Parte prima
Libro secondo
Atti
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 109 - Lingua degli atti
1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.
2. Davanti all' autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello
su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta [ 6
Cost. ], il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta,
interrogato [ 64, 65 ] o esaminato [ 194 s.,208 ] nella madrelingua e il relativo
verbale è redatto anche in tale lingua [ 143 ;26 disp. att. ]. Nella stessa
lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente
alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali
e da convenzioni internazionali.
3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità [ 177 s.
].
Art. 110 - Sottoscrizione degli atti
1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone
altrimenti [ 92 c. 2, 100 c. 1 e 2, 122 c. 1 e 2, 162 c. 1, 337 c. 1, 438 c.
3, 446 c. 3, 583 c. 3 ;35 c. 2, 39 disp. att. ], è sufficiente la scrittura
di propria mano, in fine dell' atto, del nome e cognome di chi deve firmare.
2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi
dalla scrittura.
3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al
quale è presentato l' atto scritto o che riceve l' atto orale, accertata l'
identità della persona, ne fa annotazione in fine dell' atto medesimo.
Art. 111 - Data degli atti
1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il
mese, l' anno e il luogo [ 172 s. ] in cui l' atto è compiuto. L' indicazione
dell' ora è necessaria solo se espressamente prescritta [ 136 ].
2. Se l' indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità [
292 c. e ], questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi
con certezza in base ad elementi contenuti nell' atto medesimo o in atti a questo
connessi.
Art. 112 - Surrogazione di copie agli originali mancanti
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l' originale di una sentenza
o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi
causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia
autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l' originale dovrebbe
trovarsi [ 40 disp. att .].
2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale o il pretore, anche
di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria,
salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un' altra copia autentica.
Art. 113 - Ricostituzione di atti
1. Se non è possibile provvedere a norma dell' articolo 112, il giudice, anche
di ufficio, accerta il contenuto dell' atto mancante e stabilisce con ordinanza
se e in quale tenore esso deve essere ricostituito [ 41 disp. att. ].
2. Se esiste la minuta dell' atto mancante, questo è ricostituito secondo il
tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l' hanno sottoscritto riconosce
che questo era conforme alla minuta.
3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone
con ordinanza la rinnovazione dell' atto mancante, se necessaria e possibile,
prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono
essere rinnovati.
Art. 114 - Divieto di pubblicazione di atti
1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto
o anche solo del loro contenuto [ 329 ].
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal
segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al
termine dell' udienza preliminare.
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale,
degli atti del fascicolo per il dibattimento [ 431 ], se non dopo la pronuncia
della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero
[ 433 ], se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre
consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni [ 500
c. 1, 503 c. 3 ]<1>.
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento
celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall' articolo 472 commi 1 e 2. In
tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione
anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto
di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla
legge sugli archivi di stato<2> ovvero è trascorso il termine di dieci
anni dalla sentenza irrevocabile [648 ] e la pubblicazione è autorizzata dal
ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre
il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione
di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie
sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell' interesse dello
stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti
private. Si applica la disposizione dell' ultimo periodo del comma 4.
6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell' immagine dei minorenni
testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti
maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell' interesse esclusivo del minorenne,
o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione<3>.
7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal
segreto.
Art. 115 - Violazione del divieto di pubblicazione
1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale [ 684, 685 c.p. ], la violazione
del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera
b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati
dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione
per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate
nel comma 1 il pubblico ministero informa l' organo titolare del potere disciplinare.
Art. 116 - Copie, estratti e certificati
1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse
può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di
singoli atti [ 141 c. 2, 243, 258, 366 ;42 disp. att. ].
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al
momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento,
il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione
[ 409 ] o la sentenza [ 529 s. ;43 disp.att. ].
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'
articolo 114.
Art. 117 - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico
ministero
1. Fermo quanto disposto dall' articolo 371, quando è necessario per il compimento
delle proprie indagini [ 326, 358 ], il pubblico ministero può ottenere dall'
autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'
articolo 329, copie di atti [ 112, 116 ] relativi ad altri procedimenti penali
e informazioni scritte sul loro contenuto. L' autorità giudiziaria può trasmettere
le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
2. L' autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta
con decreto motivato.
2bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell' ambito delle funzioni previste
dall' articolo 371bis, accede al registro delle notizie di reato e alle banche
dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia<1>
realizzando se del caso collegamenti reciproci<2>.
