline.
3. Il perito ha l' obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno
dei motivi di astensione previsti dall' articolo 36 [ 366 c.p. ].
Art. 222 - Incapacità e incompatibilità del perito
1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:
a) il minorenne, l' interdetto [ 414 c.c. ;32 c.p. ], l' inabilitato [ 415c.c.
] e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [ 28, 29, 31 c.p.
] ovvero è interdetto o sospeso dall' esercizio di una professione o di un'
arte [ 30, 35 c.p. ];
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [ 215 ss. c.p. ] o a misure
di prevenzione<1>;
d) chi non può essere assunto come testimone [ 197 ] o ha facoltà di astenersi
dal testimoniare [ 199, 200 ] o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone
o di interprete;
e) chi è stato nominato consulente tecnico [ 225 ] nello stesso procedimento
o in un procedimento connesso [ 12 ].
Art. 223 - Astensione e ricusazione del perito
1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l' obbligo di dichiararlo.
2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall' articolo
36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.
3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino
a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell' incarico [ 226 ]
e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente,
prima che il perito abbia dato il proprio parere [ 227 ].
4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza,
il giudice che ha disposto la perizia.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice
[ 37 s. ].
Art. 224 - Provvedimenti del giudice
1. Il giudice dispone anche d' ufficio [ 190 c. 2 ] la perizia con ordinanza
motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell' oggetto
delle indagini, l' indicazione del giorno, dell' ora e del luogo fissati per
la comparizione del perito.
2. Il giudice dispone la citazione del perito [ 468, 508 ] e dà gli opportuni
provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all' esame del perito.
Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l' esecuzione
delle operazioni peritali [ 75, 76 disp. att. <1>
Art. 225 - Nomina del consulente tecnico
1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà
di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna
parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio
statale dei non abbienti [ 98 ]<1>, hanno diritto di farsi assistere da
un consulente tecnico a spese dello stato.
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni
indicate nell' articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).
Art. 226 - Conferimento dell' incarico
1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in
una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi
e delle responsabilità previste dalla legge penale [ 373 c.p. ] e lo invita
a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale
e giuridica che assumo nello svolgimento dell' incarico, mi impegno ad adempiere
al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere
il segreto su tutte le operazioni peritali».
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici
[ 230, 233 ], il pubblico ministero e i difensori presenti.
Art. 227 - Relazione peritale
1. Concluse le formalità di conferimento dell' incarico [ 226 ], il perito procede
immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto
nel verbale.
2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata
risposta, può chiedere un termine al giudice.
3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione
del perito [ 231 ]; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella
quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga
data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici [ 225, 233 ].
4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine
può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più
volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per
la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi [ 392,
508 ].
5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito
può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito
a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.
Art. 228 - Attività del perito
1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A
tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei
documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l' acquisizione
al fascicolo per il dibattimento [ 431 ;76 disp.att. ].
2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all' esame delle parti
[ 208 s. ] e all' assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua
fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti
e valutazioni.
3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell' incarico, il perito richieda notizie
all' imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo
acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell' accertamento peritale.
4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e
sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell' incarico,
la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni
stesse [ 508 c. 2 ].
Art. 229 - Comunicazioni relative alle operazioni peritali
1. Il perito indica il giorno, l' ora e il luogo in cui inizierà le operazioni
peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale [ 134 ].
2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione
senza formalità alle parti presenti.
Art. 230 - Attività dei consulenti tecnici
1. I consulenti tecnici [ 225, 233 ] possono assistere al conferimento dell'
incarico al perito [ 226 ] e presentare al giudice richieste, osservazioni e
riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche
indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella
relazione [ 227 ].
3. Se sono nominati dopo l' esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti
tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati
a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non
può ritardare l' esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività
processuali [ 223 disp. coord. ].
Art. 231 - Sostituzione del perito
1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine
fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente
l' incarico affidatogli.
2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione,
salvo che il ritardo o l' inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili.
Copia dell' ordinanza è trasmessa all' ordine o al collegio cui appartiene il
perito.
3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi,
può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende
di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni.
4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione
o di ricusazione [ 223 ].
5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice
la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute [ 70
disp. att. ].
