DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

SCHEMA DI

ACCORDO NAZIONALE QUADRO DI AMMINISTRAZIONE

PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

STIPULATO

AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 – SETTIMO COMMA – DEL

DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195, E DELL’ARTICOLO 23 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MARZO 1999, N. 254

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificata dalla legge 16 ottobre 1991, n.321, e dal decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356;

visto l’articolo 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, emanato in attuazione dell’articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché della legge 20 aprile 1995, n.130, e con particolare riguardo all’individuazione dei soggetti sindacali stipulanti il presente accordo secondo l’articolo 2, primo comma, lettera a), del medesimo decreto legislativo;

visto l’articolo 23, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e le Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe., O.S.A.P.P., C.I.S.L, C.G.I.L., U.I.L., S.I.N.A.P.Pe. e COORDINAMENTO SINDACALE Si.A.L.Pe.-S.A.G.

stipulano il presente accordo nazionale quadro di Amministrazione :

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente accordo nazionale quadro disciplina i contenuti degli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254 e si applica al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, compreso quello appartenente al ruolo separato e limitato di cui all’articolo 26 della legge 15 dicembre 1990 n.395, nonché – in quanto applicabile – al personale di cui all’articolo 25 della predetta legge.

Ai sensi dell’art. 23 – comma 4 – del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n,.254, l’accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel predetto D.P.R. né può comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali.

Il presente accordo si riferisce al quadriennio contrattuale 1998-2001 e resta in vigore fino alla stipula del successivo accordo e attiene alle seguenti materie:

individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali; definizione delle modalità per la loro utilizzazione e attribuzione, nonché delle necessarie modalità di verifica. L’accordo su tale materia avrà cadenza annuale;

principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6 dell’art. 23 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per la determinazione dei periodi di validità;

individuazione delle tipologie per l’articolazione dei turni di servizio;

criteri per la valutazione dell’adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in servizio di missione;

criteri relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale;

criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi determinati, particolari esigenze di servizio;

criteri generali per l’applicazione di turni di riposo compensativo;

criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;

indirizzi generali per le attività gestionali dell’Ente di assistenza del personale;

individuazione e definizione delle specializzazioni del Corpo di polizia penitenziaria (art 9);

criteri e modalità per il rimborso delle rette degli asili nido per i figli del personale (art. 36).

CAPO II

IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 2

Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali

Le risorse del Fondo di cui all’articolo 14 del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254 sono utilizzate dall'Amministrazione per il raggiungimento di qualificati obiettivi e per promuovere reali e significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al personale del Corpo di polizia penitenziaria dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile.

Le risorse del Fondo, fermo restando il divieto di una distribuzione indistinta e generalizzata, sono utilizzate con le modalità indicate all'art.23 comma 5, lettera a) del D.P.R. 254 per attribuire, in particolare, compensi finalizzati a:

a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;

b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi;

d) compensare la presenza qualificata;

e) compensare l'incentivazione della produttività per il miglioramento dei

servizi.

 

Si identificano tra le fattispecie di cui sopra i seguenti destinatari delle risorse disponibili:

1) il personale che assicuri un turno ordinario di servizio serale in posti di servizio articolati sulle 24 ore;

 

2) progetti finalizzati all’incentivazione dei servizi programmati a medio e lungo termine;

3) il personale che assicura l’espletamento di almeno quattro turni di servizio notturni mensili;

4) il personale che assicura i turni di reperibilità previsti dall’articolo 8;

5) il personale che assicura il servizio nel giorno 24 o 31 dicembre;

6) il personale che svolge le funzioni di Comandante di Reparto degli istituti penitenziari o loro sostituti, di Coordinatore dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti dei detenuti e degli internati o loro sostituti, il personale preposto alle unità operative e quello preposto al coordinamento di più unità operative presso gli istituti penitenziari;

7) il personale responsabile di unità organizzative presso gli Uffici Centrali e Periferici dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile;

In relazione ai progetti di cui al punto 2), il presente accordo definisce le risorse da destinare ai Provveditorati Regionali ed ai Centri per la Giustizia minorile. In sede di contrattazione decentrata periferica, presso i Provveditorati Regionali e i Centri per la Giustizia minorile, sono valutati ed approvati i progetti finalizzati all’incentivazione dei servizi programmati a medio e lungo termine.

 

 

Art. 3

Modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo

 

.

1) - Al personale che assicura un turno intero di servizio ordinario serale, nei posti di servizio articolati su 24 ore, compete un compenso giornaliero di lire ________;

 

2) - Sono finanziati progetti per l’incentivazione della programmazione a medio e lungo termine dei servizi di istituto. Destinatario degli incentivi può essere alternativamente:

il personale che partecipa al progetto, garantendo l’espletamento di almeno il 95% dei turni programmati;

un’aliquota (x%) del personale in forza, che risulti avere garantito individualmente il più alto numero di presenze programmate, raggiunta la soglia minima del Y% delle presenze programmate previste dal progetto;

il personale di un istituto penitenziario che collettivamente garantisce il raggiungimento di una percentuale prefissata di presenze programmate.

 

3) - Al personale compete un compenso unitario di lire _______ per ogni turno notturno effettuato, a partire dal quarto turno mensile compreso.

4) - Al personale che assicura , nelle giornate del 24 o del 31 dicembre, un turno ordinario di servizio serale, compete un compenso di lire _______.