Art. 118 - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro
dell' interno<1>
1. Il ministro dell' interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia
giudiziaria [ 57 ] o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente
delegato, può ottenere dall' autorità giudiziaria competente, anche in deroga
al divieto stabilito dall' articolo 329, copie di atti di procedimenti penali
e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione
dei delitti per i quali è obbligatorio l' arresto in flagranza [ 380 ]. L' autorità
giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa<2>.
1bis. Ai medesimi fini l' autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati
nel comma 1 all' accesso diretto al registro previsto dall' articolo 335, anche
se tenuto in forma automatizzata<3>.
2. L' autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta
con decreto motivato.
3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal
segreto di ufficio [ 326 c.p. ].
Art. 119 - Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento
1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni,
al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni
ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti
e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per
iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per
iscritto.
2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l' autorità
procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone
abituate a trattare con lui [ 143, 144 c. d ].
Art. 120 - Testimoni ad atti del procedimento
1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento [ 245 c.
1, 249 c. 1, 250 c. 1 ]:
a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità
di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti
o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;
b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive [ 215 c. 2 c.p. ] o
a misure di prevenzione<1>.
Art. 121 - Memorie e richieste delle parti
1. In ogni stato e grado del procedimento le parti [ 90 c. 1, 233 c. 1 ] e i
difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante
deposito nella cancelleria.
2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e
comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni [ 299
c. 3, 398 c. 1, 418 c. 1, 455 ].
Art. 122 - Procura speciale per determinati atti
1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore
speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per
atto pubblico o scrittura privata autenticata [ 39 disp. att. ] e deve contenere,
oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione
dell' oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. La procura
è unita agli atti [ 37 disp. att. ].
2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta
dal dirigente dell' ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita
del sigillo dell' ufficio.
3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell' interesse altrui
senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge.
Art. 123 - Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate
1. L' imputato detenuto o internato in un istituto per l' esecuzione di misure
di sicurezza<1> ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e
richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro<2>,
sono immediatamente comunicate all' autorità competente [ 44 disp. att. ]<3>
e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall' autorità giudiziaria.
2. Quando l' imputato è in stato di arresto [ 284 ] o di detenzione domiciliare<4>
ovvero è custodito in un luogo di cura [ 286 ], ha facoltà di presentare impugnazioni,
dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria,
il quale ne cura l' immediata trasmissione all' autorità competente. Le impugnazioni,
le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente
dall' autorità giudiziaria.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni
e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.
Art. 124 - Obbligo di osservanza delle norme processuali
1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali
giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria 57 ] sono tenuti
a osservare le norme di questo codice anche quando l' inosservanza non importa
nullità o altra sanzione processuale [ 177 s. ]<1>.
2. I dirigenti degli uffici vigilano sull' osservanza delle norme anche ai fini
della responsabilità disciplinare.
Parte prima
Libro secondo
Atti
Titolo II
Atti e provvedimenti del giudice
Art. 125 - Forme dei provvedimenti del giudice
1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume
la forma della sentenza, dell' ordinanza o del decreto.
2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.
3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono
motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente
prescritta dalla legge [ 103 c. 4, 104 c. 3, 132 ].
4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell' ausiliario
designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.
5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio
che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale
contenente l' indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni
alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dallo stesso, succintamente
esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti del collegio e
sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico
sigillato presso la cancelleria dell' ufficio<1>.
6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l' osservanza di particolari
formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.
Art. 126 - Assistenza al giudice
1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall' ausiliario
[ 135 ] a ciò designato a norma dell' ordinamento, se la legge non dispone altrimenti
[ 125 c. 4 ].
Art. 127 - Procedimento in camera di consiglio
1. Quando si deve procedere in camera di consiglio [ 45 disp. att. ], il giudice
o il presidente del collegio fissa la data dell' udienza e ne fa dare avviso
alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori<1>. L' avviso
è comunicato o notificato [ 148 s. ] almeno dieci giorni prima della data predetta
[ 172 c. 5, 174 ]. Se l' imputato è privo di difensore, l' avviso è dato a quello
di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell' udienza possono essere presentate memorie
in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell' avviso nonché i difensori
sono sentiti se compaiono. Se l' interessato è detenuto o internato in luogo
posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta [ 123 ], deve
essere sentito prima del giorno dell' udienza dal magistrato di sorveglianza
del luogo [ 677 ].
4. L' udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell' imputato
o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia
detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità [178 s.
].
6. L' udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai
soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione [
606 ].
8. Il ricorso non sospende l' esecuzione dell' ordinanza, a meno che il giudice
che l' ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.
