Parte seconda
Libro decimo
Esecuzione
Titolo I
Giudicato
Art. 648 - Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali
1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa
impugnazione diversa dalla revisione [ 629 s. ].
2. Se l' impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente
decorso il termine per proporla [ 585 ] o quello per impugnare l' ordinanza che la
dichiara inammissibile [ 591 ]. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è
irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l' ordinanza o la sentenza che dichiara
inammissibile o rigetta il ricorso [ 611, 615 ].
3. Il decreto penale di condanna [ 460 ] è irrevocabile quando è inutilmente decorso il
termine per proporre opposizione o quello per impugnare l' ordinanza che la dichiara
inammissibile [ 461 ].
Art. 649 - Divieto di un secondo giudizio
1. L' imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili
[648 ] non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto [
669, 739 ], neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o
per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2, e 345.
2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni
stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento [ 529 s. ] o di non luogo
a procedere [ 425 ], enunciandone la causa nel dispositivo.
Art. 650 - Esecutività delle sentenze e dei decreti penali
1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza
esecutiva quando sono divenuti irrevocabili [ 648 ].
2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più
soggette a impugnazione.
Art. 651 - Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile
o amministrativo di danno
1. La sentenza penale irrevocabile [ 648 ] di condanna pronunciata in seguito a
dibattimento [ 533 s. ] ha efficacia di giudicato, quanto all' accertamento della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all' affermazione che l' imputato lo
ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento
del danno<1> promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia
stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'
articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito
abbreviato [ 445 c. 1, 460 c. 5 ].
Art. 652 - Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio
civile o amministrativo di danno
1. La sentenza penale irrevocabile [ 648 ] di assoluzione pronunciata in seguito a
dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all' accertamento che il fatto non sussiste
o che l' imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell' adempimento di
un dovere o nell' esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o
amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato
che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel
processo penale,<1> salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l' azione in
sede civile a norma dell' articolo 75 comma 2 [404 ].
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma
dell' articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato [ 441 c. 2 ].
Art. 653 - Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare
1. La sentenza penale irrevocabile [ 648 ] di assoluzione pronunciata in seguito a
dibattimento [ 530 ] ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità
disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all' accertamento che il fatto non
sussiste o che l' imputato non lo ha commesso<1>.
Art. 654 - Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri
giudizi civili o amministrativi
1. Nei confronti dell' imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia
costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile [
648 ] di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento [ 445 c. 1, 460
c. 5 ] ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si
controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende
dall' accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale,
purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e
purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva
controversa<1>.
Parte seconda
Libro decimo
Esecuzione
Titolo II
Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali
Art. 655 - Funzioni del pubblico ministero
1. Salvo che sia diversamente disposto [ 738 c. 2 ], il pubblico ministero presso il
giudice indicato nell' articolo 665 cura di ufficio l' esecuzione dei provvedimenti [ 29
reg. esec. ].
2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in
tutti i procedimenti di esecuzione.
3. Quando occorre, il pubblico ministero può chiedere il compimento di singoli atti a un
ufficio del pubblico ministero di altra sede.
4. abrogato<1>.
5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali è prescritta nel presente titolo [
656 c. 4, 657 c. 5, 659 c. 1, 663 c. 3 ] la notificazione al difensore, sono notificati, a
pena di nullità, entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall'
interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell'
articolo 97, senza che ciò determini la sospensione o il ritardo dell' esecuzione [ 34 c.
2 reg. esec. ].
Art. 656 - Esecuzione delle pene detentive
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, [ 742 ;29 reg.
esec. ] il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato
non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell' ordine è consegnata all'
interessato.
2. Se la pena non è superiore a sei mesi e non vi è pericolo di fuga, il pubblico
ministero fa notificare al condannato ordine di esecuzione con l' ingiunzione di
costituirsi in carcere entro cinque giorni. Se il condannato non si costituisce nel
termine predetto, il pubblico ministero dispone la carcerazione.
