Parte seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 696 - Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale
generale
1. Le estradizioni [ 13 c.p. ], le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze
penali straniere, l' esecuzione all' estero delle sentenze penali italiane e gli altri
rapporti con le autorità straniere, relativi alla amministrazione della giustizia in
materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore
per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale [ 10 Cost. ].
2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.
Parte seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo II
Estradizione
Capo I
Estradizione per l' estero
Sezione I
Procedimento
Art. 697 - Estradizione e poteri del ministro di grazia e giustizia
1. La consegna a uno stato estero di una persona per l' esecuzione di una sentenza
straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà
personale può aver luogo soltanto mediante estradizione [ 10 c. 4, 26 Cost. ;13 c.p. ].
2. Nel concorso di più domande di estradizione, il ministro di grazia e giustizia ne
stabilisce l' ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze
del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravità e del
luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalità e della residenza della
persona richiesta e della possibilità di una riestradizione dallo stato richiedente a un
altro stato.
Art. 698 - Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona
1. Non può essere concessa l' estradizione per un reato politico [ 10 c. 4, 26 c. 2 Cost.
;8 c. 3 c.p. ]<1> né quando vi è ragione di ritenere che l' imputato o il
condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di
religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni
personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque
ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona [ 705 c.
2 ].
2. Se per il fatto per il quale è domandata l' estradizione è prevista la pena di morte
dalla legge dello stato estero, l' estradizione può essere concessa solo se il medesimo
stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall' autorità giudiziaria sia dal
ministro di grazia e giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non
sarà eseguita<2> [ 700 c. 2 ].
Art. 699 - Principio di specialità
1. La concessione dell' estradizione [ 704-705 ], l' estensione dell' estradizione già
concessa [ 710 ] e la riestradizione [ 711 ] sono sempre subordinate alla condizione
espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'
estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione è
stata concessa, l' estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale
in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura
restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro stato.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l' estradato, avendone avuta la
possibilità, non ha lasciato il territorio dello stato al quale è stato consegnato
trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo
lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno [ 721 ].
3. Il ministro può inoltre subordinare la concessione dell' estradizione ad altre
condizioni che ritiene opportune.
4. Il ministro verifica l' osservanza della condizione di specialità e delle altre
condizioni eventualmente apposte.
Art. 700 - Documenti a sostegno della domanda
1. L' estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia
allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di
condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa [ 201 disp. att. ].
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l'
estradizione, con l' indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e
della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l' indicazione se per il fatto
per cui è domandata l' estradizione è prevista dalla legge dello stato estero la pena di
morte e, in tal caso, quali assicurazioni lo stato richiedente fornisce che tale pena non
sarà inflitta o, se già inflitta, che non sarà eseguita [ 698 c. 2 ];
c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l' identità
e la nazionalità della persona della quale è domandata l' estradizione.
Art. 701 - Garanzia giurisdizionale
1. L' estradizione di un imputato o di un condannato all' estero non può essere concessa
senza la decisione favorevole della corte di appello [ 710 c. 1 e 2, 711, 712 c. 3 e 4
;201 disp. att. ].
2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l' imputato o il
condannato all' estero acconsente all' estradizione richiesta. L' eventuale consenso deve
essere espresso alla presenza del difensore e di esso è fatta menzione nel verbale [ 202
disp. att. ].
3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono
obbligatoria l' estradizione.
4. La competenza a decidere appartiene, nell' ordine, alla corte di appello nel cui
distretto l' imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel
momento in cui la domanda di estradizione perviene al ministro di grazia e giustizia
ovvero alla corte di appello che ha ordinato l' arresto provvisorio previsto dall'
articolo 715 o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell'
arresto previsto dall' articolo 716. Se la competenza non può essere determinata nei modi
così indicati, è competente la corte di appello di Roma.
Art. 702 - Intervento dello stato richiedente
1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel
procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione [ 704, 706 ]
facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all' autorità
giudiziaria italiana.
Art. 703 - Accertamenti del procuratore generale
1. Quando riceve da uno stato estero una domanda di estradizione [ 700 ], il ministro di
grazia e giustizia la trasmette con i documenti che vi sono allegati al procuratore
generale presso la corte di appello competente a norma dell' articolo 701 comma 4, salvo
che ritenga che essa vada respinta.