 

5) - Al Comandante di Reparto, e a chi ne assuma , con formale provvedimento, le funzioni, preposto ad un istituto penitenziario presso il quale la presenza giornaliera della popolazione detenuta supera le 500 unità (Fascia A), compete un compenso di lire ________, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Al Comandante di Reparto, e a chi ne assuma, con formale provvedimento, le funzioni, preposto ad un istituto penitenziario presso il quale la presenza giornaliera della popolazione detenuta è compresa tra le 201 e le 500 unità (Fascia B), compete un compenso di lire _______, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Al Comandante di Reparto, e a chi ne assuma, con formale provvedimento, le funzioni, preposto ad un istituto penitenziario presso il quale la presenza giornaliera della popolazione detenuta è non superiore alle 200 unità (Fascia C), compete un compenso di lire _______, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Ai Comandanti di Reparto di istituti ove sia istituita una sezione per detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41 bis dell’O.P. ovvero una sezione per collaboratori di giustizia compete il compenso previsto per la fascia immediatamente superiore a quella risultante dall’applicazione del criterio relativo alla presenza dei detenuti. Al personale preposto alle Unità Operative istituite ai sensi dell’articolo 33 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 compete un compenso per ogni giornata di effettivo servizio pari a lire ______; al personale incaricato del coordinamento di più Unità operative spetta un compenso giornaliero pari a lire _____ per ogni giornata di effettivo servizio.

 

6) - Ai Coordinatori dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti compete un compenso per ogni giornata di effettiva presenza in servizio commisurato al numero di traduzioni svolte dal nucleo nel corso del mese precedente:

lire ________ quando il numero delle traduzioni è superiore alle 100 mensili;

lire ______ quando il numero delle traduzioni è inferiore o pari alle 100 mensili.

 

7) - Al personale responsabile di unità organizzative presso gli Uffici Centrali e Periferici dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile spetta un compenso di lire _______- per ogni giornata di effettivo servizio.

I compensi indicati ai punti 1), 5), 6) e 7) non sono tra loro cumulabili.

Qualora ricorrano le condizioni per l’attribuzione di più compensi, viene corrisposto quello più favorevole.

Art. 4

Individuazione delle tipologie per l’articolazione dei turni di servizio.

La programmazione e l’articolazione dell’orario di lavoro giornaliero, di cui all’articolo 16 – commi 1, 2 e 3 – del DP.R. 16 marzo 1999, n. 254, garantisce :

efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza dell’azione amministrativa per una organizzazione più funzionale dei servizi;

riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

 

L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio.

 

L’articolazione dei turni di servizio è realizzata dall’autorità dirigente secondo le tipologie di orario di cui all’articolo 12, comma 4, del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395, come appresso definite:

 

orario articolato su turni;

orario articolato su cinque giorni;

orario articolato su sei giorni;

orario flessibile.

 

In relazione all’orario di lavoro, i turni di servizio potranno essere articolati :

a)- su quattro quadranti orari nelle ventiquattro ore.

Di regola, i turni di servizio, la cui durata è di 6 ore, hanno inizio alle ore 06,00, alle ore 12,00, alle ore 18,00 ed alle ore 24,00. Non è consentita la prosecuzione del servizio nel quadrante successivo, salvo che ricorrano indifferibili ed eccezionali ragioni di servizio. L’intervallo tra l’espletamento di un turno di servizio e quello successivo non è inferiore a dodici ore;

b) – su tre quadranti orari, articolati in ventiquattro ore.

L’articolazione del servizio su tre quadranti orari, con inizio dei turni alle ore 08,00, alle ore 16,00 ed alle ore 24,00, può essere autorizzata esclusivamente in presenza di eccezionali e motivate esigenze di servizio e per periodi determinati. In tale circostanza l’intervallo tra un turno di servizio e quello successivo è di almeno otto ore;

c) - su turni unici fissi.

L’articolazione dei servizi su turni unici fissi, organizzata con orario di lavoro settimanale su sei o su cinque giorni lavorativi, e l’eventuale flessibilità dell’orario di lavoro sono demandate alla contrattazione decentrata periferica presso ogni struttura, con le modalità previste all’art.13.

In ogni struttura penitenziaria il servizio deve essere programmato mensilmente o, comunque, con cadenza non inferiore a quella quindicinale osservando scrupolosamente l’orario di lavoro settimanale previsto dall’articolo 16 del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254.

Il foglio di servizio, di cui dall’articolo 30 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82, deve esser esposto, per un periodo di durata non inferiore a quindici giorni, nell’apposito albo ubicato in luogo tale da garantirne la riservatezza.

E’ considerato, ad ogni effetto, orario di lavoro il tempo impiegato nelle riunioni periodiche di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 31 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, finalizzate all’illustrazione delle disposizioni che regolano il servizio. E’, altresì, considerato orario di lavoro il tempo, fino al massimo di quindici minuti, necessario allo scambio delle consegne, nei casi in cui la specifica tipologia del servizio lo richieda.

I turni programmati possono essere soggetti a variazioni per serie esigenze di servizio ovvero, a richiesta del dipendente, per gravi e documentati motivi personali. In tali casi il Comandante di Reparto o il dipendente ne forniscono rispettiva informazione scritta, in tempo utile per la variazione da apportare al servizio.

Nei casi di piantonamento di detenuti o di internati in strutture sanitarie, è considerato orario di lavoro il tempo necessario al raggiungimento delle strutture stesse nonché quello richiesto per il rientro nella sede lavorativa, allo scambio delle consegne ed all’eventuale fruizione dei pasti previsti presso la mensa obbligatoria di servizio.

Per l’espletamento delle operazioni di ricovero e piantonamento, l’articolazione dei turni di servizio è disposta su quattro quadranti orari giornalieri.