Art. 232 - Liquidazione del compenso al perito
1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto
la perizia, secondo le norme delle leggi speciali [ 73 disp. att. ]<1>.
Art. 233 - Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia
1. Quando non è stata disposta perizia [ 224 ], ciascuna parte può nominare,
in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici [ 225 73 disp. att.
]. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie
a norma dell' articolo 121.
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta
perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le
facoltà previsti dall' articolo 230, salvo il limite previsto dall' articolo
225 comma 1.
3. Si applica la disposizione dell' articolo 225 comma 3.
Parte prima
Libro III
Prove
Titolo II
Mezzi di prova
Capo VII
Documenti
Art. 234 - Prova documentale
1. E' consentita l' acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano
fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia
o qualsiasi altro mezzo.
2. Quando l' originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi
causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne
acquisita copia.
3. E' vietata l' acquisizione di documenti [ 191 ] che contengono informazioni
sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo
o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici
e dei periti [ 194 c. 1,3, 195 c. 7, 203, 240 ]<1>.
Art. 235 - Documenti costituenti corpo del reato
1. I documenti che costituiscono corpo del reato [ 253 c. 2 ] devono essere
acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga [ 240 ].
Art. 236 - Documenti relativi al giudizio sulla personalità
1. E' consentita l' acquisizione dei certificati del casellario giudiziale [
688 ], della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale
degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze
irrevocabili di qualunque giudice italiano [ 648 ] e delle sentenze straniere
riconosciute [ 730 s. ], ai fini del giudizio sulla personalità dell' imputato
o della persona offesa dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere
valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa.
2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale
possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilità di un testimone.
Art. 237 - Acquisizione di documenti provenienti dall' imputato
1. E' consentita l' acquisizione, anche di ufficio [ 191 ], di qualsiasi documento
proveniente dall' imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
Art. 238<1> - Verbali di prove di altri procedimenti
1. E' ammessa l' acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale
se si tratta di prove assunte nell' incidente probatorio o nel dibattimento.
2. E' ammessa l' acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile
definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.
2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate
nell' articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i
cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione<2>.
3. E' comunque ammessa l' acquisizione della documentazione di atti che anche
per cause sopravvenute non sono ripetibili.
4. Al di fuori di casi previsti dai commi 1, 2, 2 bis e 3, i verbali di dichiarazioni
possono essere utilizzati nel dibattimento solo nei confronti dell' imputato
che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati
a norma degli articoli 500 e 503 <3>.
5. Salvo quanto previsto dall' articolo 190 bis ,resta fermo il diritto delle
parti di ottenere a norma dell' articolo 190 l' esame delle persone le cui dichiarazioni
sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2 bis e 4 del presente articolo<4>.
Art. 238 bis<1> - Sentenze irrevocabili
1. Fermo quanto previsto dall' articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili
[ 648 ] possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato
e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3.
Art. 239 - Accertamento della provenienza dei documenti
1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento
alle parti private [ 60, 61, 74, 83 s.; 89 ] o ai testimoni.
Art. 240 - Documenti anonimi
1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime [ 333 c. 3 ;108 disp.att.
;5 reg. esec. ] non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati [ 191
] salvo che costituiscano corpo del reato [ 235, 253 c. 2 ] o provengano comunque
dall' imputato [ 237 ].
Art. 241 - Documenti falsi
1. Fuori dei casi previsti dall' articolo 537, il giudice, se ritiene la falsità
di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne
informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.
Art. 242 - Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici
1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana,
il giudice ne dispone la traduzione a norma dell' articolo 143 se ciò è necessario
alla sua comprensione.
2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario,
la trascrizione a norma dell' articolo 268 comma 7.
Art. 243 - Rilascio di copie
1. Quando dispone l' acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto
[ 329 ], il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare
la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell' articolo 116 [ 258
].
Parte prima
Libro III
Prove
Titolo III
Mezzi di ricerca della prova
Capo I
Ispezioni
Art. 244 - Casi e forme delle ispezioni
1. L' ispezione delle persone, dei luoghi [ 103 c. 1, 3, 4, 7 ] e delle cose
è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri
effetti materiali del reato.
2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono
scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l' autorità
giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello
preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali
modificazioni. L' autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi
e fotografici e ogni altra operazione tecnica [ 354 c. 3, 359 ].