2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell' articolo 717, il procuratore generale,
ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell' interessato per
provvedere alla sua identificazione e per raccogliere l' eventuale consenso all'
estradizione [ 701 c. 2 ]. L' interessato è avvisato che è assistito da un difensore di
ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore ha diritto di assistere all'
atto del cui compimento gli è dato avviso almeno ventiquattro ore prima.
3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del ministro di
grazia e giustizia, la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie.
4. Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la domanda di estradizione
gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.
5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli
atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell' avviso del
deposito alla persona della quale è richiesta l' estradizione, al suo difensore e all'
eventuale rappresentante dello stato richiedente [ 702 ], i quali, entro dieci giorni,
hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti
nonché di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.
Art. 704 - Procedimento davanti alla corte di appello
1. Scaduto il termine previsto dall' articolo 703 comma 5, il presidente della corte fissa
l' udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da
notificarsi alla persona della quale è richiesta l' estradizione, al suo difensore [ 703
c. 2 ] e all' eventuale rappresentante dello stato richiedente [ 702 ], almeno dieci
giorni prima, a pena di nullità<1>. Provvede inoltre a designare un difensore di
ufficio [ 97 ] alla persona che ne sia priva. Fino a cinque giorni prima dell' udienza [
172 c. 5 ] possono essere presentate memorie in cancelleria.
2. La corte decide con sentenza in camera di consiglio sull' esistenza delle condizioni
per l' accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e
disposto gli accertamenti ritenuti necessari e dopo aver sentito il pubblico ministero, il
difensore e, se compaiono, la persona della quale è richiesta l' estradizione e il
rappresentante dello stato richiedente [ 712 c. 3 ].
3. Quando la decisione è favorevole all' estradizione, la corte, se vi è richiesta del
ministro di grazia e giustizia [714 c. 1], dispone la custodia cautelare in carcere [ 285
] della persona da estradare che si trovi in libertà e provvede al sequestro del corpo
del reato e delle cose pertinenti al reato [ 253 ], stabilendo quali documenti e cose
sequestrate possono essere consegnati allo stato richiedente.
4. Quando la decisione è contraria all' estradizione, la corte revoca le misure cautelari
applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate [ 262 ].
Art. 705 - Condizioni per la decisione
1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello
pronuncia sentenza favorevole all' estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza
ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei
confronti della persona della quale è domandata l' estradizione, non è in corso
procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile [ 648 ] nello stato.
2. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all' estradizione:
a) se, per il reato per il quale l' estradizione è stata domandata, la persona è stata o
sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l' estradizione contiene
disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell' ordinamento giuridico dello Stato;
c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta agli atti, alle pene o ai
trattamenti indicati nell' articolo 698 comma 1.
Art. 706 - Ricorso per cassazione
1. Contro la sentenza della corte di appello [ 705 ] può essere proposto ricorso per
cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore [ 703 c. 2
], dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente [ 702 ;203 disp.
att. ].
2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'
articolo 704.
Art. 707 - Rinnovo della domanda di estradizione
1. La sentenza contraria all' estradizione [ 705 ] preclude la pronuncia di una successiva
sentenza favorevole a seguito di un' ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti
dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati
valutati dall' autorità giudiziaria.
Art. 708 - Provvedimento di estradizione. Consegna
1. Il ministro di grazia e giustizia decide in merito all' estradizione entro
quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all'
estradizione [ 701 c. 2 ] ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'
impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione [ 706 ].
2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona
della quale è stata chiesta l' estradizione, se detenuta, è posta in libertà.
3. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di diniego dell'
estradizione.
4. Il ministro di grazia e giustizia comunica senza indugio allo stato richiedente la
decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla
quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni
alla libertà personale subite dall' estradando ai fini dell' estradizione.
5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma
4 e, a domanda motivata dello stato richiedente, può essere prorogato di altri venti
giorni.
6. Il provvedimento di concessione dell' estradizione perde efficacia se, nel termine
fissato, lo stato richiedente non provvede a prendere in consegna l' estradando; in tal
caso quest' ultimo viene posto in libertà.