9. L' inammissibilita dell' atto introduttivo del procedimento è dichiarata
dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia
altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'
articolo 140 comma 2<2>.
Art. 128 - Deposito dei provvedimenti del giudice
1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell' udienza preliminare
[ 424 ] e nel dibattimento [ 548 ], gli originali dei provvedimenti del giudice
sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando
si tratta di provvedimentii impugnabili, l' avviso di deposito contenente l'
indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero [ 153 c. 2 ]
e notificato 148 s. ] a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di
impugnazione.
Art. 129 - Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non
punibilità
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il
fatto non sussiste o che l' imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce
reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto<1>
o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza
[ 469 ].
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato [ 150 s. c.p. ] ma dagli
atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l' imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come
reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [ 530 ] o di non luogo a
procedere [ 425 ] con la formula prescritta.
Art. 130 - Correzione di errori materiali
1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da
errori od omissioni che non determinano nullità [ 177 s. ], e la cui eliminazione
non comporta una modificazione essenziale dell' atto, è disposta, anche di ufficio,
dal giudice che ha emesso il provvedimento 66 c. 3, 535 c. 4, 547, 624 c. 2,
668 ]. Se questo è impugnato, e l' impugnazione non è dichiarata inammissibile,
la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell' impugnazione
[ 619 c. 1 ].
2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell' articolo 127 624
c. 3 ]. Dell' ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'
originale dell' atto.
Art. 131 - Poteri coercitivi del giudice
1. Il giudice, nell' esercizio delle sue funzioni, può chiedere l' intervento
della polizia giudiziaria [ 58 ] e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo
tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali
procede [ 378 ]<1>.
Art. 132 - Accompagnamento coattivo dell' imputato
1. L' accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con
decreto motivato [ 125 ], con il quale il giudice ordina di condurre l' imputato
alla sua presenza, se occorre anche con la forza [ 210 c. 2, 375, 376, 399,
490, 513 c. 2 ;46 disp. att. ]<1>.
2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a
disposizione oltre il compimento dell' atto previsto e di quelli conseguenziali
per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona
non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.
Art. 133 - Accompagnamento coattivo di altre persone
1. Se il testimone [ 194 s. ], il perito [ 221 s. ], il consulente tecnico [
225, 230 s. ], l' interprete [ 143 s. ] o il custode di cose sequestrate [ 259
], regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento
di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'
accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento
di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle
ammende [ 47 disp. att. ] nonché alle spese alle quali la mancata comparizione
ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell' articolo 132.
Parte prima
Libro secondo
Atti
Titolo III
Documentazione degli atti
Art. 134 - Modalità di documentazione
1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.
2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva [ 140 c. 2 ], con
la stenotipia o altro strumento meccanico [ 135 c. 2 ;50 disp. att. ] ovvero,
in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.
3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione
fonografica [ 139 ].
4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute
insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente
indispensabile [ 49 disp. att. ].
Art. 135 - Redazione del verbale
1. Il verbale è redatto dall' ausiliario che assiste il giudice [ 125 c. 5 48
disp. att. ].
2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico,
il giudice autorizza l' ausiliario che non possiede le necessarie competenze
a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all' amministrazione dello
Stato [ 50, 51 disp. att. ].
Art. 136 - Contenuto del verbale
1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell' anno, del mese, del giorno
e, quando occorre, dell' ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle
persone intervenute, l' indicazione delle cause, se conosciute, della mancata
presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto
l' ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza
nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli
assiste.
2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa
domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione
è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell' autorizzazione
a consultare note scritte, ne è fatta menzione.
Art. 137 - Sottoscrizione del verbale
1. Salvo quanto previsto dall' articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura,
è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto,
dal giudice e dalle persone intervenute [ 50 c. 2 disp. att. ], anche quando
le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.
2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere,
ne è fatta menzione con l' indicazione del motivo.
Art. 138 - Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia
1. Salvo quanto previsto dall' articolo 483 comma 2, i nastri impressi con i
caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il
giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti
del processo, insieme con la trascrizione.
2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che
la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all' amministrazione
dello Stato [ 51 disp. att. ].
Art. 139 - Riproduzione fonografica o audiovisiva
1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico,
anche estraneo all' amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell' ausiliario
che assiste il giudice [ 126 ].
2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il
momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.
3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non
ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto
in forma riassuntiva.
4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario.
Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'
amministrazione dello Stato [ 51 disp. att. ].
5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata
la trascrizione.
6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate,
sono unite agli atti del procedimento [ 49 disp. att. ].
Art. 140 - Modalità di documentazione in casi particolari
1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del
verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto
semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità
di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.