Il servizio nei reparti ospedalieri infettivi è regolamentato tenendo conto dei seguenti criteri:

organizzazione tassativa su quattro quadranti orari;

obbligo di avvicendare il personale impiegato in tale servizio con cadenza quindicinale e fino ad un massimo di sei volte all’anno;

obbligo, per il personale impiegato nel predetto servizio, di sottoporsi periodicamente ad accertamenti clinici a carico dell’Amministrazione.

 

Art. 5

Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Impiego nei servizi. Turni festivi, pomeridiani e notturni.

1. L’assegnazione del personale all’interno dei singoli servizi è finalizzata, esclusivamente, al loro potenziamento ed alla loro funzionalità, nonché alla realizzazione di strutture operative rispondenti a criteri d’economia e di razionale impiego delle risorse umane disponibili. Nell’impiego del personale deve essere comunque garantita, in via principale, la copertura dei posti di servizio relativamente ai compiti di istituto, in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. In tutti i servizi, ad eccezione di quelli all’interno delle sezioni per i quali sarà assegnato il personale dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, il personale maschile e quello femminile di Polizia penitenziaria debbono essere impiegati secondo il principio dell’eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali.

3. In conformità all’articolo 17 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, ferme restando le previsioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, l’Amministrazione esonera dai turni di servizio continuativi articolati sulle 24 ore, su richiesta del dipendente, la madre o per le situazioni monoparentali con prole di età inferiore a tre anni e vieta la sovrapposizione dei turni tra coniugi dipendenti della stessa amministrazione con figli fino a 6 anni di età.

4. L’Autorità dirigente, su proposta del comandante di reparto, assegna il personale, munito di specifica e comprovata esperienza professionale, ai posti di servizio attinenti in via diretta ed immediata alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza dell’istituto.

Alla contrattazione decentrata periferica è demandata l’individuazione dei posti di servizio, non soggetti a rotazione, che richiedono particolari attitudini e capacità professionali. Ferme restando le previsioni di cui all’art.21 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82, in sede di contrattazione decentrata sono definiti i criteri direttivi per l’assegnazione dei predetti posti di servizio.

In sede di contrattazione decentrata sono stabilite, altresì, le modalità per un’equa e trasparente rotazione del personale nei posti di servizio diversi da quelli individuati ai commi 4 e 5.

7. Le modalità di impiego del personale nei turni notturni sono definite in sede di contrattazione decentrata, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente più di cinque turni notturni, fatta eccezione di una eventuale richiesta specifica dell’interessato o di gravi ed indifferibili esigenze del servizio. In ogni caso non possono essere superati sette turni notturni mensili;

non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le dieci ore;

il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età, il personale femminile o quello in situazioni monoparentali con prole di età inferiore a tre anni ed il personale maschile quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla predetta prole, è esentato, a sua richiesta, dalle turnazioni notturne nell’ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti di cui all’articolo 42 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio;

il personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è esonerato, a sua richiesta, dal servizio notturno.

7. La ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali dovrà essere effettuata, con assoluta trasparenza, secondo criteri di eguaglianza e di pari opportunità tra tutto il personale al quale devono essere garantiti almeno due riposi mensili coincidenti con la domenica o con giorni festivi infrasettimanali.

8. A ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente più di otto turni pomeridiani, fatta eccezione di una eventuale richiesta specifica dell’interessato o di gravi ed indifferibili esigenze del servizio.

9. Le giornate di riposo non possono essere seguite dall’espletamento di un turno notturno e non possono seguire un turno che termini dopo le ore 22,00 del giorno precedente.

Art. 6

Prestazioni di lavoro straordinario.

Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in tema d’orario di lavoro, le prestazioni di lavoro straordinario potranno essere richieste, con formale e motivato provvedimento, per assicurare il continuo, regolare ed ordinato svolgimento delle attività degli istituti e servizi, per l’assolvimento dei compiti istituzionali, di cui al secondo comma dell’articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n.395, per il conseguimento delle finalità e per gli adempimenti che la legge assegna al Corpo di polizia penitenziaria.

Il finanziamento assegnato in bilancio per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario sarà ripartito dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ai Provveditorati regionali, alle Scuole di formazione ed aggiornamento ed al Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista" e dall’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ai Centri ed alle Scuole di Formazione per il personale della Giustizia Minorile.

La ripartizione nell’ambito di ciascun Provveditorato regionale e di ciascun Centro per la Giustizia Minorile sarà effettuata per gli Istituti e servizi dipendenti.

La ripartizione dei fondi per le prestazioni di lavoro straordinario saranno effettuate tenendo conto del livello di sicurezza negli istituti, della loro più o meno recente apertura, del numero dei detenuti presenti, nonché delle eventuali carenze di personale rispetto all’organico ufficialmente fissato dall’Amministrazione centrale.

 

Il presente accordo definisce i seguenti criteri per la determinazione del lavoro straordinario:

garanzia dell’ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria;

conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di polizia penitenziaria;

consenso, preventivamente espresso per iscritto, del dipendente all’effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario.

In presenza di particolari ed inderogabili esigenze del servizio attinenti in via preminente alla sicurezza, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste anche senza il consenso del dipendente.

Al personale di Polizia penitenziaria, che presti servizio in uffici estranei al Ministero della Giustizia, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eccedenti l’orario d’obbligo settimanale, normalmente previste per il servizio, non è erogato a carico dell’Amministrazione penitenziaria.

Deve essere mensilmente affisso in apposito albo dell’istituto o servizio, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, un prospetto nominativo, sottoscritto dall’Autorità dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, con l’indicazione del numero d’ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, dichiarato dalla competente Commissione medica ospedaliera parzialmente non idoneo al servizio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.738, non debbono essere richieste prestazioni per lavoro straordinario.