Art. 709 - Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all' estero
1. L' esecuzione dell' estradizione è sospesa se l' estradando deve essere giudicato nel
territorio dello stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello
per il quale l' estradizione è stata concessa. Tuttavia il ministro di grazia e
giustizia, sentita l' autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello
Stato o per l' esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo stato
richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità.
2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV,
convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato richiedente [ 742 ].
Art. 710 - Estensione dell' estradizione concessa
1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell' estradato e
avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'
estradizione è già stata concessa [ 699 ], si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni del presente capo [ 697 s. ]. Alla domanda devono essere allegate le
dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello stato
richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell' estradizione.
2. La corte di appello procede in assenza della persona interessata.
3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se l' estradato, con le
dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all' estensione richiesta.
Art. 711 - Riestradizione
1. Le disposizioni dell' articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo stato al quale
la persona è stata consegnata domanda [ 201 disp. att. ] il consenso alla riestradizione
della stessa persona verso un altro stato [ 699 ].
Art. 712 - Transito
1. Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona estradata da uno ad
altro stato è autorizzato, su domanda di quest' ultimo, dal ministro di grazia e
giustizia, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri
interessi essenziali dello Stato.
2. Il transito non può essere autorizzato:
a) se l' estradizione è stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge
italiana [ 13 c.p. ];
b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall' articolo 698 comma 1 ovvero l' ipotesi
prevista dal comma 2 dello stesso articolo se lo stato richiedente non dia assicurazione
che la pena di morte non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita;
c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo stato che ha richiesto
il transito non potrebbe essere concessa [ 26 Cost. ;13 c.4 c.p. ].
3. Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito con dichiarazione resa
davanti all' autorità giudiziaria dello stato che ha concesso l' estradizione, l'
autorizzazione non può essere data senza la decisione favorevole della corte di appello.
A tal fine il ministro di grazia e giustizia trasmette la domanda e i documenti allegati
al procuratore generale presso la corte di appello. La corte procede in camera di
consiglio in assenza della persona interessata, applicando le disposizioni previste dall'
articolo 704 commi 1 e 2. Si applicano altresì le disposizioni previste dall' articolo
706 comma 1. La competenza a decidere appartiene in ogni caso alla corte di appello di
Roma.
4. L' autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e non è
previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della
sezione II del presente capo.
Art. 713 - Misure di sicurezza applicate all' estradato
1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che
successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi
causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale [
679 ;199 s. c.p. ].
Parte seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo II
Estradizione
Capo I
Estradizione per l' estero
Sezione II
Misure cautelari
Art. 714 - Misure coercitive e sequestro
1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l' estradizione [ 700 ] può essere
sottoposta, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, a misure coercitive.
Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del ministro di grazia e
giustizia, il sequestro del corpo del reato [ 253 c. 2 ] e delle cose pertinenti al reato
per il quale è domandata l' estradizione [ 704 c. 3, 715 c. 4 e 5, 716 c. 1 ].
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV,
riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273 e 280, e le
disposizioni del capo III del titolo III del libro III. Nell' applicazione delle misure
coercitive si tiene conto in particolare dell' esigenza di garantire che la persona della
quale è domandata l' estradizione non si sottragga all' eventuale consegna [ 274 c. b,
715 c. 2 ].
3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono
ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'
estradizione.
4. Le misure coercitive sono revocate [ 718 ;97 c. 3 disp. att. ] se dall' inizio della
loro esecuzione è trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la
sentenza favorevole all' estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro
tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti
all' autorità giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono
essere prorogati, anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre
mesi, quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità<1>.
5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di
appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, alla corte
medesima [ 717 ].
Art. 715 - Applicazione provvisoria di misure cautelari
1. Su domanda dello stato estero [ 201 disp. att. ] e a richiesta motivata del ministro di
grazia e giustizia, la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura
coercitiva [ 281-286 ] prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.
2. La misura può essere disposta se:
a) lo stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso
provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena
detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;
b) lo stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli
elementi sufficienti per l' esatta identificazione della persona;
c) vi è pericolo di fuga [ 274 c. b ].
3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell' ordine, alla corte di appello nel
cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di
appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non può
essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.
4. La corte di appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle
cose pertinenti al reato [ 253 c. 2 ].
5. Il ministro di grazia e giustizia dà immediata comunicazione allo stato estero dell'
applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell' eventuale sequestro.