3. Se il condannato è già detenuto, l' ordine di esecuzione è comunicato al ministro di
grazia e giustizia e notificato all' interessato.
4. L' ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti il
provvedimento deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l' imputazione,
il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all' esecuzione. L' ordine
è notificato al difensore del condannato [ 655 c. 5 ].
5. L' ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'
articolo 277<1>.
Art. 657 - Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire 738 ], computa il
periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia
è ancora in corso [ 284 s. ]<1>. Allo stesso modo procede in caso di applicazione
provvisoria di una misura di sicurezza detentiva [ 312 s. ], se questa non è stata
applicata definitivamente.
2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un
reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata [ 637, 643 c. 3 ], quando per
il reato è stata concessa amnistia [ 151c.p. ] o quando è stato concesso indulto [ 174
c.p. ], nei limiti dello stesso.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero
che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il
ragguaglio<2>, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della
sanzione sostitutiva<3> da eseguire [ 660, 661 ]; nei casi previsti dal comma 2,
può altresì chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano computate nelle sanzioni
sostitutive da eseguire per altro reato.
4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate
dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e
al suo difensore [ 655 c. 5 ;194 disp. att. ].
Art. 658 - Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza
1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza [ 199 ss. c.p. ], diversa dalla
confisca [ 240 c.p. ], ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice
indicato nell' articolo 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato
di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall' articolo 679. Le misure di
sicurezza di cui sia stata ordinata l' applicazione provvisoria a norma dell' articolo 312
sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il
quale provvede a norma dell' articolo 659 comma 2 [ 31 c. 2 reg. esec. ]<1>.
Art. 659 - Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza
1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza [ 677 s. ] deve essere
disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura
l' esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità
previste dall' articolo 656 comma 4 [ 655 c. 5 ]. Tuttavia, nei casi di urgenza, il
pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può
emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il
pubblico ministero competente.
2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca [ 658 ] sono
eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il
pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all' autorità di pubblica sicurezza
e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o
la liberazione dell' interessato.
Art. 660 - Esecuzione delle pene pecuniarie
1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai
regolamenti [ 181 disp. att. ]<1>.
2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata
di essa [ 133ter c. 1 c.p. ], il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza competente [ 677 ] per la conversione [ 136 c.p. ], il quale provvede previo
accertamento dell' effettiva insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena è stata rateizzata, è
convertita la parte non ancora pagata [ 182 disp. att. ;30reg. esec. ].
3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre la
rateizzazione della pena a norma dell' articolo 133ter del codice penale, se essa non è
stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la conversione per un
tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di
insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la
conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo [ 172 s. c.p. ],
non si tiene conto del periodo durante il quale l' esecuzione è stata differita.
4. Con l' ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le
modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti<2>.
5. Il ricorso contro l' ordinanza di conversione ne sospende l' esecuzione [ 588 ].
Art. 661 - Esecuzione delle sanzioni sostitutive
1. Per l' esecuzione della semidetenzione<1> e della libertà controllata<2>,
il pubblico ministero trasmette l' estratto della sentenza di condanna [ 677 ] al
magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle
leggi vigenti [ 31 reg. esec. ]<3>.
2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell' articolo
660<4><5>.
Art. 662 - Esecuzione delle pene accessorie
1. Per l' esecuzione delle pene accessorie [ 19, 28 s. c.p. ], il pubblico ministero,
fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l' estratto
della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire.
Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, il pubblico ministero
trasmette l' estratto della sentenza al giudice civile competente [ 183 disp. att. ].
2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli
articoli 28, 30, 32bis e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata
si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a
norma degli articoli 288, 289 e 290.
Art. 663 - Esecuzione di pene concorrenti
1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per
reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle
norme sul concorso di pene [ 80 c.p. ].
2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero
presso il giudice indicato nell' articolo 665 comma 4.