Art. 245 - Ispezione personale
1. Prima di procedere all' ispezione personale [ 343 c. 2 ] l' interessato è
avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa
sia prontamente reperibile e idonea a norma dell' articolo 120.
2. L' ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile,
del pudore di chi vi è sottoposto [ 13 Cost. ;79 c. 1 disp. att. ].
3. L' ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo
caso l' autorità giudiziaria può astenersi dall' assistere alle operazioni.
Art. 246 - Ispezione di luoghi o di cose
1. All' imputato e in ogni caso a chi abbia l' attuale disponibilità del luogo
in cui è eseguita l' ispezione è consegnata, nell' atto di iniziare le operazioni
e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.
2. Nel procedere all' ispezione dei luoghi, l' autorità giudiziaria può ordinare,
enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani
prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul
posto il trasgressore [ 131, 378 ].
Parte prima
Libro III
Prove
Titolo III
Mezzi di ricerca della prova
Capo II
Perquisizioni
Art. 247 - Casi e forme delle perquisizioni
1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il
corpo del reato [ 253 c. 2 ] o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione
personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in
un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l' arresto dell' imputato
o dell' evaso, è disposta perquisizione locale 352 ].
2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.
3. L' autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'
atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso
decreto<1>.
Art. 248 - Richiesta di consegna
1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l' autorità
giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede
alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza
delle indagini.
2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro [ 253 s. ] o per accertare
altre circostanze utili ai fini delle indagini, l' autorità giudiziaria o gli
ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati [370 c. 1 e 2 ] possono
esaminare atti, documenti e corrispondenza presso banche. In caso di rifiuto,
l' autorità giudiziaria procede a perquisizione [ 255 ].
Art. 249 - Perquisizioni personali
1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del
decreto all' interessato, con l' avviso della facoltà di farsi assistere da
persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma
dell' articolo 120.
2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del
possibile, del pudore di chi vi è sottoposto [ 13 Cost. ;79 disp. att. ].
Art. 250 - Perquisizioni locali
1. Nell' atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione
locale è consegnata all' imputato, se presente, e a chi abbia l' attuale disponibilità
del luogo, con l' avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da
persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma
dell' articolo 120 [ 356, 365 ].
2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l' avviso
è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza,
al portiere o a chi ne fa le veci [ 80 disp. att. ].
3. L' autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre
con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte,
quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato [ 253 c. 2
] o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i
motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni
siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul
posto [ 131, 378 ].
Art. 251 - Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali
1. La perquisizione in un' abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non
può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.
2. Tuttavia nei casi urgenti l' autorità giudiziaria può disporre per iscritto
che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali [ 352
c. 3 ;225 disp. coord. ].
Art. 252 - Sequestro conseguente a perquisizione
1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro
[ 103 c. 2 ] con l' osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260 [
81 disp. att. ].
Parte prima
Libro III
Prove
Titolo III
Mezzi di ricerca della prova
Capo III
Sequestri
Art. 253 - Oggetto e formalità del sequestro<1>
1. L' autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo
del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l' accertamento dei
fatti [ 103 c. 2, 356, 365, 704 c. 3, 714, 715 c. 4, 716 c. 1 ].
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato
commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l' autorità giudiziaria ovvero un ufficiale
di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all' interessato, se presente
[ 103 c. 3 ,81 disp. att. ].
D.P.R. 22-09-1988, n. 447
Art. 254 - Sequestro di corrispondenza
1. Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro di
lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza
che l' autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall' imputato
o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che
comunque possono avere relazione con il reato.
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria [ 253 c.
3 ], questi deve consegnare all' autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza
sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto
[ 353 ].
3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza
sequestrabile sono immediatamente restituiti all' avente diritto e non possono
comunque essere utilizzati [ 103 c. 6 ]<1>.
Art. 255 - Sequestro presso banche
1. L' autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche [ 248 c.
2 ] di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni
altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato
motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano
all' imputato o non siano iscritti al suo nome<1>.
Art. 256 - Dovere di esibizione e segreti
1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente
all' autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti,
anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di
esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte,
salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato [ 202, 204
] ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione [ 103 c. 2 ]<1>.