2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila
affinché sia riprodotta nell' originaria genuina espressione la parte essenziale
delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese
se queste possono servire a valutarne la credibilità.
Art. 141 - Dichiarazioni orali delle parti
1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale [ 122 ], richieste o dichiarazioni orali attinenti
al procedimento. In tal caso l' ausiliario 126 ] che assiste il giudice redige
il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli
precedenti. Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.
2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione
ovvero una copia delle dichiarazioni rese [ 116 ].
Art. 141 bis - Modalità di documentazione dell' interrogatorio di persona in
stato di detenzione<1>
1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato
di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente,
a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale
tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica.
Dell' interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione
della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.
Art. 142 - Nullità dei verbali
1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo [ 181 ] se vi
è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione
del pubblico ufficiale che lo ha redatto.
Parte prima
Libro secondo
Atti
Titolo IV
Traduzione degli atti
Art. 143 - Nomina dell' interprete
1. L' imputato [ 60, 61 ] che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi
assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l' accusa
contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa
[ 109 ]. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria
per chi sia cittadino italiano<1>.
2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall' articolo 119, l' autorità
procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua
straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona
che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione
può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale [
134 ] con la traduzione eseguita dall' interprete.
3. L' interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o
l' ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del
dialetto da interpretare.
4. La prestazione dell' ufficio di interprete è obbligatoria [ 133; 366 c.p.
;52 disp. att. ]<2>.
Art. 144 - Incapacità e incompatibilità dell' interprete
1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità [ 177 s. ]:
a) il minorenne, l' interdetto [ 414 c.c. ;32 c.p. ], l' inabilitato [ 415c.c.
] e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [ 28, 29, 31 c.p.
] ovvero è interdetto o sospeso dall' esercizio di una professione o di un'
arte [ 30, 35 c.p. ];
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [ 215 s. c.p. ] o a misure
di prevenzione<1>;
d) chi non può essere assunto come testimone [ 197 ] o ha facoltà di astenersi
dal testimoniare [ 199 s. ] o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone
o di perito [ 221 ] ovvero è stato nominato consulente tecnico [ 225 ] nello
stesso procedimento o in un procedimento connesso [12 ]. Nondimeno, nel caso
previsto dall' articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da
un prossimo congiunto [ 199 ;307 c. 4 c.p. ] della persona sorda, muta o sordomuta.
Art. 145 - Ricusazione e astensione dell' interprete
1. L' interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell' articolo 144,
dalle parti private [ 60, 61, 74, 83, 89 ] e, in rapporto agli atti compiuti
o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.
2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se
vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l' interprete ha obbligo
di dichiararlo.
3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino
a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell' incarico e, quando
si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che
l' interprete abbia espletato il proprio incarico.
4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con
ordinanza.
Art. 146 - Conferimento dell' incarico
1. L' autorità procedente accerta l' identità dell' interprete e gli chiede
se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.
2. Lo ammonisce poi sull' obbligo di adempiere bene e fedelmente l' incarico
affidatogli, senz' altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere
il segreto [ 329 ;326 c.p. ] su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo
o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l' ufficio.
Art. 147 - Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell' interprete
1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata,
l' autorità procedente fissa all' interprete un termine che può essere prorogato
per giusta causa una sola volta. L' interprete può essere sostituito se non
presenta entro il termine la traduzione scritta.
2. L' interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi,
può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende
di una somma da lire centomila a lire un milione [ 53 disp. att. ].
Parte prima
Libro secondo
Atti
Titolo V
Notificazioni
Art. 148 - Organi e forme delle notificazioni
1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti 149-153,
155, 170 ], sono eseguite dall' ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le
funzioni [ 54 disp. att. ]<1>.
2. Il giudice, ove ne ravvisi la necessità, può disporre che le notificazioni
siano eseguite dalla polizia giudiziaria [ 55 ss. ], con l' osservanza delle
norme del presente titolo.
3. L' atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti [
32 c. 2, 48 c. 2, 149 c. 5, 397 c. 4, 520, 548 c. 3 ].
4. La consegna di copia dell' atto all' interessato da parte della cancelleria
ha valore di notificazione [ 151 c. 2 ]. Il pubblico ufficiale addetto annota
sull' originale dell' atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono
dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono
le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale 391 c. 7, 420 c.
4, 424 c. 2, 429 c. 4, 436 c. 2, 477 c. 3, 486 c. 4, 502 cc. 1, 545 c. 3, 562
c. 3 ].<2>
Art. 149 - Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo
1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte,
che le persone diverse dall' imputato siano avvisate o convocate a mezzo del
telefono a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.