3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore
[ 655 c. 5 ;194 c. 1 disp. att. ;29 reg. esec. ].
D.P.R. 22-09-1988, n. 447
Art. 664 - Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie
1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della
cauzione [ 259, 262, 319, 320 c. 2 ] o in conseguenza della dichiarazione di
inammissibilità o di rigetto di una richiesta [ 44, 48 c. 4, 616, 634 c. 1 ], sono
devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito [ 180
c. 3, 184 disp. att. ].
2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell'
interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento
nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata.
3. I provvedimenti non più revocabili si eseguono nei modi previsti per il recupero delle
spese processuali anticipate dallo stato [ 691 c. 2 ].
4. Per l' esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel
processo penale, il pubblico ministero trasmette l' estratto della sentenza esecutiva all'
autorità amministrativa competente.
Parte seconda
Libro decimo
Esecuzione
Titolo III
Attribuzioni degli organi giurisdizionali
Capo I
Giudice dell' esecuzione
Art. 665 - Giudice competente
1. Salvo diversa disposizione di legge [ 738 c. 2 ], competente a conoscere dell'
esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.
2. Quando è stato proposto appello [ 593 s. ], se il provvedimento è stato confermato o
riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni
civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di
appello.
3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o
rigettato [ 615 c. 2 ] ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio [ 620 ] il
provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu
proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell' articolo 569, e il
giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l' annullamento
con rinvio [ 623 ], è competente il giudice di rinvio.
4. abrogato<1>.
Art. 666 - Procedimento di esecuzione
1. Il giudice dell' esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero [ 655 ], dell'
interessato o del difensore [ 29 reg. esec. ].
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge
ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui
medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero,
la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'
interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione [ 606 ].
3. Salvo quanto previsto dal comma 2 [ 667 c. 4, 672 c. 1, 676 c. 1 ], il giudice o il
presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all' interessato che ne sia
privo, fissa la data dell' udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e
ai difensori<1>. L' avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima
della data predetta [172 c. 5, 174 ]. Fino a cinque giorni prima dell' udienza possono
essere depositate memorie in cancelleria.
4. L' udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore [179 c. 1 ] e del
pubblico ministero. L' interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia,
se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è
sentito prima del giorno dell' udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che
il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni
di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del
contraddittorio [ 185 disp. att. ].
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle
parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di
consiglio davanti alla corte di cassazione [ 611 ].
7. Il ricorso non sospende l' esecuzione dell' ordinanza, a meno che il giudice che l' ha
emessa disponga diversamente.
8. Se l' interessato è infermo di mente, l' avviso previsto dal comma 3 è notificato
anche al tutore o al curatore [ 424 c.c. ]; se l' interessato ne è privo, il giudice o il
presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono
gli stessi diritti dell' interessato.
9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell' articolo
140 comma 2<2>.
Art. 667<1> - Dubbio sull' identità fisica della persona detenuta
1. Se vi è ragione di dubitare dell' identità della persona arrestata per esecuzione di
pena [ 656 ] o perché evasa [ 385 c.p. ] mentre scontava una condanna, il giudice dell'
esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a
mezzo della polizia giudiziaria.
2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'
esecuzione, nei ordina immediatamente la liberazione. Se l' identità rimane incerta,
ordina la sospensione dell' esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il
pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.
3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere
tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via
provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l' arrestato si
trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il
giudice competente [ 665 ], al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.
4. Il giudice dell' esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza
comunicata al pubblico ministero e notificata all' interessato. Contro l' ordinanza
possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'
interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell' articolo 666. L'
opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o
dalla notificazione dell' ordinanza.
5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l' ordinanza è
comunicata [ 64 disp. att. ] all' autorità giudiziaria procedente.
Art. 668 - Persona condannata per errore di nome
1. Se una persona è stata condannata in luogo di un' altra per errore di nome, il giudice
dell' esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall' articolo 130 soltanto
se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto
altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell' articolo 630 comma 1
lettera c). In ogni caso l' esecuzione contro la persona erroneamente condannata è
sospesa.