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale [
200 ], l' autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di
essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti
o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la
dichiarazione risulta infondata, l' autorità giudiziaria dispone il sequestro.
3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l' autorità giudiziaria
ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data
conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la
definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l' esistenza
di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente
del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l' autorità giudiziaria
dispone il sequestro.
5. Si applica la disposizione dell' articolo 204.
Art. 257 - Riesame del decreto di sequestro
1. Contro il decreto di sequestro [ 253 ], l' imputato, la persona alla quale
le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione
possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell' articolo
324 [ 229 disp. coord. ].
2. La richiesta di riesame non sospende l' esecuzione del provvedimento.
Art. 258 - Copie dei documenti sequestrati
1. L' autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti
sequestrati, restituendo gli originali e, quando il sequestro di questi è mantenuto,
può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia
autentica a coloro che li detenevano legittimamente [ 116, 243 ].
2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei
documenti loro restituiti dall' autorità giudiziaria in originale o in copia,
ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro
esistente.
3. In ogni caso la persona o l' ufficio presso cui fu eseguito il sequestro
ha diritto di avere copia del verbale dell' avvenuto sequestro 81 disp. att.
].
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui
non possa essere separato e l' autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre
copia, l' intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico
ufficiale addetto, con l' autorizzazione dell' autorità giudiziaria, rilascia
agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti
del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro
parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.
Art. 259 - Custodia delle cose sequestrate
1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria.
Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l' autorità giudiziaria dispone
che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando
un altro custode, idoneo a norma dell' articolo 120 [ 81 c. 3, 82 disp. att.
].
2. All' atto della consegna, il custode è avvertito dell' obbligo di conservare
e di presentare le cose a ogni richiesta dell' autorità giudiziaria nonché delle
pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.
Al custode può essere imposta una cauzione. Dell' avvenuta consegna, dell' avvertimento
dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta,
con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria<1>.
Art. 260 - Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili
1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell' ufficio giudiziario
e con le sottoscrizioni dell' autorità giudiziaria e dell' ausiliario che la
assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo
a indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia [349 c.p. ].
2. L' autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie
o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono
di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria
gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'
articolo 259.
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l' autorità giudiziaria ne ordina,
secondo i casi, l' alienazione o la distruzione [ 83, 85 c. 2 disp. att. ]<1>.
Art. 261 - Rimozione e riapposizione dei sigilli
1. L' autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli,
ne verifica prima l' identità e l' integrità con l' assistenza dell' ausiliario.
Compiuto l' atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose
sequestrate sono nuovamente sigillate dall' ausiliario [ 126 ] in presenza dell'
autorità giudiziaria. L' autorità giudiziaria e l' ausiliario appongono presso
il sigillo la data e la sottoscrizione.
Art. 262 - Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate
1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate
sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre,
l' autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite
e a tal fine può imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice
dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle
cose appartenenti all' imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro
a garanzia dei crediti indicati nell' articolo 316.
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi
quando il giudice provvede a norma dell' articolo 321.
4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione [ 648 ] le cose sequestrate
sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca [
240 c.p. ].
Art. 263 - Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza
se non vi è dubbio sulla loro appartenenza [ 84, 85 disp. att. ].
2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non
può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera
di consiglio con le forme previste dall' articolo 127.
3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice
ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado,
mantenendo nel frattempo il sequestro.
4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate
il pubblico ministero provvede con decreto motivato<1>.
5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge
la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale
il giudice provvede a norma dell' articolo 127<2>.
6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione [ 648, 650 c. 2 ], provvede
il giudice dell' esecuzione [ 665, 676 ].
Art. 264 - Provvedimenti in caso di mancata restituzione
1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile [648
], se la richiesta di restituzione non è stata proposta o è stata respinta,
il giudice dell' esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al
portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e
i valori di bollo siano depositati nell' ufficio del registro del luogo. Negli
altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle pubbliche
borse o all' asta pubblica, da eseguirsi a cura della cancelleria. Tuttavia,
se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte,
ne è ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia [ 86, 87, 88 disp.
att. ;13reg. esec. ].
2. L' autorità giudiziaria può disporre la vendita anche prima del termine indicato
nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono essere
custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.
3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale nell' ufficio
postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l' ufficio del
registro, dedotte le spese indicate nell' articolo 265, sono devoluti dopo due
anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto.