Il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età, il personale femminile con prole di età inferiore a tre anni ed il personale maschile quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla predetta prole, è esentato, a sua richiesta, dall’espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio.

Tale ultima previsione si applica anche nei confronti del personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il limite dell’assegnazione disposta e ne deve essere garantito il pagamento.

Art. 7

Turni di riposo compensativo.

Fermo restando quanto stabilito all’ultimo comma del precedente articolo, quando situazioni di carattere eccezionale non preventivabili impongono richieste di prestazioni di lavoro straordinario eccedenti l’assegnazione disposta e quindi non remunerabili, le stesse prestazioni possono essere recuperate a richiesta del dipendente mediante la concessione di turni di riposo compensativo.

Tenuto conto delle esigenze del servizio, il riposo compensativo deve essere fruito entro sei mesi da quello in cui le prestazioni sono state effettuate.

E’ facoltà del dipendente chiedere riposi compensativi, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.

Salvo diversa richiesta del dipendente, qualora obiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l’attribuzione di un riposo compensativo da effettuare in giornata festiva. Qualora tali esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in orario notturno, tale servizio è considerato a tutti gli effetti quale espletamento di turno notturno.

Art. 8

Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità.

I turni di reperibilità, previsti dagli articoli 8, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e 23, comma 5 – lettera h), del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, sono compensati con l’indennità di presenza qualificata, ai sensi degli artt. 10 e 15 del D.P.R. 254/1999.

I turni di reperibilità, ferme restando obiettive esigenze di sicurezza, sono programmati in relazione ai seguenti criteri generali:

– volontarietà;

– rotazione;

– specifica esperienza professionale nel servizio da garantire.

Il numero dei turni di reperibilità che giornalmente può essere disposto per le esigenze degli istituti e servizi dell’Amministrazione non può eccedere il tre per cento della forza presente di ciascun Provveditorato Regionale e di ciascun Centro per la Giustizia Minorile e, comunque, i Provveditori Regionali ed i Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, previa informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, assegnano, in ambito circoscrizionale, a ciascun istituto penitenziario il numero dei turni mensili di reperibilità tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione:

– livello di sicurezza dell’istituto;

– eventuali carenze di personale rispetto agli organici previsti.

Ciascun dipendente, compreso il Comandante di Reparto o chi ne assuma le funzioni, non può effettuare più di tre turni mensili di reperibilità.

I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo e di congedo, non possono essere programmati al termine dell’espletamento del turno notturno e debbono essere disposti nella stessa giornata nella quale il personale è impiegato in un turno di servizio.

La durata del turno di reperibilità è pari a quella del turno ordinario di servizio giornaliero.

I turni di reperibilità possono essere stabiliti per fronteggiare improvvise e non prevedibili esigenze legate al mantenimento dell’ordine, della sicurezza e della disciplina negli istituti ovvero per esigenze di funzionalità di particolari servizi dell’Amministrazione Penitenziaria.

I predetti turni di reperibilità, disposti dal Comandante di Reparto ed approvati dal Direttore dell’istituto, debbono risultare nel foglio di servizio di cui all’art. 30, comma 2, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82.

Il personale che assicura il turno di reperibilità deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un’ora dalla chiamata.

In caso di effettivo impiego in servizio verrà corrisposto, dal momento in cui il dipendente raggiunge l’istituto il compenso per lavoro straordinario.

 

 

CAPO III

ELEVAZIONE CULTURALE ED INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE

Art. 9

Formazione ed aggiornamento professionale.

1. Le parti individuano nella formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria un fondamentale strumento di crescita professionale. L’attività formativa, anche con riferimento alla conoscenza di lingue straniere, si realizza attraverso programmi per la formazione di base, l’aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall’Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria in materia di formazione ed aggiornamento, l’Amministrazione penitenziaria consentirà equamente a tutto il personale la possibilità di accedere a corsi e momenti di formazione o aggiornamento professionale a livello locale, provinciale, regionale e nazionale. E’ facoltà dell’Amministrazione, qualora lo ritenga più conveniente, realizzare ulteriori iniziative formative attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, università, società private ed altre Amministrazioni.

3. I corsi per la formazione e l’aggiornamento professionale sono effettuati rispettando le esigenze organizzative delle varie sedi; le ore di lezione, che siano eventualmente effettuate dopo il normale orario lavorativo, saranno retribuite a titolo di compenso per prestazioni di lavoro straordinario ovvero recuperate, su richiesta del dipendente, con turni di riposo compensativo. I criteri organizzativi e la durata dei predetti corsi saranno concordati in sede di contrattazione decentrata.

4. Al fine di garantire una omogenea attività di formazione ed aggiornamento professionale l’Amministrazione Centrale, sentito il parere della commissione di cui al terzo comma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, invia alle Scuole di Formazione ed Aggiornamento del personale del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria, all’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ed ai Provveditorati Regionali il piano annuale corredato delle indicazioni generali per la organizzazione dei corsi da svolgersi nelle sedi periferiche. L’Amministrazione predispone, inoltre, pubblicazioni e dispense elaborate in base ai programmi individuati conformemente a quanto disposto dal richiamato articolo 22.