2. Sull' originale dell' avviso o della convocazione sono annotati il numero
telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona
che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno
e l' ora della telefonata [ 55 c. 2 disp. att. ].
3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente
ai luoghi indicati nell' articolo 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non
è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente
col medesimo.
4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento
in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario
mediante telegramma [ 55 c. 1 disp. att. ].
5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti,
la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma<1>.
Art. 150 - Forme particolari di notificazione disposte dal giudice
1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere,
anche di ufficio, con decreto motivato in calce all' atto, che la notificazione
a persona diversa dall' imputato sia eseguita mediante l' impiego di mezzi tecnici
che garantiscano la conoscenza dell' atto.
2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l' atto a conoscenza
del destinatario [ 171 ].
Art. 151 - Notificazioni richieste dal pubblico ministero
1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dall' ufficiale giudiziario
[ 369 c. 2 ].
2. La consegna di copia dell' atto all' interessato da parte della segreteria
ha valore di notificazione [ 148 c. 4 ]. Il pubblico ufficiale addetto annota
sull' originale dell' atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono
dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono
le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale [ 148 c. 5 ]<1>.
4. soppresso<2>.
Art. 152 - Notificazioni richieste dalle parti private
1. Salvo che la legge disponga altrimenti [ 153 c. 1 ], le notificazioni richieste
dalle parti private possono essere sostituite dall' invio di copia dell' atto
effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
[ 56 disp. att. ].
Art. 153 - Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero
1. Le notificazioni al pubblico ministero [ 50 s. ] sono eseguite, anche direttamente
dalle parti [ 60, 61, 74, 89 ] o dai difensori [ 96 s. ], mediante consegna
di copia dell' atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'
originale e sulla copia dell' atto le generalità di chi ha eseguito la consegna
e la data in cui questa è avvenuta.
2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero
sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo [ 64 c. 2-4 disp. att.
], salvo che il pubblico ministero prenda visione dell' atto sottoscrivendolo.
Il pubblico ufficiale addetto annota sull' originale dell' atto la eseguita
consegna e la data in cui questa è avvenuta.
Art. 154 - Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al
responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato [ 90 s. ] sono eseguite a
norma dell' articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati,
la notificazione è eseguita mediante deposito dell' atto nella cancelleria.
Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora
all' estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di
ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se
nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata
la dichiarazione o l' elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente
o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell' atto
nella cancelleria.
2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile [ 83 ss. ]
e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 89 ] è eseguita
con le forme stabilite per la prima notificazione all' imputato non detenuto
[ 157 ].
3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti
privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite
per il processo civile [ 144, 145 c.p.c. ].
4. Le notificazioni alla parte civile [ 74 s. ], al responsabile civile e alla
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono
eseguite presso i difensori [ 100 c. 5 ]. Il responsabile civile e la persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono
dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto
ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione
o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono
eseguite mediante deposito nella cancelleria.
Art. 155 - Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese
1. Quando per il numero dei destinatari o per l' impossibilità di identificarne
alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese [ 90 s. ]
risulti difficile, l' autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce
all' atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici
annunzi. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti
la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati
i modi che appaiono opportuni per portare l' atto a conoscenza degli altri interessati.
2. In ogni caso, copia dell' atto è depositata nella casa comunale del luogo
in cui si trova l' autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
3. La notificazione si ha per avvenuta quando l' ufficiale giudiziario deposita
una copia dell' atto, con la relazione [ 168 c. 1 ] e i documenti giustificativi
dell' attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell' autorità procedente.
Art. 156 - Notificazioni all' imputato detenuto
1. Le notificazioni all' imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione
mediante consegna di copia alla persona.
2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di
notificazione [ 168 c. 1 ] e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'
istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile
consegnare la copia direttamente all' imputato, perché legittimamente assente<1>.
In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell' istituto informa
immediatamente l' interessato con il mezzo più celere [ 57, 58 disp. att. ].
3. Le notificazioni all' imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari
[ 284, 286, 386 c. 5 ] sono eseguite a norma dell' articolo 157.
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta
che l' imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve
eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.
5. In nessun caso le notificazioni all' imputato detenuto o internato possono
essere eseguite con le forme dell' articolo 159<2>.
Art. 157 - Prima notificazione all' imputato non detenuto
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'
imputato [ 60, 61 ] non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla
persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione
è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l' imputato esercita
abitualmente l' attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva
anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione
è eseguita nel luogo dove l' imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante
consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l' originale dell' atto notificato
[ 171 c. g ] e l' ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell' avvenuta
notificazione dell' atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
[ 4 reg. esec. ]. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento
della raccomandata<1>.