Art. 265 - Spese relative al sequestro penale
1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate
per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo all' erario il
diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sulle somme e sui valori
indicati nell' articolo 264 [ 84 disp. att. ].
Parte prima
Libro III
Prove
Titolo III
Mezzi di ricerca della prova
Capo IV
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Art. 266 - Limiti di ammissibilità<1>
1. L' intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre
forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti
reati [ 15 Cost. ]:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell' ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell' articolo
4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma
dell' articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria molestia
o disturbo alle persone col mezzo del telefono.<3>
2. Negli stessi casi è consentita l' intercettazione di comunicazioni tra presenti.
Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall' articolo 614 del
codice penale, l' intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di
ritenere che ivi si stia svolgendo l' attività criminosa [ 103 c. 5 ]<2>.
D.P.R. 22-09-1988, n. 447
Art. 266 bis<1> - Intercettazioni di comunicazioni informatiche o
telematiche
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell' articolo 266, nonché a
quelli commessi mediante l' impiego di tecnologie informatiche o telematiche,
è consentita l' intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi
informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
Art. 267 - Presupposti e forme del provvedimento
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari 328
] l' autorizzazione a disporre le operazioni previste dall' articolo 266. L'
autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato
e l' intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione
delle indagini.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo
possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone
l' intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e
comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice,
entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto
motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine
stabilito, l' intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa
non possono essere utilizzati.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l' intercettazione indica le
modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici
giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi
successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel
comma 1.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi
di un ufficiale di polizia giudiziaria [ 57, 370 c. 1 e 2 ].
5. In apposito registro riservato tenuto nell' ufficio del pubblico ministero
sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano,
convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione,
l' inizio e il termine delle operazioni [ 89 c. 2 disp. att. ]<1>.
Art. 268 - Esecuzione delle operazioni
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto
verbale [ 89 disp. att. ].
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni
intercettate.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti
installati nella procura della Repubblica [ 90 disp. att. ]. Tuttavia, quando
tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni
di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato,
il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione
alla polizia giudiziaria.
3bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche,
il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante
impianti appartenenti a privati<1>.
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero.
Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati
in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato
o prorogato l' intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico
ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice
autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini
preliminari [ 405 s. ].
6. Ai difensori [ 96 s. ] delle parti è immediatamente dato avviso che, entro
il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti
e ascoltare le registrazioni. Scaduto il termine, il giudice dispone l' acquisizione
delle conversazioni, indicate dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti,
procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali
di cui è vietata l' utilizzazione [ 271 ]. Il pubblico ministero e i difensori
hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro
ore prima<2>.
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni da acquisire,
osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l' espletamento delle
perizie. Le trascrizioni sono inserite nel fascicolo per il dibattimento [ 431
]<2>.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la
trasposizione della registrazione su nastro magnetico<2>.
Art. 269 - Conservazione della documentazione
1. I verbali [ 135 ] e le registrazioni sono conservati integralmente presso
il pubblico ministero che ha disposto l' intercettazione [ 267 ].
2. Salvo quanto previsto dall' articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate
fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione [ 648, 650 c. 2 ]. Tuttavia
gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento,
possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che
ha autorizzato o convalidato l' intercettazione. Il giudice decide in camera
di consiglio a norma dell' articolo 127.
3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo
del giudice. Dell' operazione è redatto verbale.
Art. 270 - Utilizzazione in altri procedimenti
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti
diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili
per l' accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l' arresto in flagranza
[ 380 ].
2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni
delle intercettazioni sono depositati presso l' autorità competente per il diverso
procedimento. Si applicano le disposizioni dell' articolo 268 commi 6, 7 e 8.
3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti [ 96 s. ] hanno altresì facoltà
di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento
in cui le intercettazioni furono autorizzate.
Art. 271 - Divieti di utilizzazione
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le
stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge [ 103 c. 5,
266 ] o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli
267 e 268 commi 1 e 3.
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni
o comunicazioni delle persone indicate nell' articolo 200 comma 1, quando hanno
a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione,
salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano
in altro modo divulgati.
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione
delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca
corpo del reato [ 253 c. 2 ].