5. I corsi sull’addestramento al tiro e sulle tecniche operative, nonché quelli finalizzati all’aggiornamento professionale, avranno durata complessiva pari a dodici giorni lavorativi annui e saranno svolti con cadenza bimestrale. Per specifiche esigenze addestrative correlate all’utilizzazione di nuovo armamento di reparto o individuale, ovvero ai fini della conoscenza di nuove tecniche e strategie operative, il modulo formativo potrà essere articolato su due giornate; per tali fattispecie il modulo successivo dovrà svolgersi entro i tre mesi seguenti. Le giornate destinate a detti corsi, qualora non siano utilizzate nel corso dell’anno per esigenze di servizio, sono recuperate nell’anno successivo. Resta fermo il principio che il personale per il quale non risulti certificato l’addestramento al tiro da oltre sei mesi non potrà essere destinato a servizi armati.

6. D’intesa con la commissione prevista nell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, l’Amministrazione penitenziaria può prevedere che uno o più moduli, individuati per l’aggiornamento professionale, siano effettuati in collegamento con altri momenti formativi del personale penitenziario appartenente al comparto ministeri. Per assicurare le attività formative l’Amministrazione può utilizzare oltre alle quote previste dal relativo bilancio anche altre eventuali risorse. In tale ipotesi è informata la commissione di cui al comma 3 dell’art. 22 D.P.R. 395/95.

7. Ferme restando le attività formative per tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, all’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile sono demandate quelle che attengono alla formazione, all’aggiornamento, alla qualificazione ed alla specializzazione per il contingente minorile di cui al D.M. 26 marzo 1993.

Art. 10

Indirizzi generali per le attività gestionali dell’ente di assistenza del personale

1. Gli indirizzi generali per le attività gestionali dell’Ente per l’assistenza del personale dell’Amministrazione penitenziaria, indicati nel presente accordo, debbono essere perseguiti dall’Ente medesimo adempiendo alla previsione di cui all’articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n.395 e dallo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/4/1997.

2. L’Ente deve perseguire gli obiettivi indicati al comma 2 dell’articolo 41 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, nel rispetto della programmazione e dell’equilibrio finanziario. Tende ad incrementare le entrate e ad ottimizzare le spese, garantendo comunque qualità dei servizi prestati ed economicità.

3. Devono essere incrementate le attività rese a favore dei dipendenti e delle loro famiglie anche nel campo delle attività di svago, tempo libero, viaggi organizzati, attività culturali ( cinema, teatro, musei ) sia individuali che collettive. Tali attività devono essere promosse per tutto il territorio nazionale, anche attraverso la stipula di convenzioni con primarie società che garantiscano ampia copertura territoriale per i servizi offerti. Della stipula di convenzioni, anche al fine di assicurare sconti e facilitazioni ai dipendenti sull’acquisto di beni e servizi, e di ogni altra iniziativa adottata dall’Ente, deve essere data ampia diffusione in tutte le strutture – centrali e periferiche – dell’Amministrazione, anche mediante la costituzione di un apposito sito Internet.

4. L’Amministrazione penitenziaria si impegna a che l’Ente di Assistenza favorisca l’acquisizione da parte del personale di servizi assicurativi, previdenziali e sanitari nonché quelli concernenti l’erogazione di mutui per l’acquisto di abitazione principale, attraverso convenzioni più favorevoli di quelle normalmente reperibili sul mercato finanziario. Parimenti l’Amministrazione si impegna a che l’Ente predisponga annualmente ed entro il 31 gennaio un complessivo documento programmatico, individuante la destinazione delle risorse e delle attività da valorizzare.

5. L’Amministrazione si impegna a rendere sempre più efficienti ed adeguati i servizi per l’assistenza individuale, accelerando i tempi di erogazione dei contributi, incrementando i servizi per i figli disabili degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed offrendo soluzioni assistenziali per i coniugi e i figli dei caduti per servizio.

 

Art. 11

Alloggi di servizio

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria incaricato del servizio delle traduzioni nel momento in cui giunge negli istituti di destinazione o in quelli di transito ha diritto ad una decorosa sistemazione alloggiativa presso la caserma agenti.

2. Allo stesso personale devono essere offerti locali idonei ad ospitare confortevolmente un numero massimo di quattro unità considerando di norma una superficie di cinque metri quadrati pro capite.

3. Le stanze devono essere complete di arredamento idoneo e funzionale, degli effetti letterecci necessari e devono essere consegnate e rilasciate in perfette condizioni igieniche.

CAPO IV

RAPPORTI TRA L’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ED I SINDACATI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 12

Relazioni Sindacali

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità della Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, è riordinato in modo coerente con l’obiettivo di incrementare e mantenere elevata l’efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.

Esso, incentrato sul rafforzamento del confronto e della partecipazione su tutte le tematiche di comune interesse, nella convinzione che tale metodologia sia la più idonea a risolvere i problemi e a garantire il miglioramento della qualità dei servizi, si articola nei seguenti modelli relazionali:

 

contrattazione collettiva a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall’art. 3, comma 1, e dall’art. 7 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195 anche per l’individuazione delle risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi ed il miglioramento dell’efficienza dei servizi;

accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata.

Il sistema delle relazioni sindacali è quindi finalizzato a perseguire il raggiungimento di intese su tutte le materie che costituiscono oggetto di esame.

L’attività di confronto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni dei lavoratori che deve caratterizzare le relazioni sindacali a tutti i livelli, centrale e periferici, tende alla realizzazione della massima trasparenza ed efficacia nei rapporti per pervenire ad un ruolo sempre più partecipativo delle OO.SS.. Contribuiscono a realizzare tale coinvolgimento e partecipazione la costituzione delle commissioni paritetiche e dei comitati, previsti dal D.P.R. 16 marzo 1999, n.254, che rappresentano lo strumento di sostegno e sviluppo dei processi partecipativi.