Art. 669 - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona
1. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili [ 648 ] sono state pronunciate
contro la stessa persona per il medesimo fatto [ 649 ], il giudice ordina l' esecuzione
della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre [ 193
disp. att .].
2. Quando le pene irrogate sono diverse, l' interessato può indicare la sentenza che deve
essere eseguita. Se l' interessato non si avvale di tale facoltà prima della decisione
del giudice dell' esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria. Se si
tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore
entità; se le pene sono di uguale entità, si esegue rispettivamente l' arresto o l'
ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della
semidetenzione<1> o della libertà controllata<2>, si esegue, in caso di pena
detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest' ultima.
4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di
pene accessorie [ 19, 20, 28 s. c.p. ] o di misure di sicurezza [ 199 s. ] e degli altri
effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta
irrevocabile per prima.
5. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l' esecuzione si
considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore.
6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti penali o di sentenze e
di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso formale con altri fatti o
quale episodio di un reato continuato 81 c.p. ], premessa, ove necessaria, la
determinazione della pena corrispondente.
7. Se più sentenze di non luogo a procedere [ 425 ] o più sentenze di proscioglimento [
529 s. ] sono state pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto,
il giudice, se l' interessato entro il termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza
che deve essere eseguita, ordina l' esecuzione della sentenza più favorevole revocando le
altre.
8. Salvo quanto previsto dagli articoli 69 comma 2 e 345, se si tratta di una sentenza di
proscioglimento e di una sentenza di condanna [ 533 s. ] o di un decreto penale, il
giudice ordina l' esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di
condanna [ 33 reg. esec. ]. Tuttavia, se il proscioglimento è stato pronunciato per
estinzione del reato [ 150 s. c.p. ] verificatasi successivamente alla data in cui è
divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest' ultima.
9. Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza pronunciata in
giudizio o di un decreto penale, il giudice ordina l' esecuzione della sentenza
pronunciata in giudizio o del decreto.
Art. 670 - Questioni sul titolo esecutivo
1. Quando il giudice dell' esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto
esecutivo [ 650 ], valutata anche nel merito l' osservanza delle garanzie previste nel
caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'
esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell' interessato e la rinnovazione
della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine
per l' impugnazione [ 585 ].
2. Quando è proposta impugnazione [ 581 ] od opposizione [ 461 ], il giudice dell'
esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell' interessato, trasmette gli atti al
giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell' esecuzione non pregiudica
quella del giudice dell' impugnazione o dell' opposizione, il quale, se ritiene
ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l' esecuzione che non sia già stata
sospesa [ 588 ].
3. Se l' interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività
del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la
restituzione nel termine a norma dell' articolo 175, e la relativa richiesta non è già
stata proposta al giudice dell' impugnazione, il giudice dell' esecuzione, se non deve
dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso,
la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell'
impugnazione. Si applicano le disposizioni dell' articolo 175 commi 7 e 8.
Art. 671 - Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato
1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili [ 648 ] pronunciati in
procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero
possono chiedere al giudice dell' esecuzione [ 665 ] l' applicazione della disciplina del
concorso formale 81 c. 1 c.p. ] o del reato continuato [ 81 c. 2 c.p. ], sempre che la
stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione [ 186 disp. att. ].
2. Il giudice dell' esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla
somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto [ 187, 188 disp. att. ].
3. Il giudice dell' esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della
pena [ 163 c.p. ] e la non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale [ 175 c.p. ], quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o
della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.
Art. 672 - Applicazione dell' amnistia e dell' indulto
1. Per l' applicazione dell' amnistia [ 151 c.p. ] o dell' indulto [ 174c.p. ] il giudice
dell' esecuzione procede a norma dell' articolo 667 comma 4<1>.