6. Le misure cautelari sono revocate [ 718 ;97 c. 3 disp. att. ] se entro quaranta giorni
dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a
quello di grazia e giustizia la domanda di estradizione [ 201 disp. att. ] e i documenti
previsti dall' articolo 700.
Art. 716 - Arresto da parte della polizia giudiziaria
1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria [ 57 ] può procedere all' arresto della
persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se
ricorrono le condizioni previste dall' articolo 715 comma 2. Essa provvede altresì al
sequestro del corpo del reato [ 253 c. 2 ] e delle cose pertinenti al reato.
2. L' autorità che ha proceduto all' arresto ne informa immediatamente il ministro di
grazia e giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'
arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'
arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.
3. Quando non deve disporre la liberazione dell' arrestato [ 97 c. 3 disp. att. ], il
presidente della corte di appello, entro novantasei ore dall' arresto, lo convalida con
ordinanza disponendo l' applicazione di una misura coercitiva [ 717 ]. Dei provvedimenti
dati informa immediatamente il ministro di grazia e giustizia.
4. La misura coercitiva è revocata [ 718 ] se il ministro di grazia e giustizia non ne
chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.
5. Si applicano le disposizioni dell' articolo 715 commi 5 e 6.
Art. 717 - Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva
1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716,
il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla
esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall' articolo 716, provvede all'
identificazione della persona e ne raccoglie l' eventuale consenso all' estradizione [ 701
c. 2 ] facendone menzione nel verbale.
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte
di appello invita l' interessato a nominare un difensore di fiducia [ 96 ] designando, in
difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell' articolo 97 comma 3. Il
difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i
predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.
Art. 718 - Revoca e sostituzione delle misure
1. La revoca e la sostituzione delle misure [ 97 disp. att. ] previste dagli articoli
precedenti sono disposte in camera di consiglio [ 127 ] dalla corte di appello o, nel
corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima [ 611 ].
2. La revoca è sempre disposta se il ministro di grazia e giustizia ne fa richiesta.
Art. 719 - Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di
appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata [ 148 s. ], dopo la
loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona
interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per
violazione di legge [606 ].
Parte seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo II
Estradizione
Capo II
stradizione dall' estero
Art. 720 - Domanda di estradizione
1. Il ministro di grazia e giustizia è competente a domandare a uno stato estero l'
estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un
provvedimento restrittivo della libertà personale [ 280 s., 312, 656 s. ]. A tal fine il
procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o è stata
pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al ministro di grazia e giustizia,
trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.
2. L' estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e
giustizia.
3. Il ministro di grazia e giustizia può decidere di non presentare la domanda di
estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione all' autorità
giudiziaria richiedente.
4. Il ministro di grazia e giustizia è competente a decidere in ordine all' accettazione
delle condizioni eventualmente poste dallo stato estero per concedere l' estradizione,
purché non contrastanti con i principi fondamentali dell' ordinamento giuridico italiano.
L' autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.
5. Il ministro di grazia e giustizia può disporre, al fine di estradizione, le ricerche
all' estero dell' imputato o del condannato e domandarne l' arresto provvisorio.
Art. 721 - Principio di specialità
1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale
in esecuzione di una pena [ 656 ] o misura di sicurezza [ 312, 658, 679 ] né assoggettata
ad altra misura restrittiva della libertà personale [ 281 s. ] per un fatto anteriore
alla consegna diverso da quello per il quale l' estradizione è stata concessa, salvo che
vi sia l' espresso consenso dello Stato estero o che l' estradato, avendone avuta la
possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni
dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto
volontariamente ritorno [ 699 ].
Art. 722<1> - Custodia cautelare all' estero
1. La custodia cautelare all' estero in conseguenza di una domanda di estradizione
presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita
dall' articolo 303 comma 4, fermo quanto previsto dall' articolo 304 comma 4.
Parte seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo III
Rogatorie internazionali
Capo I
Rogatorie dall' estero
Art. 723 - Poteri del ministro di grazia e giustizia
1. Il ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla rogatoria di un'
autorità straniera per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione
probatoria [ 201 disp. att. ], salvo che ritenga che gli atti richiesti compromettano la
sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello stato.