4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici
o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
5. L' autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando
la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato [ 90 s. ] e risulta
o appare probabile che l' imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'
atto notificato.
6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è
effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione [ 168 c. 1 ] è scritta
all' esterno del plico stesso.
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano
di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell' imputato, tornando
nei luoghi indicati nei commi 1 e 2 [ 59 disp. att. ].
8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l' atto è depositato
nella casa del comune dove l' imputato ha l' abitazione, o, in mancanza di questa,
del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso
del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell' imputato
ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività
lavorativa.
L' ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all' imputato dell' avvenuto
deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento [ 171 c.
f ]. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
Art. 158 - Prima notificazione all' imputato in servizio militare
1. La prima notificazione all' imputato militare in servizio attivo il cui stato
risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio,
mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l' atto è notificato
presso l' ufficio del comandante il quale informa immediatamente l' interessato
della avvenuta notificazione con il mezzo più celere [ 170 ;60 disp. att. ].
Art. 159 - Notificazioni all' imputato in caso di irreperibilità
1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall' articolo
157, l' autorità giudiziaria<1> dispone nuove ricerche dell' imputato,
particolarmente nel luogo di nascita, dell' ultima residenza anagrafica, dell'
ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa
e presso l' amministrazione carceraria centrale [ 61 disp. att. ]. Qualora le
ricerche non diano esito positivo, l' autorità giudiziaria emette decreto di
irreperibilità [ 160, 460 c. 4 ] con il quale, dopo avere designato un difensore
all' imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante
consegna di copia al difensore<1>.
2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L' irreperibile
è rappresentato dal difensore.
Art. 160<1> - Efficacia del decreto di irreperibilità
1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero
nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia
del provvedimento che definisce l' udienza preliminare [424 ] ovvero, quando
questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.
2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli
atti introduttivi dell' udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità
emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento
che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza
di primo grado.
3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello
di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.
4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei
luoghi indicati nell' articolo 159.
Art. 161<1> - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto
compiuto con l' intervento della persona sottoposta alle indagini o dell' imputato
non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati
nell' articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni
[ 349 c. 3 ], avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle
indagini o di imputato, ha l' obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio
dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto
di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante
consegna al difensore [ 171 c. 2, 485 c. 1 ]. Della dichiarazione o della elezione
di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.
2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l' invito a dichiarare o eleggere domicilio
è formulato con l' informazione di garanzia [ 369 ] o con il primo atto notificato
per disposizione dell' autorità giudiziaria. L' imputato è avvertito che deve
comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di
mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione,
le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l' atto è stato
notificato.
3. L' imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento
definitivo e l' imputato che deve essere dimesso da un istituto per l' esecuzione
di misure di sicurezza, all' atto della scarcerazione o della dimissione ha
l' obbligo di fare la dichiarazione o l' elezione di domicilio con atto ricevuto
a verbale dal direttore dell' istituto. Questi lo avverte a norma del comma
1, iscrive la dichiarazione o elezione nell' apposito registro e trasmette immediatamente
il verbale all' autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.
4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene
impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.
Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione
o l' elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia,
quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l' imputato non è stato
nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si
applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159<2>.
Art. 162 - Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto
1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto [ 62 disp. att. ] e ogni loro
mutamento sono comunicati dall' imputato all' autorità che procede, con dichiarazione
raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione
autenticata [ 2703 c. 2 c.c. ] da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.
2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del pretore del
luogo nel quale l' imputato si trova.
3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'
autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in
cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo,
abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.
4. Finché l' autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la
comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente
dichiarato o eletto.
Art. 163 - Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto
1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli
articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'
articolo 157.
Art. 164 - Durata del domicilio dichiarato o eletto
1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto [ 161 ] è valida per
ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli
156 e 613 comma 2.
Art. 165 - Notificazioni all' imputato latitante o evaso
1. Le notificazioni all' imputato latitante o evaso [ 296 ;385 c.p. ] sono eseguite
mediante consegna di copia al difensore.
2. Se l' imputato è privo di difensore, l' autorità giudiziaria designa un difensore
di ufficio [ 97 ].
3. L' imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.
Art. 166 - Notificazioni all' imputato interdetto o infermo di mente
1. Se l' imputato è interdetto [ 414 c.c. ;32 c.p. ], le notificazioni si eseguono
a norma degli articoli precedenti e presso il tutore [ 424 c.c. ]; se l' imputato
si trova nelle condizioni previste dall' articolo 71 comma 1, le notificazioni
si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale
[ 71 c. 2 ].