2. Quando, in conseguenza dell' applicazione dell' amnistia o dell' indulto, occorre
applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell' articolo 210 del codice
penale, il giudice dell' esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato di
sorveglianza.
3. Il pubblico ministero che cura l' esecuzione della sentenza di condanna può disporre
provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle
sanzioni sostitutive<2> e delle misure alternative<3>, prima che essa sia
definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l' amnistia o l' indulto.
4. L' amnistia e l' indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia
richiesta, anche se è terminata l' esecuzione della pena.
5. L' amnistia e l' indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l' esecuzione
della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto
di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal
giorno della pubblicazione del decreto. L' amnistia e l' indulto condizionati si applicano
definitivamente se, alla scadenza del termine, è dimostrato l' adempimento delle
condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio è subordinata.
Art. 673 - Revoca della sentenza per abolizione del reato
1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma
incriminatrice, il giudice dell' esecuzione revoca la sentenza di condanna [ 533 s. ] o il
decreto penale [ 460 ] dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e
adotta i provvedimenti conseguenti [ 193 disp. att. ;33 reg. esec. ].
2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento [ 530, 531
] o di non luogo a procedere [ 425, 469 ] per estinzione del reato [ 150 s. c.p. ] o per
mancanza di imputabilità [ 85s. c.p. ].
Art. 674 - Revoca di altri provvedimenti
1. La revoca della sospensione condizionale della pena [ 168 c.p. ], della grazia o dell'
amnistia o dell' indulto condizionati [ 151 c. 4, 174 c. 3 c.p. ] e della non menzione
della condanna nel certificato del casellario giudiziale [ 175 c. 3 c.p. ] è disposta dal
giudice dell' esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per
altro reato.
Art. 675 - Falsità di documenti
1. Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma dell' articolo 537, non
è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione
per questo capo, ogni interessato può chiedere al giudice dell' esecuzione [ 665 ] che la
dichiari.
2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell'
esecuzione, è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell' ordinanza a margine di
ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la
dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane
allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in sostituzione del documento
stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia è stata richiesta per
un legittimo interesse.
3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione
parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, è inserito per intero nel
verbale. Se il documento era in deposito pubblico, è restituito al depositario unitamente
a una copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era
posseduto da un privato, la cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia
copia quando questa è richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come
originale per ogni effetto giuridico.
4. Per l' osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente del collegio dà
le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.
Art. 676 - Altre competenze
1. Il giudice dell' esecuzione è competente a decidere in ordine all' estinzione del
reato [ 151 s. c.p. ] dopo la condanna, all' estinzione della pena [ 171 s. c.p. ] quando
la stessa non consegue alla liberazione condizionale [ 176 c.p. ] o all' affidamento in
prova al servizio sociale<1>, in ordine alle pene accessorie [ 19, 28 s. c.p. ],
alla confisca [ 240 c.p. ] o alla restituzione delle cose sequestrate [ 262 s. ]. In
questi casi il giudice dell' esecuzione procede a norma dell' articolo 667 comma
4<2>.
2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la
disposizione dell' articolo 263 comma 3.
3. Quando accerta l' estinzione del reato o della pena, il giudice dell' esecuzione la
dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.
Parte seconda
Libro decimo
Esecuzione
Titolo III
Attribuzioni degli organi giurisdizionali
Capo II
Magistratura di sorveglianza
Art. 677 - Competenza per territorio
1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza [ 678
c. 1 ] appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione
sull' istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l' interessato all' atto della
richiesta, della proposta o dell' inizio d' ufficio del procedimento<1>.
2. Quando l' interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non
dispone diversamente<2>, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che
ha giurisdizione sul luogo in cui l' interessato ha la residenza o il domicilio. Se la
competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene
al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza
di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze
di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo
in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile [ 648 ] per ultima.