2. Il ministro non dà corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti
sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'
ordinamento giuridico italiano. Il ministro non dà altresì corso alla rogatoria quando
vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla
religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle
condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'
esito del processo e non risulta che l' imputato abbia liberamente espresso il suo
consenso alla rogatoria.
3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o
di un imputato davanti all' autorità giudiziaria straniera, il ministro di grazia e
giustizia non dà corso alla rogatoria quando lo stato richiedente non offre idonea
garanzia in ordine all' immunità della persona citata.
4. Il ministro ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria quando lo stato
richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.
Art. 724 - Procedimento in sede giurisdizionale
1. Fuori dei casi previsti dall' articolo 726, non si può dare esecuzione alla rogatoria
dell' autorità straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del
luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti.
2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal ministro di grazia e giustizia, presenta
la propria requisitoria alla corte di appello [ 205 disp. att. ].
3. Il presidente della corte fissa la data dell' udienza e ne dà comunicazione al
procuratore generale.
4. La corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.
5. L' esecuzione della rogatoria è negata [ 723 ]:
a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell'
ordinamento giuridico dello stato;
b) se il fatto per cui procede l' autorità straniera non è previsto come reato dalla
legge italiana e non risulta che l' imputato abbia liberamente espresso il suo consenso
alla rogatoria;
c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla
religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle
condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull' esito del
processo e non risulta che l' imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla
rogatoria.
5bis. L' esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o
procedimenti penali in corso nello Stato<1>.
Art. 725 - Esecuzione delle rogatorie
1. Nell' ordinare l' esecuzione della rogatoria la corte delega uno dei suoi componenti
ovvero il giudice per le indagini preliminari [ 328 ] del luogo in cui gli atti devono
compiersi.
2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'
osservanza delle forme espressamente richieste dall' autorità giudiziaria straniera che
non siano contrarie ai principi dell' ordinamento giuridico dello Stato.
Art. 726 - Citazione di testimoni a richiesta dell' autorità straniera
1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello stato, richiesta
da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del
luogo in cui deve essere eseguita [ 724 c. 1 ], il quale provvede per la notificazione a
norma dell' articolo 167.
Parte seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo III
Rogatorie internazionali
Capo II
Rogatorie all' estero
Art. 727 - Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere
1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette, nell' ambito
delle rispettive attribuzioni, alle autorità straniere per comunicazioni, notificazioni e
per attività di acquisizione probatoria, sono trasmesse al ministro di grazia e
giustizia, il quale provvede all' inoltro per via diplomatica.
2. Il ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria,
che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la
sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
3. Il ministro comunica all' autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della
richiesta e l' avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto previsto dal comma 2 [
204 disp. att. ].
4. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal ministro entro trenta giorni dalla
ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l' autorità giudiziaria
può provvedere all' inoltro diretto all' agente diplomatico o consolare italiano,
informandone il ministro di grazia e giustizia.
5. Nei casi urgenti, l' autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4
dopo che copia di essa è stata ricevuta dal ministro di grazia e giustizia. Resta salva
l' applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della
rogatoria, da parte dell' agente diplomatico o consolare, all' autorità straniera.
Art. 728 - Immunità temporanea della persona citata
1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o
di un imputato davanti all' autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora
compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione
di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive
della libertà personale [ 280 s., 312, 656 s. ] per fatti anteriori alla notifica della
citazione.
2. L' immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o l' imputato,
avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi
quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall' autorità
giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
Art. 729 - Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria
1. Qualora lo stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilità degli atti
richiesti, l' autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.
2. Si applica la disposizione dell' articolo 191 comma 2.
Parte seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo IV
Effetti delle sentenze penali straniere.
Esecuzione all' estero di sentenze penali italiane
Capo I
Effetti delle sentenze penali straniere
Art. 730 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti
previsti dal codice penale
1. Il ministro di grazia e giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di
proscioglimento pronunciata all' estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri
o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale
nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello,
nel distretto della quale ha sede l' ufficio del casellario competente ai fini dell'
iscrizione [ 685 ], una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua
italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione
del caso. Trasmette inoltre l' eventuale richiesta indicata nell' articolo 12 comma 2 del
codice penale.
2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per
gli effetti previsti dall' articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale, promuove
il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per
mezzo del ministero di grazia e giustizia, può chiedere alle autorità estere competenti
le informazioni che ritiene opportune.