Art. 167 - Notificazioni ad altri soggetti
1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti
si eseguono a norma dell' articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di
urgenza previsti dall' articolo 149 [ 65 disp. att. ].
Art. 168 - Relazione di notificazione
1. Salvo quanto previsto dall' articolo 157 comma 6, l' ufficiale giudiziario
che procede alla notificazione scrive, in calce all' originale e alla copia
notificata, la relazione in cui indica l' autorità o la parte privata richiedente,
le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata
la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da
essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria
sottoscrizione [ 171 ].
2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata
e quella contenuta nell' orginale, valgono per ciascun interessato le attestazioni
contenute nella copia notificata.
3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della
sua esecuzione.
Art. 169 - Notificazioni all' imputato all' estero
1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora
all' estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o
il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente
l' indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il
luogo in cui è stato commesso nonché l' invito a dichiarare o eleggere domicilio
nel territorio dello stato [ 369 ]. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione
della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l' elezione di domicilio
ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono
eseguite mediante consegna al difensore [ 485 c. 1 ].
2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'
estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell' articolo
159<1>.
3. L' invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell' imputato straniero
quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana [ 63 disp.
att. ].
4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere
risiede o dimora all' estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere
a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare
decreto di irreperibilità [ 159 ], dispone le ricerche anche fuori del territorio
dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.
5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti
risulti che la persona è detenuta all' estero.
Art. 170 - Notificazioni col mezzo della posta
1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali,
nei modi stabiliti dalle relative norme speciali<1>.
2. E' valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale
diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.
3. Qualora l' ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario,
l' ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari [ 369
c. 2 ].
Art. 171 - Nullità delle notificazioni
1. La notificazione è nulla [ 177 s. ]:
a) se l' atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge
consente la notificazione per estratto [ 148 c. 3 ];
b) se vi è incertezza assoluta sull' autorità o sulla parte privata richiedente
ovvero sul destinatario;
c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi
l' ha eseguita [ 168 c. 1 ];
d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata
la copia;
e) se non è stato dato l' avvertimento nei casi previsti dall' articolo 161
commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore<1>;
f) se è stata omessa l' affissione o non è stata data la comunicazione prescritta
dall' articolo 157 comma 8;
g) se sull' originale dell' atto notificato manca la sottoscrizione della persona
indicata nell' articolo 157 comma 3;
h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto
previsto dall' articolo 150 e l' atto non è giunto a conoscenza del destinatario.
Parte prima
Libro secondo
Atti
Titolo VI
Termini
Art. 172 - Regole generali
1. I termini processuali<1> sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad
anni.
2. I termini si computano secondo il calendario comune.
3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo<2>,
è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
4. Salvo che la legge disponga altrimenti [ 240bis disp. coord. ], nel termine
non si computa l' ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa
l' ultima ora o l' ultimo giorno.
5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite
per il termine si computano intere e libere.
6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri
atti in ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo
i regolamenti, l' ufficio viene chiuso al pubblico<3>.
Art. 173 - Termini a pena di decadenza. Abbreviazione
1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi
previsti dalla legge [ 606 c. c ].
2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati,
salvo che la legge disponga altrimenti [ 172 c. 3, 175 ]<1>.
3. La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne
l' abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria
dell' autorità procedente.
Art. 174 - Prolungamento dei termini di comparizione
1. Se la residenza dell' imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio
dichiarato o eletto a norma dell' articolo 161 è fuori del comune nel quale
ha sede l' autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire [ 127 c.
1, 375 c. 4, 398 c. 3, 419 c. 4, 429 c. 4, 450 c. 2, 456 c. 3 ,465 c. 2, 552
c. 1, 555 c. 3, 560 c. 4, 562 c. 3, 563 c. 2,601 c. 3, 666 c. 3 ] è prolungato
del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno
ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l' uso dei mezzi
pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi.
Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori
del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere
superiore a tre giorni. Per l' imputato residente all' estero il prolungamento
del termine è stabilito dall' autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza
e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.
2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito
per la presentazione di ogni altra persona per la quale l' autorità procedente
emette ordine o invito.
Art. 175 - Restituzione nel termine
1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel
termine stabilito a pena di decadenza [ 173 ], se provano di non averlo potuto
osservare per caso fortuito o per forza maggiore.