Nella sede centrale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria la conferenza trimestrale, prevista dall’art. 27, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, verificherà il rispetto d’ogni adempimento previsto dal presente accordo, con speciale riguardo alle modalità attuative, in sede centrale e periferica, dei criteri concernenti la programmazione dei turni di lavoro straordinario, dei riposi compensativi e dei turni di reperibilità.

Presso l’Amministrazione centrale è istituita una commissione paritetica, presieduta da un funzionario designato dall’Amministrazione, composta da rappresentanti dell’Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle OO.SS. firmatarie dell’accordo di cui al D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 che delibera in ordine ad eventuali violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali in sede di applicazione delle materie regolate dal D.P.R. 254/1999 e dal presente accordo quadro.

In caso sorgano contrasti interpretativi in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R: 254/99 è facoltà di una o più organizzazioni sindacali firmatarie formulare – ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 195/95 – alla Amministrazione penitenziaria una richiesta per l’esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui essa si basa.

L’Amministrazione penitenziaria comunica tale circostanza alle altre Amministrazioni interessate di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo citato nonché alle altre OO.SS. che hanno sottoscritto l’ipotesi di Accordo relativo alle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

L’Amministrazione penitenziaria, nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta, convoca l’Organizzazione Sindacale o le OO.SS. richiedenti per l’esame (che non determina l’interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi) che deve espletarsi entro trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali l’Amministrazione medesima risponde motivatamente in ordine alla questione generale controversa e comunica contestualmente tale risposta alle altre Amministrazioni e OO.SS. di cui al comma precedente.

Gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell’Amministrazione saranno esaminati annualmente dalla conferenza di rappresentanti dell’Amministrazione e delle OO.SS. firmatarie dell’accordo di cui al D.P.R. 16 marzo 1999, n.254.

Art. 13

Contrattazione decentrata

La contrattazione decentrata a livello centrale e periferico regola le materie espressamente individuate dall’art. 23, comma 6 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e di seguito elencate:

gestione e applicazione, con cadenza annuale, della destinazione, utilizzazione e attribuzione del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali;

criteri applicativi relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;

criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci:

criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;

misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale;

Ai fini della contrattazione decentrata periferica il presente accordo individua le seguenti sedi :

la sede centrale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, per il personale di Polizia penitenziaria che presta servizio in tale sede;

le sedi dell’ufficio od istituto o servizio di livello dirigenziale;

le sedi dell’ufficio od istituto o servizio di livello non dirigenziale. In tal caso la delegazione di parte pubblica è composta dal competente Provveditore regionale ovvero - per il settore minorile - dal dirigente del competente Centro per la Giustizia minorile, nonché dal titolare dell’ufficio od istituto o servizio non individuato come sede dirigenziale.

L’Amministrazione centrale o periferica convoca, dopo aver fornito tutte le informazioni con relativa documentazione, le Organizzazioni Sindacali, per la stipula degli accordi decentrati. La trattativa si conclude nel termine di venti giorni dal suo inizio e, su richiesta delle parti, può essere prorogata di ulteriori dieci giorni.

L’accordo decentrato è valido ed efficace fino alla stipula di ulteriori accordi sulle stesse materie.

Nel caso di mancata definizione degli accordi decentrati entro i termini di cui al terzo comma, il Provveditore regionale competente per territorio nonché le strutture regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo nazionale recepito nel D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, acquisite le argomentazioni dell’autorità responsabile dell’ufficio od istituto o servizio interessato e dei responsabili delle Organizzazioni Sindacali locali, entro dieci giorni dalla ricezione delle argomentazioni anzidette forniscono ipotesi utili al raggiungimento delle intese. Sulla base di tali indicazioni entro ulteriori dieci giorni deve avere luogo una nuova trattativa, regolarmente verbalizzata, per la scelta delle soluzioni ritenute più appropriate in ordine al raggiungimento dell’accordo.

Nel caso, invece, di mancata definizione - entro trenta giorni dall’inizio delle trattative – degli accordi decentrati in ordine all’applicazione del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, secondo le modalità fissate dal presente accordo quadro nazionale, ciascuna delle parti può ricorrere alla commissione istituita ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. 254/99 che esprime sulla questione un parere vincolante nel merito.

Con cadenza trimestrale hanno luogo incontri "senza alcuna natura negoziale" tra le parti stipulanti, per verificare l’attuazione degli accordi decentrati. In caso di difformità di valutazioni le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo di cui al D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 possono sottoporre la questione all’Amministrazione Centrale per l’esame.

Per tutte le questioni rimesse all’Amministrazione Centrale in caso di mancate intese a livello decentrato la delegazione è composta:

per la parte pubblica, dal titolare del potere di rappresentanza dell’Amministrazione o da un suo delegato e da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli Uffici direttamente interessati alla trattativa;

per la parte sindacale, dalle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell’accordo di cui al D.P.R. 254/99.

 

Art. 14

Sistema di partecipazione, informazione ed esame.

L’Amministrazione, prima di procedere all’esame sia a livello centrale che periferico, previsto dall’art. 25 del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254, fornisce alle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale, firmatarie dell’Accordo Sindacale siglato il 17 febbraio1999, con congruo anticipo, tutte le informazioni e la relativa documentazione riguardanti:

a) l’articolazione dell’orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;

b) la mobilità esterna del personale a domanda (solo a livello centrale);

c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi determinati, particolari esigenze di servizio;

d) l’applicazione del riposo compensativo;

e) la programmazione di turni di reperibilità;

f) le misure di massima riguardanti l’organizzazione degli uffici e l’organizzazione del lavoro;

g) la qualità del servizio ed i rapporti con l’utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l’efficienza dei servizi;

h) l’attuazione di programmi di formazione del personale;

i) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione alle previsioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626;

l) la definizione delle dorazioni organiche (solo a livello centrale);

m) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni (solo a livello centrale);

n) l’introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro ( a livello centrale, ma anche periferico nel caso si tratti di progetti da realizzarsi in sede periferica).