Art. 678 - Procedimento di sorveglianza
1. Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza [ 682 c. 1, 683, 684 c. 1
;236 c. 1 disp. coord. ]<1>, e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti
alla rateizzazione [ 660 c. 3 ;133terc.p. ] e alla conversione delle pene
pecuniarie<2>, alla remissione del debito<3>, ai ricoveri previsti dall'
articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza<4> [ 199 s. c.p. ], alla
esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata<5> e alla dichiarazione
di abitualità o professionalità nel reato [ 102-105 c.p. ] o di tendenza a delinquere [
108 c.p. ]<6>, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell' interessato, del
difensore o di ufficio, a norma dell' articolo 666<7>. Tuttavia, quando vi è motivo
di dubitare della identità fisica di una persona, procedono a norma dell' articolo 667.
2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della
personalità<8>, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se
occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.
3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di
sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato
di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'
ufficio di sorveglianza [ 189 disp. att. ].
Art. 679 - Misure di sicurezza
1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti
nell' articolo 312, ordinata con sentenza [ 533 ], o deve essere ordinata successivamente
[ 658 ], il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio,
accerta se l' interessato è persona socialmente pericolosa [ 203 c.p. ] e adotta i
provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o
professionalità nel reato [ 102-105 c.p. ]. Provvede altresì, su richiesta del pubblico
ministero, dell' interessato, del suo difensore<1> o di ufficio, su ogni questione
relativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere [ 190, 191
disp. att. ;108c.p. ].
2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza
personali [ 211, 215 c.p. ]<1>.
Art. 680 - Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza
1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di
sicurezza e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a
delinquere [ 679 ], possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico
ministero, l' interessato e il difensore [ 593 ]<1>.
2. Fuori dei casi previsti dall' articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza
giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna [ 533 s. ], di
proscioglimento [ 529 s. ] o di non luogo a procedere [ 425 ] concernenti le disposizioni
che riguardano le misure di sicurezza.
3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l' appello [ 588 ] non ha
effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.
Art. 681 - Provvedimenti relativi alla grazia
1. La domanda di grazia [ 174 c.p. ], diretta al presidente della Repubblica, è
sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto 307 c. 4 c.p. ] o dal
convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è
presentata al ministro di grazia e giustizia.
2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al
magistrato di sorveglianza [ 677 ], il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio
utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto
ove ha sede il giudice indicato nell' articolo 665, la trasmette al ministro con il
proprio parere motivato<1> Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda
può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune
informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni.
3. La proposta di grazia<2> è sottoscritta dal presidente del consiglio di
disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma
2.
4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il
decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell' articolo 665 ne
cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando
i provvedimenti conseguenti [ 210 c. 3 c.p. ;192 disp. att. ].
5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell' articolo 672 comma
5.
Art. 682 - Liberazione condizionale
1. Il tribunale di sorveglianza [ 677 ] decide sulla concessione e sulla revoca della
liberazione condizionale [ 176 c.p. ;236 disp. coord. ;32 reg.esec. ].
2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la
richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è
divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto<1>.
Art. 683 - Riabilitazione
1. Il tribunale di sorveglianza [ 677 ], su richiesta dell' interessato, decide sulla
riabilitazione [ 178 c.p. ], anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali,
quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca, qualora essa non sia
stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato [ 193 disp. att. ,33 reg. esec.
].
2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza
delle condizioni previste dall' articolo 179 del codice penale. Il tribunale acquisisce la
documentazione necessaria.
3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non
può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto
irrevocabile il provvedimento di rigetto<1>.
Art. 684 - Rinvio dell' esecuzione
1. Il tribunale di sorveglianza [ 677 ] provvede in ordine al differimento dell'
esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della
libertà controllata<1> nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice
penale, salvo quello previsto dall' articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel
quale provvede il ministro di grazia e giustizia<1>. Il tribunale ordina, quando
occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.
2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il
tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento
dell' esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al
condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla
decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente
gli atti<2>.