2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale [ 487, 548 c. 3 ] o decreto
di condanna [ 460 ] può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre
impugnazione [ 585 ] od opposizione anche dall' imputato che provi di non aver
avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l' impugnazione non
sia stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero,
quando la sentenza contumaciale è stata notificata mediante consegna al difensore
nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, l' imputato non si
sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
3. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza,
entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito
o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'
imputato ha avuto effettiva conoscenza dell' atto. La restituzione non può essere
concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della
presentazione della stessa. Prima dell' esercizio dell' azione penale [ 405
] provvede il giudice per le indagini preliminari [ 328 ]. Se sono stati pronunciati
sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla
impugnazione o sulla opposizione.
5. L' ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione
della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza
che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
6. Contro l' ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine
può essere proposto ricorso per cassazione [ 606 ss. ].
7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione,
il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell' imputato detenuto e adotta
tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla
scadenza del termine [ 670 c. 3 ].
8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene
conto, ai fini della prescrizione del reato [ 157 c.p. ], del tempo intercorso
tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e
la notificazione alla parte dell' avviso di deposito dell' ordinanza che concede
la restituzione.
Art. 176 - Effetti della restituzione nel termine
1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte
e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva
diritto di assistere.
2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla corte di cassazione, al compimento
degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice competente
per il merito.
Parte prima
Libro secondo
Atti
Titolo VII
Nullità
Art. 177 - Tassatività
1. L' inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento
è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge [124, 606 c. c ].
Art. 178 - Nullità di ordine generale
1. E' sempre prescritta a pena di nullità l' osservanza delle disposizioni concernenti:
a) le condizioni di capacità del giudice [ 33 ] e il numero dei giudici necessario
per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario [
179 ]<1>;
b) l' iniziativa del pubblico ministero nell' esercizio dell' azione penale
[ 50 ] e la sua partecipazione al procedimento<2>;
c) l' intervento, l' assistenza e la rappresentanza dell' imputato [ 60, 61
] e delle altre parti private [ 74 s., 83 s., 89 ] nonché la citazione in giudizio
della persona offesa dal reato [ 90, 91 ] e del querelante.
Art. 179 - Nullità assolute
1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento
le nullità previste dall' articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti
l' iniziativa del pubblico ministero nell' esercizio dell' azione penale [ 50
] e quelle derivanti dalla omessa citazione dell' imputato o dall' assenza del
suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza [ 350, 391, 401,
420, 441, 451, 484, 486, 598, 599, 666, 678, 704 ].
2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado
del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di
legge [ 21 c. 1, 525 c. 2 ].
Art. 180 - Regime delle altre nullità di ordine generale
1. Salvo quanto disposto dall' articolo 179, le nullità previste dall' articolo
178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte
dopo la deliberazione [ 525 ] della sentenza di primo grado ovvero, se si sono
verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo
[ 604 c. 4 ].
Art. 181 - Nullità relative
1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono
dichiarate su eccezione di parte.
2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti
nell' incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell' udienza preliminare
devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'
articolo 424. Quando manchi l' udienza preliminare, le nullità devono essere
eccepite entro il termine previsto dall' articolo 491 comma 1 [ 444, 449, 453,
459 ].
3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio [ 429, 450, 456,
555 ] ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro
il termine previsto dall' articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero
con l' impugnazione della sentenza di non luogo a procedere [ 428 ], devono
essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2,
che non siano state dichiarate dal giudice.
4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l' impugnazione
della relativa sentenza.
Art. 182 - Deducibilità delle nullità
1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite
da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all' osservanza
della disposizione violata.
2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima
del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli
altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli
180 e 181 commi 2, 3 e 4.
3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza
[ 173 ].
Art. 183 - Sanatorie generali delle nullità
1. Salvo che sia diversamente stabilito [ 179 ], le nullità sono sanate;
a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha
accettato gli effetti dell' atto;
b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l' atto omesso o
nullo è preordinato.
Art. 184 - Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni
1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni
e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato
a comparire.
2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento
di far rilevare l' irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore
a cinque giorni.
3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine
non può essere inferiore a quello previsto dall' articolo 429.
Art. 185 - Effetti della dichiarazione di nullità
1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da
quello dichiarato nullo.
2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione,
qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato
causa alla nullità per dolo o colpa grave.
3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo
stato o al grado in cui è stato compiuto l' atto nullo, salvo che sia diversamente
stabilito [ 604 ].
4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove
[ 194 s. ].
Art. 186 - Inosservanza di norme tributarie
1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l' inosservanza
della norma tributaria non rende inammissibile l' atto né impedisce il suo compimento,
salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge<1>.