L’informazione preventiva viene fornita dal titolare dell’ufficio, istituto o servizio competente ad emanare gli atti.

Acquisite le informazioni, ciascuna Organizzazione Sindacale può chiedere, in forma scritta, un incontro per un confronto sulle predette materie. Tale incontro, esteso anche alle Organizzazioni Sindacali aventi titolo non richiedenti, inizia entro 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni. Decorsi tali termini l’Amministrazione assume le proprie autonome determinazioni definitive. Dell’esito dell’esame è redatto relativo verbale dal quale devono risultare le posizioni delle parti in ordine alle materie oggetto di esame.

 

Art. 15

Tutela del dirigente sindacale

I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo di polizia penitenziaria possono essere trasferiti o inviati a prestare servizio provvisorio ad istituti o servizi ubicati in un comune diverso solo previo nulla osta delle OO.SS. di appartenenza.

Nell’ambito della stessa sede di servizio il trasferimento del segretario nazionale, regionale e provinciale delle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale, in un ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione può essere disposto solo previo nulla osta delle OO.SS. di appartenenza.

Le suddette disposizioni si applicano fino alla fine dell’anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

Al termine del distacco o dell’aspettativa sindacale il dirigente può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altro richiedente, nella sede ove ha svolto attività sindacale, a condizione che dimostri di avervi eletto domicilio nei due anni antecedenti alla data di rientro in servizio. Tale disposizione non si applica nel caso in cui il dirigente sindacale abbia conseguito nel frattempo la promozione ad altro ruolo mediante concorso.

I dirigenti sindacali, fermi restando i principi di responsabilità e di correttezza, non sono soggetti, nell’esercizio delle loro funzioni, ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

 

CAPO V

IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 16

Misure per la sicurezza, la salubrità e l’igiene dell’ambiente di lavoro

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n° 395, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

2. L’Amministrazione penitenziaria s’impegna in sede centrale e locale ad organizzare il lavoro ed a mantenere i locali in condizioni di salubrità, allo scopo di salvaguardare la salute e l’incolumità del personale riducendo al minimo i rischi connessi ad ogni tipo di impiego e favorendo un’adeguata e responsabile informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso.

 

Art. 17

Procedure riguardanti l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza

1. In ogni struttura penitenziaria i rappresentanti per la sicurezza, di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono eletti dal personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il numero dei rappresentanti, eletti ai sensi del primo comma, è così determinato:

a) - un rappresentante nelle strutture aventi, al massimo, cento addetti;

b) - tre rappresentanti nelle strutture aventi da centouno a cinquecento addetti;

c) - cinque rappresentanti nelle strutture aventi un numero d’addetti superiore a cinquecento.

3. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del rappresentante della sicurezza, d’intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria, l’Amministrazione in sede locale indice le elezioni mediante l’affissione dell’avviso nell’albo del personale.

4. Le liste sono presentate nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui al terzo comma; l’ora della scadenza s’intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

5. L’Amministrazione penitenziaria s’impegna a favorire la più ampia partecipazione del personale alle operazioni elettorali.

6. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato la maggioranza assoluta dei dipendenti di polizia penitenziaria in forza nella struttura. Nel caso contrario, la commissione elettorale prende ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione, con riferimento alla situazione venutasi a determinare nell’unità lavorativa, e ne informa contestualmente in forma scritta l’autorità dirigente; le elezioni conseguentemente ed unanimemente dichiarate invalide saranno ripetute nel termine di trenta giorni, decorrente dalla data precedentemente stabilita per il loro espletamento.

7. Hanno diritto al voto tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in forza nella singola struttura alla data delle elezioni. Sono eleggibili i dipendenti effettivi, candidati nelle liste di cui ai commi ottavo e seguenti.

8. All’elezione dei rappresentanti per la sicurezza concorrono liste elettorali, che possono essere presentate da:

a) - organizzazioni sindacali, firmatarie dell’accordo nazionale rigurdante il personale di polizia penitenziaria;

b) - personale penitenziario effettivamente presente nella struttura, qualora la lista sia stata sottoscritta almeno dal cinque per cento della complessiva forza organica.

9. Non possono risultare candidati coloro che abbiano presentato la lista, né i componenti della commissione elettorale di cui ai commi decimo e seguenti.

10. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al nono ed al presente comma, un candidato risulti compreso in più d’una lista, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste e prima di procedere alla loro affissione, inviterà l’interessato ad optare per una delle liste, pena l’esclusione dalla competizione elettorale.

11. Per ciascuna lista, il numero dei candidati non può superare di un terzo il numero complessivo dei rappresentanti da eleggere nell’unità lavorativa.

12. Allo scopo d’assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità lavorative è costituita una commissione elettorale per la composizione della quale ogni organismo presentatore di lista designerà, con presa d’atto dell’Amministrazione, un dipendente non candidato.

Alla commissione elettorale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) – ricevere le liste presentate, rimettendo al momento immediatamente successivo alla loro completa integrazione ogni contestazione sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dal presente accordo;

b) - verificare la valida presentazione delle liste;

c) - costituire i seggi elettorali e presiedere alle operazioni di voto, che dovranno svolgersi dalle ore 7,30 alle ore 16,00 del giorno d’apertura;

d) – assicurare la correttezza dell’operazione di scrutinio dei voti, che comincerà alla chiusura dei seggi;

e) – esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti;

f) – proclamare il risultato delle elezioni e comunicarlo a tutti i soggetti interessati.

14. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei dipendenti, a cura della commissione elettorale, mediante l’affissione all’albo di cui al terzo comma, che avrà luogo almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni.

15. I presentatori di ciascuna lista hanno facoltà di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto tra i dipendenti elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata almeno ventiquattrore prima dell’inizio delle votazioni.

16. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto, e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

La votazione ha luogo per mezzo d’una scheda unica, comprendente la denominazione ed il numero di tutte le liste individuate secondo l’ordine di presentazione e con la medesima evidenza; nel caso di contemporaneità della presentazione di tali liste, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede debbono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e le procedure di votazione debbono aver luogo conformemente all’esigenza di garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore dal presidente o da altro componente il seggio elettorale, all’atto della votazione.

18. Il voto è nullo se la scheda non risulta essere quella predisposta o se presenta tracce di scrittura ovvero analoghi segni d’individuazione.

19. Il voto è espresso dall’elettore scrivendo il nome ed il cognome del candidato presente nella lista per il quale intende votare.

20. Il luogo ed il calendario delle operazioni di voto saranno stabiliti dalla commissione elettorale in modo tale da consentire, a tutti gli aventi diritto, d’esprimere il loro voto. Il luogo ed il calendario di cui sopra dovranno essere portati a conoscenza di tutti i dipendenti mediante l’affissione all’albo di cui al terzo comma; tale affissione avrà luogo almeno dieci giorni prima del giorno stabilito per le votazioni.

21. Il seggio è composto dagli scrutatori, di cui al quindicesimo comma, e da un presidente nominato dalla commissione elettorale, la quale avrà cura di munire il seggio di urna elettorale idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata fino al momento dell’apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre disporre di un elenco completo degli aventi diritto al voto.

22. Ogni elettore dovrà esibire un documento personale di riconoscimento e dovrà apporre, a fianco del proprio nome, la propria firma sull’elenco degli aventi diritto al voto, di cui al ventunesimo comma.

23. Le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Al termine dello scrutinio il presidente del seggio consegnerà alla commissione elettorale il materiale delle operazioni di voto ed il corrispondente verbale, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni; la commissione elettorale procederà alle operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto in apposito verbale. Al termine delle operazioni di scrutinio la commissione elettorale sigillerà in un unico plico tutto il materiale relativo, con l’esclusione dei verbali; il predetto materiale sarà conservato a cura dell’Amministrazione in modo da garantirne l’integrità per almeno tre mesi, e sarà successivamente distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale. I verbali saranno conservati dall’Autorità dirigente in originale, e dai rappresentanti di lista in copia.

24. Al termine dello scrutinio la commissione elettorale, sulla base del risultato, compila la lista riportandovi i voti ottenuti da ciascun candidato e redige il verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.

25. Saranno designati rappresentanti per la sicurezza i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti, nell’ordine di preferenza individuato dalla graduatoria di cui al ventiquattresimo comma.

26. L’incarico del rappresentante della sicurezza dura tre anni. Esclusi i casi di forza maggiore, non è possibile cessare dall’incarico di assenza d’un nuovo rappresentante per la sicurezza. Nel caso di cessazione dell’incarico avvenuta per qualunque causa, subentra nella carica il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista del rappresentante cessato dall’incarico.

 

 

Art. 18

Formazione e consultazione del rappresentante per la sicurezza.

Tempo di lavoro retribuito.

1. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’articolo 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni. Tale formazione, articolata in moduli, deve prevedere un programma istituzionale di sessanta ore. I programmi di formazione comprenderanno:

a) – conoscenze generali sui diritti, gli obblighi, i poteri, gli oneri e le facoltà normativamente previsti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

b) – conoscenze generali sui rischi presentati dalle varie attività e sulle misure di prevenzione e protezione;

c) – metodologie da utilizzare nella valutazione dei rischi;

d) – metodologie per la comunicazione.

2. Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria inoltra ai Provveditori regionali il piano annuale inerente alla formazione dei rappresentanti per la sicurezza eletti nell’ambito delle strutture penitenziarie delle rispettive regioni, indicando il programma didattico degli stessi corsi e di prevedibili costi di tali iniziative.

3. Ai rappresentanti per la sicurezza è garantito:

a) – l’accesso a tutti i luoghi di lavoro della struttura;

b) – l’utilizzazione di una stanza che disponga di un arredamento funzionalmente adeguato al numero dei rappresentanti eletti, nonché l’uso di materiale necessario all’espletamento del mandato,

– l’informazione di cui alle lettere e) ed f) dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni;

d) – l’avviso tempestivo per la consultazione di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni;

e) – l’avviso, da notificarsi almeno dieci giorni prima ai rappresentanti per la sicurezza, della riunione periodica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, con la contestuale comunicazione dell’ordine del giorno.

4. La consultazione del rappresentante per la sicurezza avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni.

5. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, ciascun rappresentante per la sicurezza utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a sessanta ore annue. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) e l) dell’articolo 19 del decreto legislativo citato l’attività è considerata orario di lavoro. La formazione dei rappresentanti della sicurezza avviene durante l’orario di lavoro.

 

 

CAPO VI

 

DISPOSIZIONI VARIE

 

 

Art. 19

Specializzazioni

 

Art. 20

Criteri e modalità per il rimborso delle rette per gli asili nido per i figli dei dipendenti