Parte seconda
Libro decimo
Esecuzione
Titolo IV
Casellario giudiziale
Art. 685 - Uffici del casellario giudiziale
1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica, l'
ufficio del casellario<1> raccoglie e conserva l' estratto dei provvedimenti e le
annotazioni di cui è prescritta l' iscrizione, concernenti le persone nate nel
circondario [ 194 disp. att. ].
2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone nate all' estero o
delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello stato, si
conservano nell' ufficio del casellario presso il tribunale di Roma [ 34 reg. esec.
]<1>.
Art. 686 - Iscrizioni nel casellario giudiziale
1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni
di legge [ 194 c. 1 disp. att. ]<1>, si iscrivono per estratto:
a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili [ 648 ], salvo
quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via
amministrativa o l' oblazione ai sensi dell' articolo 162 del codice penale, sempre che
per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell' esecuzione [666 s. ] non più
soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza [ 199 s. c.p. ],
gli effetti penali della condanna, l' applicazione dell' amnistia [ 151 c.p. ] e la
dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere [
102-105, 108 c.p. ];
3) i provvedimenti che riguardano l' applicazione di pene accessorie [ 19, 28 s. c.p. ];
4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l' imputato [ 529 ss.
] o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità [ 425 ] o disposto una
misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive
su richiesta dell' imputato [ 444, 445 c. 2 ]<2>;
b) nella materia civile:
1) le sentenze passate in giudicato [ 324 c.p.c. ] che hanno pronunciato l' interdizione o
l' inabilitazione e i provvedimenti che le revocano [712-720 c.p.c. ];
2) le sentenze con le quali l' imprenditore è stato dichiarato fallito [16 l.fall.];
3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare [130, 181 l.fall.] e quelle che
hanno dichiarato la riabilitazione del fallito<3>;
4) i decreti di chiusura del fallimento [119 l.fall.];
c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della
cittadinanza<4> o all' espulsione dello straniero<5>;
d) i provvedimenti definitivi che riguardano l' applicazione delle misure di prevenzione
della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno<6>.
2. Quando sono state riconosciute dall' autorità giudiziaria [ 730 ], sono pure iscritte,
nei casi previsti dal comma 1 lettera a), le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie
straniere.
3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del
luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell' eventuale applicazione di misure
alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata,
per amnistia, indulto, grazia [ 174 c.p. ], liberazione condizionale o per altra causa;
devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione
[ 178, 180 c.p. ]<7>.
Art. 687 - Eliminazione delle iscrizioni
1. Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'
accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero quando sono trascorsi
ottanta anni dalla nascita della persona medesima.
2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma dell' articolo
673;
b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di
imputabilità [ 85 s. c.p. ], trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso
di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [ 648 ] o, se
trattasi di sentenza di non luogo a procedere, è scaduto il termine per l' impugnazione [
585 ];
c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata
inflitta la pena dell' ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici previsti
dagli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena
è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta.
3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2
decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata
applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza, anche la relativa
iscrizione è eliminata.
3bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti indicati nell' articolo 686 comma 1 lettera b) i numeri 2) e 4),
quando il fallimento è stato revocato<1> con sentenza passata in giudicato [ 324
c.p.c. ];
b) ai provvedimenti indicati nell' articolo 686 comma 1 lettera c) quando sono stati
annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato<2>.
Art. 688 - Certificati del casellario giudiziale
1. Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di
giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una
determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli
enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere a
un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si
riferisce [ 196 disp. att. ]<1>.
2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia penale, il predetto
certificato concernente la persona sottoposta alle indagini, l' imputato o il condannato [
110 c. 1 disp. att. ]. Il pubblico ministero e il difensore possono altresì chiedere,
previa autorizzazione del giudice procedente, il certificato medesimo concernente la
persona offesa dal reato o un testimone, per i fini indicati nell' articolo 236.
3. Nei certificati spediti per ragioni di elettorato [ 195 disp. att. ] non si fa menzione
delle condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto
elettorale<2>.