3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali
il riconoscimento è domandato.
Art. 731 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi
internazionali
1. Il ministro di grazia e giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale
deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all' estero o comunque
che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il
riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello
nel distretto della quale ha sede l' ufficio del casellario competente ai fini della
iscrizione [ 685 ], una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua
italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni
disponibili. Trasmette inoltre l' eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte
dello stato estero ovvero l' atto con cui questo stato acconsente all' esecuzione.
1bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell' esecuzione di
una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall' autorità giudiziaria
straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna<1>.
2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello.
Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli
effetti previsti dall' articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale.
Art. 732 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili
1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali [ 741 ] di una
sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri
effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza<1> alla corte di
appello nel distretto della quale ha sede l' ufficio del casellario competente ai fini
dell' iscrizione [ 685 ].
Art. 733 - Presupposti del riconoscimento
1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se:
a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello stato in cui è stata
pronunciata;
b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell' ordinamento
giuridico dello Stato;
c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'
imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all' autorità straniera
ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui
comprensibile e a essere assistito da un difensore;
d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla
religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle
condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull' esito del
processo;
e) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla
legge italiana;
f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona [ 649 ] è stata pronunciata
nello Stato sentenza irrevocabile [ 648 ];
g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato
procedimento penale.
1bis. Salvo quanto previsto nell' articolo 735bis, la sentenza straniera non può essere
riconosciuta ai fini dell' esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui
confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si
procedesse nello Stato<1>.
Art. 734 - Deliberazione della corte di appello
1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste
dall' articolo 127, con sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne
conseguono [ 730 s., 741 ].
2. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione [ 606 ] da parte del procuratore
generale presso la corte di appello e dell' interessato.
Art. 735 - Determinazione della pena ed ordine di confisca
1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell' esecuzione di una
sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato.
2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene
previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve
corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della
pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla
legge italiana [ 135 c.p. ], sulla base di quella fissata nella sentenza straniera;
tuttavia tale quantità non può accedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto
dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza
straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133,
133bis e 133ter del codice penale.
3. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita
nella sentenza straniera.
4. Se nello stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l' esecuzione della pena è
stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la sentenza di
riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale [ 163
c.p. ]; se in detto stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte
sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale [ 176 c.p. ] e il magistrato
di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata [ 228
c.p. ], non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei
provvedimenti stranieri.
5. Per determinare la pena pecuniaria l' ammontare stabilito nella sentenza straniera è
convertito nel pari valore in lire italiane al cambio del giorno in cui il riconoscimento
è deliberato.
6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell' esecuzione di una confisca [
735bis ], questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento.
Art. 735 bis<1> - Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una
somma di denaro
1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella
imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del
prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull' esecuzione delle
pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena
previsto dall' articolo 735 comma 2.
Art. 736 - Misure coercitive
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il
riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell' esecuzione di una pena restrittiva
della libertà personale, può disporre una misura coercitiva [ 97 c. 1 disp. att. ] nei
confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV
riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell' articolo 273.
3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni
dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione della persona. Si
applica la disposizione dell' articolo 717 comma 2.
4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata [ 97 c. 3
disp. att. ] se dall' inizio della sua esecuzione sono trascorsi sei mesi senza che la
corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso
per cassazione contro tale sentenza, dieci mesi senza che sia intervenuta sentenza
irrevocabile [ 648 ] di riconoscimento [ 734 ].
5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di
consiglio dalla corte di appello.
6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è comunicata e notificata, dopo la loro
esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali
possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
Art. 737 - Sequestro
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il
riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell' esecuzione di una confisca [ 730 c.
1, 731 c. 1 ] può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca.
2. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza può essere
proposto ricorso per cassazione da parte del procuratore generale. Contro l' ordinanza che
dispone il sequestro può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge
da parte dell' interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l' esecuzione del
sequestro preventivo<1>.
Art. 737 bis<1> - Indagini e sequestro a fini di confisca
1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il ministro di grazia e giustizia dispone
che si dia corso alla richiesta di un' autorità straniera [ 201 disp. att. ] di procedere
ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione
di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.
2. A tal fine il ministro di grazia e giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli
atti allegati, al procuratore generale presso la corte d' appello competente per il
riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca
[ 730 c. 1, 731 c. 1 ]. Il procuratore generale fa richiesta alla corte d' appello, che
decide con ordinanza osservate le forme previste dall' articolo 724.
3. L' esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:
a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell' ordinamento giuridico dello stato,
o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti
qualora si procedesse nello stato per gli stessi fatti;
b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva
esecuzione della confisca.
4. Per l' esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell' articolo 725.
5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell' articolo 737,
commi 2 e 3.
6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la corte d' appello
ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni
dal momento in cui esso è stato eseguito, lo stato estero non richiede l' esecuzione
della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo
di due anni; sulla richiesta decide la corte d' appello che ha ordinato il sequestro.
Art. 738 - Esecuzione conseguente al riconoscimento
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell' esecuzione della sentenza straniera [ 735 ],
le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge
italiana. La pena espiata nello stato di condanna è computata ai fini dell' esecuzione.
2. All' esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello
che ha deliberato il riconoscimento [ 655 c. 1 ]. Tale corte è equiparata, a ogni
effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale
ordinario.
Art. 739 - Divieto di estradizione e di nuovo procedimento
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell' esecuzione della sentenza straniera [ 734-735
], salvo che si tratti dell' esecuzione di una confisca, il condannato non può essere
estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto [
649 ;11 c. 2 c.p. ], neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per
il grado o per le circostanze.
Art. 740 - Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate
1. La somma ricavata dall' esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle
ammende; è invece versata allo stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest' ultimo
stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato
italiano.
2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua
richiesta, allo stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta qualora
quest' ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato
italiano.
Art. 741 - Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di
sentenze penali straniere
1. A domanda dell' interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza
prevista dall' articolo 734 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili
della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno
[ 732 ].
2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla corte di appello
nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza penale straniera
dovrebbero essere fatte valere. Si osservano le disposizioni degli articoli 733 e 734.
Parte seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo IV
Effetti delle sentenze penali straniere.
Esecuzione all' estero di sentenze penali italiane
Capo II
Esecuzione all' estero di sentenze penali italiane
Art. 742 - Poteri del ministro di grazia e giustizia e presupposti dell'
esecuzione all' estero
1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall' articolo 709 comma 2, il ministro
di grazia e giustizia domanda [ 744 ] l' esecuzione all' estero delle sentenze penali
ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo stato estero.
2. L' esecuzione all' estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della
libertà personale può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto
delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l' esecuzione nello stato
estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale.
3. L' esecuzione all' estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della
libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma
2, quando il condannato si trova nel territorio dello stato richiesto e l' estradizione è
stata negata o non è comunque possibile.
Art. 743 - Deliberazione della corte di appello
1. La domanda di esecuzione all' estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva
della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte
di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il ministro di
grazia e giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il
procedimento davanti alla corte di appello.
2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall' articolo 127.
3. Qualora sia necessario il consenso del condannato [ 742 c. 2 ], esso deve essere
prestato davanti all' autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'
estero, il consenso può essere prestato davanti all' autorità consolare italiana ovvero
davanti all' autorità giudiziaria dello stato estero.
4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale
presso la corte di appello e dell' interessato.
Art. 744 - Limiti dell' esecuzione della condanna all' estero
1. In nessun caso il ministro di grazia e giustizia può domandare l' esecuzione all'
estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale [
742 c. 1 ] se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti
persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità,
di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Art. 745 - Richiesta di misure cautelari all' estero
1. Se è domandata l' esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale [ 742 c.
2 ] e il condannato si trova all' estero, il ministro di grazia e giustizia ne richiede la
custodia cautelare.
2. Nel domandare l' esecuzione di una confisca, il ministro ha facoltà di richiedere il
sequestro.
2bis. Il ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di
richiedere lo svolgimento di indagini per l' identificazione e la ricerca di beni che si
trovano all' estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di
confisca, nonché di richiedere il loro sequestro<1>.
Art. 746 - Effetti sull' esecuzione nello Stato
1. L' esecuzione della pena nello stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'
esecuzione nello stato richiesto e per tutta la durata della medesima.
2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello stato
richiesto, essa è stata interamente espiata.