Art. 689<1> - Certificati richiesti dall' interessato
1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di
ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:
a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad
eccezione:
1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato
a norma dell' articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per
reati estinti a norma dell' articolo 167 comma 1 del codice penale;
3) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione
prevista dall' articolo 556 del codice penale;
4) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l' amnistia [
151 c.p. ] e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che
questa sia stata in seguito revocata [ 180 c.p. ];
5) delle sentenze previste dall' articolo 445 e delle sentenze che hanno dichiarato
estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell' imputato;
6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la
relativa iscrizione non è stata eliminata;
7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di
proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate [ 207,
236 c. 3 c.p. ];
8) dei provvedimenti indicati nell' articolo 686 comma 1 lettera b) numero 1), quando l'
interdizione o la inabilitazione è stata revocata;
9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con
sentenza definitiva;
b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione
di quelle indicate nella lettera a) numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle
indicate nell' articolo 686 comma 1 lettere b) e c);
c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell' articolo 686
comma 1 lettere b) e c) ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8) e 9) della lettera
a) del presente comma nonché i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti
limitazioni alla capacità del condannato.
3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche l' eventuale
applicazione di misure alternative alla detenzione<2> o l' avvenuta estinzione della
pena per una delle cause indicate nell' articolo 686 comma 3.
Art. 690 - Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide, con le forme
stabilite dall' articolo 666, il tribunale del luogo dove ha sede l' ufficio del
casellario giudiziale [ 666 c. 4 ].
Parte seconda
Libro decimo
Esecuzione
Titolo V
Spese
Art. 691 - Anticipazione delle spese
1. Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a eccezione di quelle
relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non
abbienti [ 98 ;144 disp. att. ]<1>.
2. Al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in esecuzione
del provvedimento del giudice che ne impone l' obbligo, secondo le forme stabilite dalle
leggi e dai regolamenti [ 181, 199, 200 disp. att. ]<2>.
D.P.R. 22-09-1988, n. 447
Art. 692 - Spese della custodia cautelare
1. Quando l' imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu
sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento
durante il periodo di custodia [ 535 c. 3 ;81 c. 5disp. att. ]<1>.
2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative
alla maggiore durata.
3. All' esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla
carcerazione per l' esecuzione della condanna [ 145 c. 2 c.p. ]<2>.
Art. 693 - Provvedimenti in caso d' insolvibilità
1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza di condanna alla rifusione delle
spese anticipate dallo stato comunica, per le necessarie informazioni, le generalità
dell' obbligato dichiarato insolvibile all' ufficio provinciale di polizia tributaria,
indicando il titolo e l' ammontare del credito.
2. L' ufficio di polizia tributaria assume informazioni sulle reali condizioni economiche
della persona dichiarata insolvibile e su ogni mutamento in esse avvenuto. Quando gli
risulta la solvibilità, comunica senza ritardo le informazioni alla cancelleria che le ha
richieste, la quale procede al recupero del credito.
Art. 694 - Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione
1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare,
senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese [691 ], non più tardi dei tre
giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall' autorità competente per l'
esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile [ 648 ] pronunciata contro di lui o
contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale<1>.
2. Fuori di questo caso, quando l' inserzione di una sentenza penale in un giornale è
ordinata dal giudice [ 536, 543, 642 ;86, 165, 186, 347 c. 3,448, 475, 498 c. 3, 501bis,
518 c.p. ], il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato
deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata
a provvedervi, previa anticipazione delle spese per l' importo e nei modi stabiliti dalle
disposizioni sulla tariffa penale.
3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita
anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte
principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in unico
contesto esattamente riprodotto.
4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni
precedenti, è condannato in solido con l' editore e con il proprietario della tipografia
al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a lire tre milioni.
Art. 695 - Questioni sulle spese processuali
1. Sulle questioni concernenti le materie previste nel presente titolo decide il giudice
dell' esecuzione, che procede con le forme indicate nell' articolo 666.